Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3797 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3797 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 11579-2015 proposto da:
AUTOSERVIZI FVG SAF SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO MALENA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2017
1624

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore

Data pubblicazione: 16/02/2018

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.

controricorrente

n.

436/2014

TRIESTE,

di

della

depositata

1’11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO FEDERICI;
udito

il

P.M.

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MALENA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO
che ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente notificato la Autoservizi F.V.G. s.p.a – SAF
impugnava la sentenza n. 436/10/14, depositata dalla Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia 1’11.11.2014.
Riferiva di esercitare il servizio di trasporto pubblico locale e di aver presentato
istanza di rimborso della somma di C 242.360,00, versata a titolo di Irap
relativamente all’anno d’imposta 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della

266, I. 296/2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla Legge Finanziaria
2007), che aveva modificato l’art. 11, co. 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 446 del 1997.
Al silenzio-rifiuto opposto dalla Amministrazione finanziaria, che riteneva la società
operante in regime di concessione e a tariffa, e dunque compresa nelle categorie
escluse dal beneficio, era seguito il contenzioso promosso dalla contribuente. La
Commissione tributaria provinciale di Udine, con sentenza n. 71/03/2013, rigettava la
domanda di rimborso; la Commissione Tributaria Regionale del Friuli, con la sentenza
ora impugnata, confermava quella di primo grado.
La ricorrente censurava la sentenza lamentando:
con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in
relazione al’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per non aver adeguatamente esaminato le
ragioni prospettate dalla contribuente in merito alla inefficacia delle risoluzioni
dell’Agenzia delle Entrate interpretative della normativa sul beneficio del cuneo fiscale;
con il secondo motivo, sub-articolato in varie questioni, per violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché del d.lgs. n. 422 del 1997
e della I.r. n. 20 del 1997, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., ed inoltre per
omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art.
360, co. 1, n. 5, c.p.c., con riguardo ai contratti di servizio, per aver erroneamente
collocato il rapporto nell’alveo della concessione traslativa e a tariffa e non nella
struttura negoziale della concessione-contratto e appalto di servizio, regolata dal
meccanismo autorizzatorio;
con il terzo motivo, anch’esso a sua volta sub-articolato in varie questioni, per
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 19 del
d.lgs. n. 422 del 1997, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per l’erronea
valutazione delle differenze dei presupposti tra tariffa remuneratoria e corrispettivo;
con il quarto motivo per motivazione illogica, contraddittoria, insufficiente in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., ritenendo che in tale alveo potesse rientrare
RGN 11579/2015
Coh %lierf est. Federici
‘,1

base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, co.

2

la censura su sentenze carenti in punto di motivazione, prima comprese nel n. 5, con
riguardo alla ratio del beneficio del cuneo fiscale rapportata allo specifico rapporto
negoziale insorto tra la ricorrente e l’ente conferente.
Chiedeva pertanto la cassazione della sentenza.
Si costituiva l’Agenzia, che eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di
ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2017, dopo la discussione, il P.G. e le parti

Motivi della decisione
Con i motivi di ricorso la contribuente esamina da più angolazioni la medesima
questione, ossia l’inadeguatezza della ricostruzione offerta dal giudice tributario
regionale e relativa al rapporto sinallagmatico tra gli enti pubblici conferenti il servizio
di trasporto pubblico locale e la società di autoservizi, secondo la quale si nega la
collocazione del servizio nel rapporto di concessione-contratto con appalto di servizi,
inquadrandolo invece nel rapporto concessorio traslativo con tariffa remuneratoria,
escluso dai benefici introdotti dalla I. n. 266 del 2006 in tema di cuneo fiscale.
La Commissione regionale friulana, dopo aver ritenuto irrilevante nel contenzioso
de quo il contenuto delle risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla
disciplina sul cuneo fiscale, esamina le fonti regolative del rapporto, ossia sia quelle
normative -il d.lgs. n. 422 del 1997, la I.r. n. 20 del 1997-, sia il contratto di servizio.
Giunge pertanto alla conclusione che il rapporto si collochi nell’alveo della concessione
traslativa con tariffa remuneratoria (come preteso dall’Agenzia) e non dell’appalto di
servizio (come asserito dalla contribuente). In particolare afferma che «…nel caso di
specie, in attuazione della normativa su citata, vi è stata una concessione a SAF
dell’esercizio di alcuni servizi di TPL, regolata da un contratto di servizio, stipulato in
esito ad una gara. Non emerge alcuno spazio per una configurazione della vicenda in
termini di una mera autorizzazione»

(pag. 6 ultimo cpv.). Ed ancora, tenendo

sempre conto dei contratti di servizio previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 422, cit. (pag. 4
della sentenza), con riguardo alla natura della controprestazione afferma che
«…nella specie si sarebbe in presenza di una tariffa remuneratoria, e cioè di tariffa
tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della
gestione….. Conclude nel senso che il rapporto instaurato tra società ed ente
affidatario sia inquadrabile tra quelli concessori a tariffa esclusi dal beneficio del cuneo
fiscale.
RGN 11579/2015
CoOgliere est. E2derici
,

concludevano e la causa era trattenuta in decisione.

3

Dunque il giudice tributario fa una valutazione concreta del rapporto giuridico in
essere tra le parti, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quanto sostenuto dalla
FVG.
Questi i passaggi salienti della pronuncia impugnata, è allora innanzitutto
inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’ omesso esame di un
fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non aver
adeguatamente esaminato le ragioni prospettate dalla contribuente in merito alla

beneficio del cuneo fiscale. In particolare si lamenta il fatto che lo stesso Stato
italiano, nei chiarimenti alla Commissione Europea sulla natura della agevolazione in
questione, aveva dato indicazioni specifiche, poi disattese con le successive risoluzioni
(le nn. 358, 423, 428, 429, 430 del 2008), precisando che il beneficio non si applicava
alle concessioni traslative, quale è quella di specie.
Deve premettersi che la norma applicabile è la versione riformata del n. 5
dell’art. 360 c.p.c., operante per i ricorsi relativi a sentenze depositate dopo
1’11.9.2012; la presente pronuncia, depositata nel novembre 2014, va ricondotta
pertanto al nuovo testo normativo, pacificamente applicato al processo tributario (cfr.
Sez. U., sent. n. 8053 del 2014). Ebbene, le medesime Sezioni Unite sopra citate
hanno affermato, tra l’altro, che l’omissione deve riguardare un “fatto storico”,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo. Considerato pertanto che il fatto denunciato come omesso dalla
Commissione regionale sarebbe quello della interpretazione della norma che lo Stato
italiano ha fornito alla Commissione Europea nel corso dell’istruttoria aperta da
quest’ultima per verificare la compatibilità della misura con l’ordinamento dell’Unione
(cioè per verificare se la stessa non si configurasse come aiuto di Stato), deve
affermarsi che l’interpretazione” di una norma non è un fatto storico ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c.
L’interpretazione della norma peraltro, sia quella fornita dallo Stato italiano alla
Commissione, sia quella adottata con le risoluzioni, non si riferiva certo al caso
concreto ma assumeva carattere generale, lasciando libero l’interprete di valutare la
ricorrenza dei requisiti della agevolazione nel caso singolo, come il giudice regionale
ha fatto.

RGN 11579/2015
ler est. Federici
Co
6

inefficacia delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate interpretative della normativa sul

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Infondato è poi il secondo motivo di ricorso, nelle sue sub-articolazioni (A-B-C-DE), con il quale la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione di legge ex
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo e
controverso del giudizio, ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 11 d. Igs.
446 del 1997, all’art. 19 del d.lgs. n. 422 del 1997, ed ai principi giuridici distintivi tra
concessione e appalto di servizio.
Va di nuovo chiarito che la sentenza, sia pur indulgendo in valutazioni di

concreto. È significativo che ripetutamente si faccia riferimento al caso di “specie”,
cioè si rivolga l’attenzione allo specifico rapporto sinallagmatico instaurato tra la
società e l’ente pubblico conferente il servizio pubblico. Il termine “nella specie” o
“nella fattispecie”, con chiaro riferimento al rapporto posto in essere tra le parti, è
utilizzato dal giudice regionale nelle pagg. 6 e 7 della sentenza. Inoltre più volte ed
espressamente la pronuncia impugnata fa riferimento al contratto di servizio vigente
tra l’ente conferente e la società.
Ebbene, la pronuncia ha valutato che nel caso concreto si fosse in presenza di
una concessione, che non dà diritto all’agevolazione in questione. Ogni altra analisi dei
principi sulla distinzione tra concessione ed appalto, che sia derivante da normativa,
da documenti dello Stato italiano o da giurisprudenza amministrativa, è, in realtà,
nell’economia della sentenza, non determinante, perché, al di là di ogni valutazione,
nella sostanza la Commissione ha deciso in base agli elementi di fatto del rapporto
negoziale intervenuto tra le parti.
Ne discende che tutta la pur diffusa e suggestiva difesa della ricorrente non
coglie nel segno, o, se l’intento era di giungere a conclusioni opposte rispetto a quelle
cui è pervenuto il giudice, deve ritenersi che dietro la denuncia di un vizio di
interpretazione della legge si è preteso chiedere a questa Corte di riesaminare in
concreto il rapporto negoziale, che però, se non nei limiti del vizio motivazionale come
perimetrato dal nuovo n. 5 dell’art. 360 cpc, è inammissibile in questa sede.
Le conclusioni non mutano con riferimento al terzo motivo, anch’esso distinto in
due sub-articolazioni (A-B), con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 19 del d.lgs n. 422 del 1997, in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in particolare sui presupposti della tariffa
remuneratoria e la differenza tra corrispettivo e tariffa.
Anche in questo caso la Commissione regionale ha ravvisato la natura tariffaria
della controprestazione sulla base della specifica analisi del rapporto concreto posto in
RGN 11579/2015
Co
lier est. Federici

carattere generale (ma solo apparentemente), ha esaminato la vicenda sul piano

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essere tra le parti, sicchè la pretesa di una diversa ricostruzione implicherebbe un
inammissibile giudizio di fatto.
Inammissibile infine è il quarto motivo, con il quale si ritiene di censurare la
carenza motivazionale della sentenza, invocando l’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., con
riguardo ad alcune affermazioni della sentenza inerenti il requisito del rischio di
impresa. È qui sufficiente affermare che in ordine a tutte le problematiche evidenziate
la difesa della contribuente reitera il tentativo di una rivalutazione nel merito dei fatti

legittimità. In ogni caso i limiti di riferibilità al vizio processuale del n. 4 dell’art. 360
c.p.c. restano segnati dalla omissione della motivazione, laddove nel caso che

ci

occupa la motivazione, ancorchè contestata nei contenuti dalla contribuente,

è

esistente.
In conclusione il ricorso va rigettato.
All’esito della controversia la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese
processuali sostenute dalla Agenzia, che si liquidano nella misura specificata in
dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002, sussistono inoltre i
presupposti per il versamento, a carico della soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la società ricorrente al pagamento in favore
della Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che si liquidano in € 4.200,00,
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge, nonché
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis e quater dell’art. 13 dpr 115 del 2002.
Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2017
Il Consigliere est.

portati all’attenzione del giudice d’appello, ciò che è inammissibile in sede di

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