Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3797 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 16/02/2011), n.3797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1821/2010 proposto da:

L.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIZZUTO SABINA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., DITTA ITALMEC DI LOMBARDO ANTONINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1318/2 008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 12/12/08, depositata il 05/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Vannicelli Francesco, (delega avvocato Pizzuto

Sabina), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide

la relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.V. contro la sentenza con cui il Tribunale, giudice del lavoro, di Palmi, aveva rigettato la domanda proposta dalla medesima contro la Ditta Italmec di Antonino Lombardo e contro B.M., diretta al pagamento di retribuzioni per asserite prestazioni lavorative. La Corte rilevava che il ricorso in appello, depositato il 4.10.2005, era tardivo, rispetto al termine annuale di impugnazione, in quanto la sentenza impugnata doveva ritenersi depositata in cancelleria in data 23.9.2004, come da relativa annotazione del cancelliere, mentre non poteva darsi rilievo alla (successiva) ulteriore attestazione di pubblicazione in data 9.10.2004.

La L. ricorre per cassazione con quattro motivi.

Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta che sia stato trascurato che le due attestazioni in questioni sono state apposte sul dispositivo di udienza, riunito alla motivazione e al relativo dispositivo, e che quindi doveva presumersi che la attestazione di deposito si riferisse al deposito del dispositivo di udienza, per il quale era indicata un data di soli due giorni successivi a quella dell’udienza di discussione.

Il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., sostiene che, quando è indicata sulla sentenza una data di deposito in cancelleria e una di pubblicazione, è quest’ultima che rileva ai fini del termine c.d. lungo di impugnazione, anche perchè la pubblicazione della sentenza è un atto complesso del giudice e del cancelliere.

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione per non avere la Corte di merito accertato presso la cancelleria quale fosse l’effettiva data di deposito della sentenza; infatti la Corte, pur avendo formulato apposita richiesta al riguardo, non aveva atteso la relativa risposta.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 24 Cost., in quanto il giudice a quo ha deciso la causa sulla base di una questione rilevata d’ufficio senza previamente sottoporla alle parti.

Il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato.

In primo luogo – ad integrazione di quanto rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., – deve darsi atto che, come dedotto con il primo motivo, le due attestazioni in questioni sono state apposte sul dispositivo di udienza, unito materialmente come ultimo foglio alla sentenza depositata. Appare quindi logico ritenere che l’attestazione di deposito in cancelleria si riferisca al deposito del dispositivo e l’attestazione di pubblicazione al perfezionamento del deposito della sentenza completa della motivazione.

E’ comunque assorbente il rilievo, sulla base del secondo motivo, che, in caso di attestazione sulla sentenza sia una di deposito che di una data di pubblicazione, soccorre il seguente principio di diritto: “Per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., il termine annuale per l’impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine” (Cass. 12681/2008, 14862/2009). Può anche osservarsi che la precisazione di una data di pubblicazione diversa da quella di un indicato deposito in cancelleria fa presumere che il c.d. deposito si sia limitato ad un’attività meramente materiale di rilevanza interna, non seguita da quegli adempimenti volti rendere pubblico (e irretrattabile) il provvedimento giudiziario, integrati anche dalla registrazione della pubblicazione negli appositi registri.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che, esclusa l’inammissibilità per tardività dell’appello, procederà all’esame nel merito dell’impugnazione. Lo stesso giudice provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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