Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3797 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22274-2013 R.G. proposto da:

P.G., (C.F.: (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, (C.F.: (OMISSIS)), MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (C.F.: (OMISSIS)),

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei Ministri

pro tempore elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3503/2012 della Corte d’Appello di Roma,

depositata in data 2 luglio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

udito l’avvocato Gianfranco Borrini, per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti indicati in epigrafe, medici iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1991/1992, hanno agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, non avendo ricevuto la remunerazione da esse prevista. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma, per intervenuta prescrizione.

La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono gli attori, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso i Ministeri convenuti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2934, 2935, 2944, 2945, 2946 c.c.; L. n. 370 del 1999 e D.Lgs. n. 257 del 1991 e Direttive CEE nn. 82/76 75/362 – 75/363”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 10 del Trattato CE; violazione e falsa applicazione della direttiva 82/76/CEE, nonchè del D.Lgs. n. 257 del 1991, L. n. 370 del 1999; violazione artt. 1173, 1218, 2043, 2935, 2944, 2946, 2947 e 2948 c.c. ed art. 11 Cost.; omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia inerenti l’interpretazione delle Direttive Comunitarie 82/76 75/362 – 75/363, degli articoli 5, 177 e 189 del Trattato CE e sulla interpretazione ed applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 257 del 1991, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo ai fini della controversia inerente la cessazione dell’illecito comunitario; violazione dell’art. 2944 c.c.; dell’art. 2946 c.c., dell’art. 2948 c.c., n. 4, violazione dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 10813, Sez. 3 Civile del 17 maggio 2011; violazione degli artt. 11 e 117 Cost., comma 1”. I tre motivi di ricorso, tutti relativi alla durata e alla decorrenza della prescrizione, sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

La corte di appello ha ritenuto che il termine di prescrizione dei diritti fatti valere dagli attori avesse durata quinquennale e decorresse dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, contrariamente ai principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali:

a) “in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria; tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicchè il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184);

b) “a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617341; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204, la quale precisa che “in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1 gennaio 2012”; Sez. 6-3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214: Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184).

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, affinchè in sede di rinvio le domande degli attori possano essere nuovamente esaminate alla luce dei principi di diritto sopra indicati

2. Il ricorso è accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA