Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3796 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 16/02/2011), n.3796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27492-2009 proposto da:

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LISI GIACOMO, giusta mandato speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AJACCIO N.

14, presso lo studio dell’avvocato SELENE PANZELLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALVARO STERELLA, ANNA RITA PERONE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1877/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

30/10/08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA; è presente

il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda di Z. A. e di P.L. nei confronti dell’Inps per la rivalutazione dei contributi svizzeri trasferiti in Italia, al fine di incrementare la pensione liquidata nel 1999;

Avverso detta sentenza i soccombenti propongono distinti ricorsi con un motivo;

l’Inps resiste con controricorso;

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ.;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è già stato affermato (tra le tante Cass. n. 23574 del 12/09/2008) che “In base al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 2, come interpretato autenticamente dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, – che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale a seguito della sentenza n. 172 del 2008 della Corte costituzionale, in ipotesi di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono”;

Nè si può sostenere che sia applicabile l’ultima parte della disposizione interpretativa citata per cui “Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”, sol perchè l’Istituto aveva erogato le differenze pensionistiche richieste in forza della sentenza di primo grado; in primo luogo infatti non viene indicato in nessuno dei due ricorsi quando tale nuova liquidazione fu effettuata e quindi se lo fu in data effettivamente anteriore alla entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il che invero è da escludere perchè la sentenza di primo grado tu emessa, come risulta dal ricorso, il 29 novembre 2006; in ogni caso, nella specie, il trattamento era stato erogato nel 1999 secondo i criteri propugnati dall’Istituto, e che proprio per questo gli attuali ricorrenti si erano indotti ad adire il giudice; non vi era quindi un provvedimento di liquidazione più favorevole da far salvo alla stregua della disposizione interpretativa;

Manifestamente infondata è poi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, perchè com’è noto, la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea e quindi ad essa non si applicano nè le norme del Trattato, nè il regolamento CE 1408/71;

Nè la disposizione è censurabile (con necessità di rimessione alla Corte Costituzionale) per violazione dell’art. 117 Cost., per violazione dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione e ratifica della CEDU, in riferimento al suo art. 6, comma 1, posto che il principio (a quella norma riconducibile) di non ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo d’influire sulla singola causa o su una determinata categoria di controversie non opera ove l’ingerenza della norma retroattiva sia giustificata da motivi imperiosi di carattere generale (nella specie, la necessità di omogeneizzare i criteri di liquidazione delle pensioni dei lavoratori assicurati in Svizzera con quelli che regolano le pensioni dei lavoratori italiani); nè, infine, appare desumibile, dalla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso le porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (cfr. Cass. n. 16206 del 10/07/2009).

Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese, liquidate come da dispositivo devono seguire la soccombenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 11 convertito in L. n. 326 del 2002.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre mille cinquecento Euro per onorari con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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