Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3796 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7351/2019 proposto da:

J.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Paolinelli, come

da procura in calce al ricorso per cassazione, e con la stessa

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Enrica

Inghilleri;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1461/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata in data 18/07/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.C., cittadino nato il 15 ottobre 1988 in Nigeria, ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione sussidiaria e in subordine della protezione umanitaria, che veniva rigettata.

2. Il richiedente ha raccontato di essere nato a (OMISSIS) e di essere (OMISSIS), titolare di una carrozzeria che era al piano terra di un esponente politico di spicco ( A.U.) al quale riparava le macchine; che un giorno era entrato un uomo con un machete che aveva dato fuoco a tutto il locale per vendicarsi dell’esponente politico che non lo aveva mai pagato per il lavoro che gli aveva commissionato per anni; che l’uomo politico lo aveva incolpato della distruzione delle automobili e gli aveva detto che lo avrebbe fatto arrestare insieme agli altri operai, uno dei quali era stato catturato.

3. Il Tribunale di Ancona, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non riconosceva la chiesta protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria e, con ordinanza del 20 giugno 2017, confermava il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento J.C. proponeva appello denunciando la totale illegittimità della pronuncia per l’assenza di una compiuta valutazione della situazione personale del richiedente e del di lui paese di origine e la Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 18 luglio 2018, rigettava l’appello negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia essa sussidiaria, che umanitaria.

5. J.C. ricorre in cassazione con due motivi.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

7. Il ricorrente ha depositato contratto di lavoro C./ J., per il periodo 8 luglio 2019 – 31 gennaio 2020, in relazione ai motivi di ricorso spiegati sub A e B.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo J.C. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 8, comma e art. 11 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 6 e art. 19 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 dell’art. 3 CEDU e art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

3. Il primo motivo è fondato.

Ad avviso del ricorrente palese è l’erroneità, la genericità e l’insufficienza della motivazione formulata dalla Corte di appello che aveva ritenuto il racconto non credibile e non provato e non inseribile in un contesto di violenza generalizzata, data la situazione sociopolitica della (OMISSIS).

Per converso, il ricorrente afferma che la vicenda era semplice e sicuramente credibile e superato il vaglio di credibilità il racconto si inseriva in un contesto tale che era possibile riconoscere la sussistenza se non della “persecuzione”, quanto meno del “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

Inoltre, il ricorrente evidenzia che vi era stata un’errata individuazione dell’origine della minaccia che aveva costretto il J. alla fuga che aveva individuato l’agente in una “confraternita”, anche se il J. non si era mai riferito ad essa, avendo parlato di un esponente politico di spicco dell'(OMISSIS), che aveva arrestato un dipendente e minacciato lui e gli altri di arrestarli arbitrariamente.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha affermato che la richiesta iniziale si fondava sulle minacce provenienti da una confraternita presente nel paese.

Ed ancora la Corte territoriale, in ordine al pericolo costituito da minacce di confraternite, ha evidenziato che l’allegazione era affetta da genericità e da stereotipia tali da non consentire un intervento istruttorio sussidiario da parte della Corte di appello per verificare la veridicità di quanto esposto e che, in ogni caso il sito anzidetto riferiva l’incremento di rituali sacrificali e di attività criminali in genere, ma in aree diverse da quelle di provenienza del richiedente Questa Corte ha ripetutamente affermato che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340).

Alla stregua dei principi sopra enunciati, la doglianza del ricorrente appare fondata, in quanto si sostanzia in una censura avente ad oggetto un travisamento della prova, che implica una constatazione o un accertamento che l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale.

In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Cass., 25 maggio 2015, n. 10749).

Nel caso in esame, il ricorrente ha lamentato il vizio di travisamento delle risultanze processuali, affermando che la Corte territoriale aveva in modo errato individuato l’origine della minaccia che aveva costretto il J. alla fuga che non era riferibile ad una “confraternita”, ma piuttosto ad un esponente politico di spicco dell'(OMISSIS), che aveva arrestato un dipendente e minacciato di arrestare anche lui arbitrariamente.

Si tratta, quindi, di una informazione probatoria, riportata e utilizzata nella sentenza impugnata che non è stata mai rappresentata dal ricorrente in sede di audizione e che si prospetta come decisiva, in quanto può da sola portare il giudice di merito, in sede di rinvio, a cambiare i contenuti della sua decisione.

Ciò che rende il percorso argomentativo della Corte territoriale viziato poichè è stata utilizzata un’informazione probatoria che non è stata mai riferita dal ricorrente, con la conseguenza che il ragionamento svolto dal giudice di merito con l’informazione travisata risulta illogico per la contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice.

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una critica puntuale del ragionamento logico seguito dal giudice di merito su elementi fattuali estranei al giudizio ed integra un vizio censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento del secondo.

La decisione impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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