Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3796 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18059/2015 proposto da:

EUROPAM SPA, in persona del suo Presidente del consiglio e

rappresentante legale Dott. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. CADLOLO 118, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ LIPARI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO GHIARA, GIUSEPPE CARRETTO, ANTONIO

LERICI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M., N.E., N.R., N.M.L.,

NO.MA., N.A.M., N.F.,

N.S., N.M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVINA BOMBOI, MARIA

SILVIA TORRETTA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1258/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CARRETTO per delega;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I comproprietari e locatori di un’area adibita a deposito e vendita di carburanti agirono nei confronti della Opam Oils s.p.a. richiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dell’obbligo di restituire l’area libera da tutte le attrezzature di proprietà della conduttrice e di bonificare il suolo, ivi compreso il risarcimento del danno conseguito alla impossibilità di disporre del bene per la nuova locazione.

Il Tribunale di Piacenza accolse la domanda, condannando la convenuta al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene dal momento in cui era stato rilasciato a quello in cui era stato venduto a terzi (liquidato nell’importo di Euro 400.000,00, ragguagliato ai canoni non percepiti dall’1.7.97 al 7.1.2003) e al rimborso dei costi sostenuti per la rimozione dei serbatoi e delle altre attrezzature (per complessivi 90.163,70 Euro), oltre al rimborso delle spese necessarie per il trasporto e il trattamento del terreno inquinato.

La Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dalla Europam s.r.l. (già Opam Oils s.p.a.), ritenendo infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva degli appellati e di nullità della c.t.u. sollevate dall’appellante e richiamando, nel merito, le considerazioni svolte dal primo giudice.

Ricorre per cassazione la Europam s.p.a. (già s.r.l.) affidandosi a sei motivi illustrati da memoria: resistono gli intimati a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha dato atto che, per un “errore nell’assemblaggio del ricorso”, non sono state notificate agli intimati le pagine contenenti i primi tre motivi e, a fronte di tale “discrasia fra l’originale del ricorso e la copia notificata ai resistenti”, ha affermato che “i motivi sub 1, 2, e 3… non possono e non debbono essere presi in esame” dalla Corte e debbono “essere considerati tamquam non essent”.

Ciò premesso, deve ritenersi che, in difetto di qualsiasi istanza volta a sanare il vizio della notifica dell’atto (ex Cass., S.U. n. 18121/2016), il ricorso deve considerarsi rinunciato in relazione ai primi tre motivi, che non vanno pertanto esaminati.

2. Per quanto ancora interessa ai fini di causa, la Corte di Appello ha affermato che:

– nel merito, andava confermata la motivazione della sentenza di primo grado, considerato che i proprietari non avevano “potuto avere la disponibilità dell’immobile per affittarlo a terzi ed hanno alla fine deciso di vendere il bene” e che nessuna contestazione era stata “mossa ai calcoli (nè tanto meno ai criteri di calcolo) effettuati dal c.t.u. per valutare il lucro cessante e il danno rappresentato dai costi per la bonifica”;

– non v’era dubbio che il bene “non avrebbe potuto essere locato ad alcuno senza il compimento delle opere di bonifica e ripristino”, nè poteva ritenersi “legittimo un utilizzo minoritario o in alcun modo limitativo del bene” (in relazione alla possibilità – sostenuta dalla convenuta – di locazione ad una società svolgente la medesima attività della precedente conduttrice);

– neppure poteva ritenersi che vi fosse stato un ingiustificato arricchimento da parte degli attori (che avevano conseguito sia il risarcimento del danno che il prezzo della vendita), in quanto nell’atto di compravendita le parti avevano dato atto che il corrispettivo era stato determinato tenendo conto delle spese necessarie per l’asporto dei serbatoi interrati.

3. Il quarto motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2558 c.c., sull’assunto che la Opam Oils era subentrata (soltanto) nel contratto di locazione del 1987, totalmente diverso da quello del 1955, che non era “opponibile” alla ricorrente

3.1. A prescindere dalla sua dubbia ammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6 (dal momento che non è stato trascritto – per quanto necessario – il contenuto dei due contratti e non ne è stata indicata la sede di reperimento), il motivo è infondato giacchè non tiene conto del fatto che – per quanto emerge dallo stesso ricorso – la Opam Oils non era soltanto subentrata nella locazione, ma aveva anche acquistato dalla Black Oils (che aveva incorporato la SPE s.r.l., originaria locataria) il ramo di azienda costituito dall’impianto di deposito e stoccaggio e che in tale veste era sicuramente tenuta a rimuovere serbatoi e attrezzature alla cessazione della locazione.

4. Il quinto motivo deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 1223 c.c.”: premesso che con l’atto di appello era stata contestata la misura del danno riconosciuta dal primo giudice, la ricorrente ribadisce che il lucro cessante non avrebbe potuto essere liquidato sulla base dei canoni di locazione risultanti dal contratto del 1987, giacchè tale criterio avrebbe potuto operare solo in caso di mancata riconsegna dell’immobile; essendo invece avvenuto il rilascio, gli attori avrebbero dovuto dimostrare il danno “attraverso la prova dell’esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, cosa che… si sono ben guardati dal fare”.

4.1. Il motivo è inammissibile in quando non individua specificamente erronee affermazioni in iure e censura il criterio di quantificazione del danno senza investire la ratio sottesa alla decisione.

La Corte ha affermato che “i proprietari non hanno potuto avere la disponibilità dell’immobile per affittarlo a terzi”, che “in ogni caso, l’immobile non avrebbe potuto essere locato ad alcuno senza il compimento delle opere di bonifica e ripristino, rivelatesi assolutamente indispensabili” e che “l’intervento delle pubbliche autorità fa cadere ogni dubbio sullo stato del bene, che non poteva certo essere locato ad alcuno”.

Tali passaggi motivazionali danno conto delle ragioni della scelta di quantificare il danno sulla base del canone pattuito fra le parti anzichè – come proposto dalla ricorrente – sulla base di quello desumibile da concrete proposte di locazione di cui gli attori avrebbero dovuto dare dimostrazione; e ciò in quanto la Corte ha evidentemente ritenuto che tale secondo criterio non potesse concretamente operare a fronte di un bene oggettivamente non suscettibile di locazione (e, quindi, inidoneo a costituire oggetto di proposte di locazione), in difetto degli interventi di ripristino di cui era onerata la conduttrice.

La censura non risulta dunque “calibrata” rispetto al contenuto della decisione e si risolve pertanto nella inammissibile sollecitazione a usare un diverso criterio di stima del danno, sulla base di presupposti fattuali diversi da quelli apprezzati dalla Corte.

5. Il sesto motivo – che denuncia “omessa pronuncia su un motivo di gravame (violazione dell’art. 112 c.p.c.)… violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2” – censura la sentenza per non avere pronunciato sul motivo di appello con cui era stato dedotto che il primo giudice non aveva tenuto conto della condotta dell’asserita parte danneggiata, che avrebbe potuto evitare “l’enorme danno liquidato” provvedendo direttamente agli interventi necessari per poter disporre dell’immobile per una nuova locazione; la ricorrente evidenzia che il giudice di appello aveva erroneamente affermato che il ripristino mediante rimozione di tutte le apparecchiature era stato imposto dalla pubblica autorità e rileva che “il locatore, avendo accettato la riconsegna del bene, in base al dovere di correttezza inerente all’esecuzione del rapporto obbligatorio ed al fine di ridurre gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento, avrebbe potuto e dovuto affrontare la spesa (invero modesta) di circa 70.000,00 Euro per la bonifica del sito e dei serbatoi” e che il danno per lucro cessante avrebbe dovuto essere liquidato solo per il tempo occorrente per tale intervento.

5.1. Premesso che non ricorre la denunciata omessa pronuncia, in quanto la Corte ha mostrato di avere affrontato la questione laddove ha affermato che era “nel pieno diritto dei proprietari ottenere la restituzione del bene nello stato originario”, il motivo risulta infondato anche nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 (a prescindere da ogni indagine circa la tempestività della relativa eccezione) dal momento che il dovere del locatore di non aggravare il danno non poteva comportare quello positivo di sostituirsi al conduttore nell’adozione delle misure (rimozione di attrezzature e serbatoi, messa in sicurezza dell’impianto e parziale bonifica dei terreni) cui lo stesso era tenuto al fine di adempiere correttamente gli obblighi connessi al rilascio dell’area.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 (di cui eUro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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