Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3795 del 18/02/2014
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3795 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 26633-2010 proposto da:
MORANA
MARIA
MRNMRA58R70I407Q,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo
studio dell’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALATO LEONARDO
con studio in 91011 ALCAMO (TP), VIA COMMENDATORE
NAVARRA 102, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
2397
MARLETTA MARIA MRLMRA47R65C351E, RUGGIRELLO GIOVANNI
RGGGNN25E03I407Y, Conzideldti dmicIiti
ROMA,
ex
3ege in
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
CASSAZIONE,
DI
rappresentati e difesi dall’avvocato
1
Data pubblicazione: 18/02/2014
MURANA GIUSEPPE con studio in 91100 TRAPANI, PIAZZA
SCARLATTI 9, giusta delega in atti;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 801/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 07/07/2010, R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia;
2
2209/2009;
Ric.n.26633/10 rg.
Ordinanza
Con ricorso 14 novembre 2000, Marletta Maria e Ruggirello
Giovanni intimavano sfratto per morosità nei confronti di Morana
Maria con riguardo ai locali siti in San Vito Lo Capo, da essi
opposizione della Morana, che assumeva di aver ceduto
tempore
medio
alla madre l’esercizio commerciale ed il relativo
contratto di locazione, interveniva la sentenza 21 gennaio 2009
con la quale il tribunale di Trapani respingeva la domanda di
risoluzione contrattuale e di rilascio, rilevando l’intervenuta
simulazione del contratto di locazione, in realtà intercorso con
Morana Nicolò, fratello della intimata .
Interposto appello principale dai locatori ed appello
incidentale condizionato dalla Morana, interveniva la sentenza
n.801 del 7.7.10 con la quale la corte di appello di Palermo, in
riforma della sentenza del tribunale: – dichiarava risolto il
contratto di locazione tra le parti per inadempimento della
Morana; – condannava quest’ultima al rilascio ed al pagamento dei
canoni scaduti e di quelli a scadere fino al rilascio medesimo;
oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza Morana Maria proponeva ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi al quale resistevano con
controricorso Marletta e Ruggirello.
In data 4.12.13 veniva depositata dichiarazione di Morana Maria
di rinuncia al ricorso per cassazione così proposto; tale
3
concessi in locazione a quest’ultima ad uso commerciale. Nella
Ric.n.26633/10 rg.
dichiarazione veniva sottoscritta per accettazione da parte dei
resistenti Marletta e Ruggirello.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto con
compensazione – ex art.391 cod.proc.civ. – delle spese di lite tra
le parti.
dichiara estinto il giudizio4 edxffikg.e.compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 11.12.13.
Pqm
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