Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3795 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 16/02/2011), n.3795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27485-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, LUCIA POLICASTRO, MASSIMILIANO MORELLI,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE

CATERINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STACUL

ANDREAS, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 84/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO depositata il 13/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA; è presente

il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bolzano dichiarava la infondatezza della pretesa dell’Inps di operare le trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di H.M., dipendente dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5;

Avverso detta sentenza la parte soccombente propone ricorso con un motivo; la H. resiste con controricorso e ricorso incidentale in relazione alla disposta compensazione delle spese;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi;

Ritenuta la necessità di riunire i ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti il ricorso principale, ancorchè ammissibile, poichè l’atto fu consegnato all’ufficiale giudiziario entro la scadenza dell’anno, non merita accoglimento, essendo già stato affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1 ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità”.

Detta sentenza è stata seguita da numerose altre conformi, che hanno ribadito la imprescindibilità del dato normativo per cui la trattenuta per il contributo di solidarietà va effettuata sulle “pensioni integrative maturate” e non già sulle “retribuzioni”;

Parimenti manifestamente infondato è il ricorso incidentale perchè la compensazione delle spese va valutata dal giudice di merito, ancorchè con congrua motivazione, che nella specie è stata resa con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che quindi entrambi i ricorsi devono essere rigettati e che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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