Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3794 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3794 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

PU
SENTENZA

sul ricorso 14145-2008 proposto da:
NUCCIO

GAETANO

NCCGTN39L27L049G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MANFREDI SILVIO
giusta delega in atti;
4

– ricorrente

2O13

contro

2395

MENNA

PIERPAOLO

MNNPPL54H18F023T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso
lo studio dell’avvocato MILETO SALVATORE, che lo

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Data pubblicazione: 18/02/2014

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 335/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 02/04/2007, R.G.N. 804/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso;

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udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

Ric.n.14145/08 rg.

Svolgimento del processo.
1. Con ricorso 27 giugno 2003 Menna Pierpaolo – già conduttore di

unità immobiliare concessagli in locazione ad uso abitativo da
Nuccio Gaetano per contratto 28 aprile 94 – chiedeva che
quest’ultimo venisse condannato, ex art.79 1.27 luglio 1978 n.392,

legge.
Nella opposizione del Nuccio, che formulava altresì domanda
riconvenzionale di illegittima occupazione dei locali,
interveniva la sentenza n. 268 del 3.6.05 con la quale il
tribunale di Massa respingeva tutte le domande; ritenendo in
particolare non provata dal Menna l’effettiva percezione da parte
del Nuccio dei maggiori canoni.
Il Menna proponeva appello avverso tale sentenza mediante
produzione di ulteriore documentazione bancaria a dimostrazione
della effettiva percezione dei maggiori importi. Nella contumacia
del Nuccio, interveniva la sentenza n. 335 del 2 aprile 2007 con
la quale la corte di appello di Genova – ritenuta ammissibile tale
produzione – accoglieva la domanda e condannava il Nuccio alla
restituzione della capitale somma di euro 12.298,098 oltre
interessi e metà delle spese di lite.
Avverso tale decisione veniva dal Nuccio proposto ricorso per
cassazione notificato il 15 maggio 2008; venivano con esso
formulate due censure di natura processuale, al quale resisteva
con controricorso il Menna.
Motivi della decisione.
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a restituirgli i canoni versati in eccedenza rispetto al dovuto di

i
/

Ric.n.14145/08 rg.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione del Menna secondo cui
il ricorso per cassazione sarebbe stato tardivamente proposto, in
quanto notificato soltanto il 15 maggio 2008 e, dunque, oltre il
termine di un anno dal deposito della sentenza della corte di
appello di Genova 2 aprile 2007 (non notificata).

termini nel periodo feriale di cui alla 1.7 ottobre 1969 n. 742.
Diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, tale
sospensione non è esclusa dall’assoggettamento della controversia
al rito del lavoro in forza della previsione estensiva di cui
all’art.447 bis cod.proc.civ., dal momento che – come stabilito da
un costante orientamento di legittimità – ciò che rileva ai fini
della applicabilità della sospensione feriale non è il rito, ma la
materia.
E’ infatti sulla base di quest’ultima – e delle esigenze di
indifferibilità e speditezza ad essa intrinsecamente riconducibili
– che il legislatore opera il discrimine tra giudizi soggetti a
sospensione e giudizi non soggetti. Ne consegue che l’adozione del
rito del lavoro esclude la sospensione feriale se associato,

L’eccezione non tiene infatti conto della sospensione dei

appunto, alla trattazione delle controversie di lavoro ex artt.409
segg.cpc, non anche di quelle locative.
Si è affermato che:

“la sospensione dei termini processuali d_7/

cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche
nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani,
atteso che l’estensione ad esse delle disposizioni sul processo
del lavoro disposta dall’art. 447 bis cod. proc. civ. non
4

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Ric.n.14145/08 rg.

comporta, di per sè, l’attrazione della disciplina dei termini
processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409 cod.
proc. civ., essendo l’esclusione della sospensione del termini

natura delle controversie”

(Cass. n. 9022 del 30/04/2005); e

ancora più in termini, che:

“L’art. 3 della legge 7 ottobre 1969,

n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal
l ° agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle
controversie previste dall’art. 429 cod. proc. civ. (sostituito
dall’art. 409 per effetto dell’art. l della legge 11 agosto 1973,
n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e
non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito
del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non
al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie
che riguardano l’azione proposta dal conduttore a norma dell’art.
79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 per ripetere, fino a sei
mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, le somme corrisposte
in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta
legge, non rivestendo carattere di urgenza e non potendosi
includere neppure per analogia nell’elencazione tassativa
dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla
regola generale della sospensione dei termini processuali durante’
il periodo feriale” (Cass. n. 11607 del 13/05/2010).
Nel caso di specie, deve dunque affermarsi la tempestività del
ricorso per cassazione, in quanto notificato – con riguardo a

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correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica

Ric.n.14145/08 rg.

sentenza di appello non notificata – nel rispetto del termine
‘lungo’ ex art.327 cod.proc.civ. (365 + 46 giorni).
3.

Con il primo motivo di ricorso, il

Nuccio

lamenta la nullità

della sentenza e del procedimento di appello ex articolo 360
1^co.n.4 cpc, avendo la corte territoriale dichiarato la sua

notificato dal Menna – il 23/30.6.06, nel termine ex art.327 cit.
– presso la sua residenza personale in Colonna (Roma) e, dunque,
non nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in primo
grado, così come prescritto dall’articolo 330 cod.proc.civ.
A tale censura obietta il controricorrente che correttamente la
notificazione sarebbe stata invece da lui eseguita alla residenza
personale del

Nuccio,

poiché effettuata oltre l’anno dalla

pubblicazione della sentenza del tribunale, così come disposto
dall’ultimo comma dell’articolo 330 cpc; in ogni caso, non si
verterebbe di notifica inesistente ma soltanto nulla, atteso che,
per sua stessa ammissione,

il Nuccio

aveva ricevuto l’atto di

appello, scegliendo deliberatamente di non costituirsi per non
sanare la ritenuta invalidità.

contumacia nonostante che l’atto di appello gli fosse stato

Il motivo – di natura assorbente – è fondato.
In base all’u.c. dell’art.330 cit., l’impugnazione proposta
dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza

se ancora / ( (

ammessa dalla legge – deve essere notificata personalmente alla
parte.
Come affermato da un ormai consolidato orientamento di
legittimità, ragioni di ordine logico e sistematico inducono a
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Ric.n.14145/08 rg.

riferire il termine annuale oltre il quale la notificazione deve
essere eseguita direttamente alla parte, non già all’annualità
solare, ma all’annualità normativa; intendendosi per tale quella
entro la quale l’impugnazione è “ancora ammessa dalla legge”

(così

il testuale richiamo dell’art.330 in esame).
la notificazione dell’impugnazione va

effettuata presso il procuratore costituito, e non presso la parte
personalmente, ogniqualvolta essa ricada nel termine annuale di
impugnabilità; computata dunque in esso, ove applicabile, anche la
sospensione dei termini feriali. Si è stabilito, in particolare,
che:

“L’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla

pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della
sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel
termine fissato dall’art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, deve
essere notificata nei luoghi indicati dal 1° comma dell’art. 330
cod. proc. civ. e non personalmente alla parte, come invece
previsto dal 3° comma di detta norma per il diverso caso di
impugnazione oltre il suddetto termine”.

(Sez. U, Sentenza n.

23299 del 09/11/2011).
Nel caso di specie la notificazione andava dunque (ancora)
eseguita presso il procuratore costituito del Nuccio, vertendosi come detto – di controversia assoggettata alla sospensione dei’
termini feriali.
Stante la mancata costituzione in appello del Nuccio e la sua
erronea dichiarazione di contumacia, non è dato nella specie

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Ne discende che

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riscontrare alcuna sanatoria dell’atto nullo per raggiungimento
dello scopo ex artt.156-160 cod.proc.civ..
Ne deriva l’invalidità – ferma restando l’ammissibilità
dell’appello tempestivamente proposto – del procedimento e della
sentenza di secondo grado, con conseguente cassazione di

appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese:

“la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330,

primo coma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione
dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel
domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 cod. proc.
civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato
dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della
notifica a norma dell’art. 291 dello stesso codice – e non sanato
dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità
dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non
anche la inammissibilità dell’impugnazione che sia tempestivamente
proposta, trattandosi di nullità attinente soltanto alla sua
notificazione. Ne consegue che, ove il vizio venga rilevato in
sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la
nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve
disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al
quale, essendo l’atto d’impugnazione ormai pervenuto a conoscenza
dell’appellato con conseguente superfluità di una nuova
notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della

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quest’ultima e riassunzione del giudizio avanti alla corte di

Ric.n.14145/08 rg.

causa nelle forme di cui all’art. 392 cod. proc. civ.”

(Cass. n.

27139 del 19/12/2006; in termini: n.17494 del 09/12/2002).
Pqm
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione
civile in data 11 dicembre 2013.

alla corte di appello di Genova in diversa composizione.

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