Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3794 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 16/02/2011), n.3794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3370-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

20.1.09, depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da P.A.M. nei confronti dell’Inps, per ottenere la trasformazione, dal primo gennaio 1996, della pensione sociale di cui era in godimento (a sua volta derivante, dopo il compimento dei 65 anni, da pensione di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 12) in pensione di vecchiaia; la Corte territoriale affermava che il diritto all’assegno sociale compete, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 5, anche per coloro che, da data anteriore, sono titolari di pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, che viene così sostituita dal nuovo trattamento;

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo, lamentando che sia stato affermato il diritto alla trasformazione della pensione sociale in godimento nell’assegno sociale previsto dalla citata legge del 1995;

La P. non si è costituita;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili perchè il ricorso non è stato notificato e quindi deve essere dichiarato inammissibile;

L’Istituto infatti tentò la notifica a mezzo posta agli avvocati Antonio ed Ugo Toso difensori della P. nel giudizio d’appello, ma la notifica non è andata a buon fine perchè risulta dalla cartolina di ritorno che i predetti avvocati si erano trasferiti altrove e l’Inps non ha provveduto a notificare all’esatto domicilio;

Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che non si deve provvedere sulle spese essendo la controparte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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