Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3794 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3794 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 16259-2017 proposto da:
YAW ANTWI PATRICK, elettivamente domiciliato in ROMA,

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PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

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rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PELLEGRINO;

– „ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE PREFETTURA MILANO,
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO;

– intimad avverso la sentenza n. 1741/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 24/04/2017;

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Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza

l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a
sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che non si costituisce l’intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
– che il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
– che i motivi censurano: 1) violazione degli artt. 10 Cost., 2, 6-111
Dich. Univ. Diritto dell’uomo, 6 e 13 Cedu, 3 Conv. Ginevra del 1949,
2, 3, 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte del
merito omesso di ricercare le “condizioni di contesto” e di tener conto
del “diverso grado di civiltà giuridica” dello stato di provenienza,
operando la ricerca del sistema giudiziario ghaniano; 2) violazione o
falsa applicazione degli artt. 1-2 Carta Onu, 19 Cost., 2, 3, 14 d.lgs. n.
251 del 2007, 8, 32 d.lgs. n. 25 del 2008, 5 t.u. immigrazione, ed
omesso esame, posto che la Corte del merito non ha accertato il
pericolo per la sicurezza personale del ricorrente, quanto al rischio di
riduzione in schiavitù ed ai pericoli corsi per attraversare il deserto;
– che il ricorso è inammissibile;

Ric. 2017 n. 16259 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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della Corte d’appello di Milano del 24 aprile 2017, che ha respinto

- che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del
principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente
e del dovere di cooperazione col medesimo, che il solo fatto di
provenire dal Ghana non integra i presupposti della protezione
umanitaria, come egli pretende: il racconto dal medesimo compiuto —

furto ai danni del datore di lavoro, e le conseguenti minacce di arresto
da parte della polizia se il fratello non si fosse costituito — non indica,
infatti, una situazione persecutoria personale e diretta, mentre il timore
di non riuscire a dimostrare la propria innocenza non costituisce in sé
una grave discriminazione; la situazione geopolitica del Ghana
evidenzia, sulla base dei rapporti internazionali, che non vi sono
situazioni di respingimento né di conflitto armato; infine, la vicenda
descritta non si presta a positivo apprezzamento per la protezione
umanitaria, che presuppone situazioni esponenti il soggetto a rischi
senza sua colpa o responsabilità, né essendo emersa una situazione di
vulnerabilità individuale;
– che, in definitiva, la corte territoriale ha compiutamente
approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei
principi enunciati da questa Corte in materia (da ultimo, Cass., ord. 11
settembre 2017, n. 21035; ord. 21 dicembre 2016, n. 26641; ord. 13
dicembre 2016, n. 25534), dilungandosi in una motivazione accurata ed
esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla
decisione di rigetto del gravame;
– che, pertanto, il ricorso, sotto l’egida del vizio di violazione di
legge mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di fatto,
inammissibile tuttavia in sede di legittimità;
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115;
Ric. 2017 n. 16259 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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essere stato ingiustamente accusato di complicità con il fratello nel

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore

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