Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3794 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5185/2019 proposto da:

Mohammad Ahsanul Hoqe Mohammad Arif Mohiuddin, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luca Froldi, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1444/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata in data 17/07/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Mohammad Ahsanul Hoqe Mohammad Arif Mohiuddin, cittadino nato il (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma (OMISSIS), sezione di Ancona, che veniva rigettata.

2. Il richiedente ha riferito di essere venuto in Italia dalla Libia, dove lavorava e risiedeva stabilmente, a causa della guerra; che nel 2007 il partito di suo padre non era al governo e che in caso di rientro in patria sarebbe stato esposto al pericolo di subire gravi danni in quanto vittima potenziale di ritorsioni da parte di un gruppo che avversava politicamente il proprio genitore.

3. Il Tribunale di Ancona, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non riconosceva la chiesta protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria e, con ordinanza del 27 aprile 2017, confermava il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento proponeva appello denunciando carenza di istruttoria e violazioni di legge e la Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 17 luglio 2018, rigettava l’appello negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia essa sussidiaria, che umanitaria.

5. M.A.H. ricorre in cassazione con due motivi.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo M.A.H. Mohammad Arif Mohiuddin lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che era stata omessa ogni contestazione nei confronti del ricorrente e che non gli era stato chiesto alcun chiarimento, nè erano state approfondite le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale competente e che, pertanto, la decisione della Corte di appello di Ancona si era fondata elusivamente sui verbali di audizione della Commissione territoriale di Ancona, omettendo di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e nel ricorso di primo grado.

Ad avviso del ricorrente il Giudice aveva omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente, che non era stato messo nella condizione di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni, deduzioni e mezzi probatori.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha affermato la scarsa credibilità del racconto del ricorrente che ha raccontato di avere abbandonato il suo paese d’origine per avere denunciato alla polizia episodi di violenza attuati nei confronti della sua famiglia da parte dei sostenitori del partito avversario al (OMISSIS) di cui il padre faceva parte, prima di essere rapito nel 2007 da detti sostenitori ed essere stato rilasciato due anni dopo.

I giudici di secondo grado hanno rilevato la mancanza di riscontri imputabile all’istante dato l’avvenuto reperimento di altri documenti e i contatti con la famiglia d’origine mantenuti e, in contrasto con le informazioni acquisibili, la prospettata circostanza che la polizia non avrebbe avviato indagini in quanto gli organi istituzionali sosterrebbero gli esponenti del partito filogovernativo, dato che all’epoca dei atti si era insediato un governo di transizione che aveva amministrato il paese fino al dicembre 2008 e che soltanto dopo le elezioni politiche tenutesi in quel periodo il partito di appartenenza del richiedente era passato all’opposizione per il tracollo elettorale subito. Proprio la genericità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, hanno precisato i giudici di appello, e le incongruenze presenti nelle stesse non consentivano di valutare la loro coerenza e plausibilità rispetto alle condizioni generali del paese di origine e che il mero riferimento al contesto storico-fattuale in cui si sarebbe inserita la vicenda personale dell’odierno appellante non era sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda.

I giudici di secondo grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale hanno ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poichè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo, pur nei limiti esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice, principio quest’ultimo che concerne il versante dell’allegazione e non quello della prova (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito in quanto non è stato indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa.

Il ricorrente lamenta semplicemente la mancata audizione del richiedente asilo nel corso del giudizio di merito e il conseguente onere di verifica giudiziale ufficioso, senza che si precisa gli elementi che il giudice avrebbe dovuto riscontrare.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare il ricorrente, dopo avere evidenziato che la Corte territoriale aveva ritenuto inverosimile che il ricorrente non avesse fatto ricorso alla tutela dell’autorità del (OMISSIS), ha sottolineato che la vicenda del ricorrente non poteva essere ricondotta ad una vicenda di natura privata, stante il comprovato stato di violenza generalizzata presente in tutto il Paese.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Il richiedente, infatti, non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) costituita dalla mancanza di elementi che facciano ritenere particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del paese di provenienza, non essendo la situazione riscontrata in (OMISSIS), assimilabile ad altri paesi caratterizzati da ben diverse realtà.

I giudici di secondo grado, infatti, hanno richiamato il rapporto annuale di Amnesty International (con specifico riferimento al report 2016/17) e il sito aggiornato della Farnesina mettendo in luce l’insussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllavano il territorio (essendo segnalati soltanto attacchi mirati), la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza di una violenza generalizzata tale da potere parlare di un conflitto diffuso.

A fronte dei puntuali contenuti del provvedimento impugnato, che ha richiamato specifiche fonti che escludono l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine, le deduzioni del ricorrente appaiono estremamente generiche e non risultano decisive in quanto non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare il presupposto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Sono assenti nelle difese del ricorrente, peraltro, riferimenti a documenti e rapporti elaborati da organizzazioni governative la cui affidabilità sia riconosciuta a livello internazionale, diversi e ulteriori rispetto a quelli richiamati dalla Corte territoriale.

Questa Corte ha affermato, anche di recente, che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass., 2 ottobre 2019, n. 24647).

Ciò in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave, potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia Europea (Corte di Giustizia, causa C-285/12, Diakitè, sentenza 30 gennaio 2014 e causa C-465/07, Elgafaji, sentenza 17 febbraio 2009).

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese nella mancata attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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