Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3793 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 16/02/2011), n.3793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27592-2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato TORRE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PEPE ELISA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6896/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

21/11/08, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Caliulo Luigi, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, in accordo con la statuizione di primo grado, confermava la condanna di B. G. a pagare all’Inps per il periodo dal 1.1.93 al 31.10.1996 i contributi dovuti per i dipendenti. Per quanto ancora interessa, la Corte adita rigettava la eccezione del B. sulla preclusione costituita dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 23.9.2004, che aveva escluso l’esistenza del debito contributivo, sul rilievo che della stessa non risultava nè dedotto, nè provato il passaggio in giudicato. Quanto alla prescrizione, la Corte rilevava che questa era stata interrotta dal verbale ispettivo del 25.5.1998, contenente la volontà di interrompere la prescrizione, che era stata spedita presso il domicilio del medesimo B., con raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, avviso di ricevimento prodotto dall’Inps in fotocopia; rilevava la Corte che la conformità della fotocopia all’originale non era mai stata contestata perchè nella memoria di primo grado il B. si era limitato apoditticamente ad asserire che non poteva considerarsi prova della notifica del verbale “una semplice fotocopia di una ricevuta di ritorno”;

Avverso detta sentenza il B. propone ricorso con due motivi;

resiste l’Inps con controricorso;

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. perchè nel nostro ordinamento vale la regola del rilievo d’ufficio del giudicato esterno, e con il secondo la violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e difetto di motivazione, per non avere considerato che vi era stato disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il verbale ispettivo e la volontà di interrompere la prescrizione.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dal ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè, quanto al primo motivo, la dedotta preclusione sussiste solo a condizione che l’interessato fornisca la prova del passaggio in giudicato della sentenza che invoca, il che però è stato escluso dalla sentenza impugnata e nel motivo di ricorso non si censura questo rilievo, facendosi solo riferimento all’efficacia vincolante de giudicato, principio pacifico che però non conduce all’annullamento della decisione proprio per la mancata prova che la sentenza invocata come motivo di preclusione sia veramente passata in giudicato. E’ ben vero, come si insiste in memoria, che la prova del passaggio in giudicato è stata allegata al ricorso per cassazione, ma tale documentazione è inammissibile, potendo depositarsi in cassazione, ex art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti comprovanti la nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso, non quelli concernenti il merito, per cui detto documento avrebbe dovuto essere prodotto nel giudizio d’appello. Parimenti infondato sembra il secondo motivo, perchè non è ravvisabile alcun errore nella affermazione della sentenza per cui la conformità all’originale dell’avviso di ricevimento prodotto in fotocopia non era stata chiaramente contestata, essendosi il B. limitato ad asserire genericamente che il documento non poteva dimostrare l’avvenuta interruzione della prescrizione;

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre diecimila Euro per onorari, con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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