Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3793 del 15/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3793 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE
ORDINANZA
PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 23347-2017 proposto da:
IANNILLI ILDEBRANDO, IANNILLI ANACLETO, IANNILLI
MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI n.68, presso lo studio degli avvocati ADOTTI ALESSANDRO, e ADOTTI GIULIA, che unitamente e disgiuntamente li rappresentano e difendono;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD S.P.A. incorporante della EQUITALIA GERIT
S.P.A.,
– intimata –
Data pubblicazione: 15/02/2018
avverso l’ordinanza n. 20258/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 27/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., osserva:
a) che i difensori della parte contribuente sollecitano la correzione
di Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 08/06/2017,
dep.22/08/2017), n. 20258, laddove nel dispositivo è scritto: ‘Condanna
la società intimata al pagamento delle pese del giudkio di legittimità che liquida in
Euro, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori
di legge”, così materialmente omettendo l’indicazione dell’ammontare
dei compensi riconosciuti;
b) che non vi sono dubbi circa la statuizione di condanna alle spese del giudizio di cassazione, laddove anche in motivazione si legge
Lf
…ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità f t,
c) che, tenuto conto dei parametri di legge, i compensi spettanti
ammontano a Euro 5000,00 così come, del resto, risulta dallo stesso
statino interno della decisione;
P.Q.M.
La Corte rettifica il dispositivo dell’ordinanza sopra indicata, nel senso
che, ove è scritto ‘Spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro”, deve
leggersi ed intendersi ‘Spese del giudikio di legittimità che liquida in Euro
5.000,00 per compensi”; manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
COSÌ deciso in
Roma, 11 24 gennaio 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE