Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3793 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6764-2015 proposto da:

STEFRAM DI D.D.F. & C SAS, in persona

dell’Amministratore il Sig. D.D.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F BERNABEI 5, presso lo studio

dell’avvocato CESIDIO GUALTIERI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.D.R.T.S.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI

MARTINO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato CESIDIO GUALTIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.D.R.T.S.M. intimò alla Stefram s.a.s. di F.D.D. & C. sfratto per morosità in relazione ad un immobile ad uso diverso che l’attrice aveva acquistato da Poste Italiane s.p.a., originaria locatrice.

Il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte di Appello di L’Aquila, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice, ordinando il rilascio dell’immobile e condannando la Stefram al pagamento dei canoni maturati dal mese di ottobre 2012 fino al rilascio.

Ricorre per cassazione la società soccombente, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte ha rilevato che (con raccomandata del 16.11.2016) le Poste Italiane avevano informato la Stefram della vendita dell’immobile alla D.L., con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del nuovo proprietario subentrato nella locazione, e ha ritenuto ingiustificato e di non scarsa importanza il ritardo con cui la conduttrice aveva versato – in data successiva alla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità – i canoni relativi al periodo novembre 2011 – aprile 2012.

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e censura la Corte per avere ritenuto la “sussistenza di un inadempimento volontario e, dunque, colpevole”; rileva che – al contrario – si sarebbe dovuto tener conto del complessivo comportamento delle parti alla luce dei canoni della correttezza e buona fede, così pervenendosi alla conclusione che il ritardo della conduttrice era stato incolpevole, in quanto determinato da fatto della creditrice (che non si era attivata per indicare le modalità con cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento dei canoni).

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto, senza individuare specifici errores in iure, sollecita un diverso apprezzamento di merito circa l’idoneità della comunicazione inviata da Poste Italiane a consentire alla conduttrice di adempiere tempestivamente in favore della nuova locatrice (o di chiedere tempestivamente alla stessa eventuali indicazioni sul pagamento).

3. Col secondo motivo (“error in procedendo: violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità del capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento dei canoni”), la ricorrente si duole che la sentenza abbia condannato “senza se e senza ma, la Stefram al pagamento dei canoni da ottobre 2012” senza tener conto che la D.L. “aveva diversamente formulato la richiesta di pagamento degli ulteriori canoni se non corrisposti o parzialmente corrisposti”.

3.1. La censura è infondata: non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione poichè, per quanto emerge dalla sentenza e dalla stessa illustrazione del motivo, la D.L. aveva richiesto il pagamento dei canoni fino al rilascio dell’immobile e la Corte ha provveduto proprio su tale domanda ed entro i limiti di essa.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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