Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37924 del 02/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 02/12/2021), n.37924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28768-2019 proposto da:

GALOTTO SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA N 4, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE BELCASTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSANO POZZER;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L., in persona

del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ADIOLUX SRL, PALCO SAS DI A.A. & C., UNIPOL SAI

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2681/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Audiolux s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Como Palco s.a.s. chiedendo la condanna al risarcimento del danno per il danneggiamento di materiale noleggiato. La convenuta chiamò in causa sia Galotto s.r.l. che Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. Galotto chiamò in causa Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.l.. Il Tribunale adito rigettò la domanda con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli Galotto in ordine alla pronuncia sulle spese e Audiolux, con appello incidentale di Galotto e Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.l..

Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 17 giugno 2019 la Corte d’appello di Milano dispose come segue, per quanto qui rileva: condannò Palco a corrispondere a Adiolux la somma di Euro 6.399,18 oltre interessi; condannò Galotto a tenere indenne da tale somma Palco; condannò Cattolica Assicurazioni a tenere indenne da tale somma Galotto; condannò Galotto alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di Palco; condannò Cattolica di Assicurazione alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di Galotto.

Ha proposto ricorso per cassazione Galotto s.r.l. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.l.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 1917 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di condannare Cattolica di Ass.ne a tenere indenne la società ricorrente delle spese processuali da questa dovute per il primo e secondo grado in favore di Palco.

Il motivo è manifestamente fondato. Le spese di soccombenza, e cioè quelle che l’assicurato è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa in conseguenza della condanna alle spese poste a suo carico dal giudice, costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato, il quale ha perciò diritto di ripeterle dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 1, nei limiti del massimale (fra le tante, Cass. n. 10595 del 2018).

Poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo che l’assicuratore debba tenere indenne l’assicurato di quanto corrisposto in favore del danneggiato per spese processuali di primo e secondo grado, nei limiti del massimale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto alle spese dei gradi di merito si intendono confermate le relative statuizioni del giudice di appello.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa del merito, condanna Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.l. a tenere indenne Galotto s.r.l. delle somme dovute da questa in favore di Palco s.a.s. a titolo di spese processuali per il primo ed il secondo grado.

Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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