Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3792 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 16/02/2011), n.3792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17118-2009 proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31 (Ostia), presso lo studio dell’avvocato

VIZZONE DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALIMBENI

MARIA, giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale

mandatario della SCCI SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

LUIGI CALIULO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

EQUITALIA CERIT SPA – Agente della Riscossione per la Provincia di

Prato;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 829/09 del TRIBUNALE di ROSSANO del

13.5.09, depositato il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Tribunale di Rossano decidendo sull’opposizione proposta da L.C., residente in (OMISSIS), avverso la cartella di pagamento per contributo dovuto alla gestione commercianti, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di quella sede.

2. La L. impugna la decisione con regolamento di competenza.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

3. Questa Corte ritiene ormai da tempo, costantemente, che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. 12380/2003; conf, Cass. 11646/ 2004; 21317/2004).

4. Il Tribunale ha fatto applicazione di tale principio.

5. Il ricorso non offre motivi per discostarsene e deve esser quindi rigettato siccome privo di fondamento.

6. Rigettato il ricorso, deve esser dichiarata la competenza del Tribunale di Prato, senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Prato;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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