Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3792 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3792 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 6733-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del

Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
STUDIO ASSOCIATO “D’ONOFRIO ASSOCIATI CONSULTING – STUDIO TECNICO DELL’INGEGNERE MASSIMO
D’ONOFRIO E DEL GEOLOGO MIRELLA D’ONOFRIO
C.F.02855150617, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA DI TOSTO;

Data pubblicazione: 15/02/2018

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avverso la sentenza n. 7778/51/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente relatore Dott. ETIORE CI-

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della CTR-Campania che ha confermato l’annullamento dell’avviso di
accertamento emesso per il mancato pagamento dell’IRAP (2009) da
parte di D’Onofrio Associato Consulting— Studio Tecnico dell’Ingegnere Massi-

mo D’Onofrio e del Geologo Mirella D’Onofrio. La compagine contribuente
resiste con controricorso.
2. Il fisco esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, art. 2 e seg.) – la
sentenza d’appello, che stima l’attività della parte contribuente sfornita
del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata in associazione tra professionisti.
2.1 La decisione del giudice regionale si discosta, infatti, dai
principi regolativi ora definitivamente certificati (Cass. Se U n. 7371

del 2016), laddove si afferma che l’esercizio di professioni in forma collettiva (associazioni professionali, studi associati, società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, etc.) costituisce ex lege presupposto

Ric. 2017 n. 06733 sez. MT – ud. 24-01-2018
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RJLLO.

dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa
essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività (conf. Cass. n.

25315 del 2014), con la sola eccezione della cd. medicina di gruppo
(Cass. Se U, n. 7291 del 2016).

che l’esercizio in forma associata di una professione liberale integra di
per sé un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi e, quindi, tale
da rendere operante il presupposto impositivo (Cass. n. 12078 del 2009

e n. 14346 2017). A nulla rileva invece, che le professioni riferimento dell’Ingegnere Massimo D’Onofrio e del Geologo Mirella D’Onofrio possano essere diverse, tale essendo una delle caratteristiche più frequenti delle compagini professionali complesse.
3. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di
consiglio con ordinanza di accoglimento del ricorso, cassazione della
sentenza d’appello e rigetto nel merito della domanda introduttiva (art.
384 cod. proc. civ.), con compensazione di spese per il recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo, nel merito rigetta la domanda introduttiva della
parte contribuente; compensa interamente le spese processuali tra le
parti.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

2.3 Peraltro, tanto in passato quanto di recente, si è affermato

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