Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3792 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5015/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luca

Froldi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle

liti in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1285/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata in data 09/07/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R., cittadino nato (OMISSIS) ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma 2, sezione di Ancona, che veniva rigettata.

2. Il richiedente ha raccontato di avere lasciato il Paese in quanto lui e suo padre erano sostenitori del partito (OMISSIS) e, poichè si erano rifiutati di sostenere il partito avverso, il loro negozio era stato incendiato e loro stessi erano stati minacciati di morte.

3. Il Tribunale di Ancona, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non riconosceva la chiesta protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria e, con ordinanza del 10 aprile 2017, confermava il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento M.R. proponeva appello denunciando carenza di istruttoria e violazioni di legge e la Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 9 luglio 2018, rigettava l’appello negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia essa sussidiaria, che umanitaria.

5. M.R. ricorre in cassazione con due motivi.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese ed è intervenuta ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo M.R. lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che era stata omessa ogni contestazione nei confronti del ricorrente e che non gli era stato chiesto alcun chiarimento, nè erano state approfondite le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale competente e che, pertanto, la decisione della Corte di appello di Ancona si era fondata elusivamente sui verbali di audizione della Commissione territoriale di Ancona e sulle argomentazioni del procuratore del giudizio di primo grado.

Ad avviso del ricorrente il Giudice aveva omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente, che non era stato messo nella condizione di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni, deduzioni e mezzi probatori.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale, dopo avere rilevato la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha affermato che i fatti narrati erano indimostrati e poco credibili e che si trattava di situazioni private che avrebbero dovute essere oggetto di denuncia eventualmente alla polizia locale.

I giudici di secondo grado affermano, inoltre, che la narrazione del ricorrente non appariva sufficientemente credibile e lineare ed era priva di effettivi riscontri; gli episodi narrati apparivano riferibili a vicende private e le storie narrate apparivano frequenti e stereotipate.

Proprio la genericità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, precisano i giudici di appello, e le incongruenze presenti nelle stesse non consentivano di valutare la loro coerenza e plausibilità rispetto alle condizioni generali del suo paese di origine e che il mero riferimento al contesto storico-fattuale in cui si sarebbe inserita la vicenda personale dell’odierno appellante non era sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda.

I giudici di secondo grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale hanno ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poichè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo, pur nei limiti esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice, principio quest’ultimo che concerne il versante dell’allegazione e non quello della prova (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito, in quanto non è stato indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa, e ciò anche tenuto conto che il giudicante ha affermato che la genericità del racconto, la sua incoerenza e implausibilità non permettessero una lineare ricostruzione del fatto storico rilevante.

Il ricorrente, piuttosto, ha lamentato sia la mancata audizione del richiedente asilo nel corso del giudizio di merito e sia la mancata contestazione allo stesso dei fatti incoerenti o poco plausibili.

Mentre il primo dovere non sussiste, poichè il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973); il secondo dovere, che è ascritto solo alla fase amministrativa avanti alla commissione territoriale, non risulta essere stato sollecitato attraverso un’apposita istanza di esame diretto del richiedente alla luce delle risultanze in sede amministrativa.

Peraltro il conseguente onere di verifica giudiziale ufficiosa presuppone sempre che si dica cosa avrebbe dovuto riscontrare il giudice, mentre nel caso in esame non sono stati indicati quali elementi il giudice avrebbe dovuto raccogliere.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare il ricorrente, dopo avere evidenziato che la Corte territoriale aveva ritenuto inverosimile che il ricorrente non avesse fatto ricorso alla tutela dell’autorità del (OMISSIS), ha sottolineato che la vicenda del ricorrente non può essere ricondotta ad una vicenda di natura privata, stante il comprovato stato di violenza generalizzata presente in tutto il Paese.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Il richiedente, infatti, non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) costituita dalla scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

I giudici di secondo grado, infatti, hanno evidenziato che in considerazione della genericità e delle incongruenze che caratterizzavano il racconto del richiedente non potevano integrarsi i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e che non erano stati nemmeno allegati l’esistenza di gravi motivi umanitari, nè potevano essere desunti genericamente alla situazione del paese di provenienza che non era in preda all’anarchia, nè era retto da una dittatura sanguinaria. A fronte di tale accertamento, le circostanze indicate dal ricorrente, non risultano decisive in quanto non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare il presupposto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Questa Corte ha affermato, anche di recente, che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass., 2 ottobre 2019, n. 24647).

Ciò in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave, potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c) della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia Europea (Corte di Giustizia, causa C-285/12, Diakitè, sentenza 30 gennaio 2014 e causa C-465/07, Elgafaji, sentenza 17 febbraio 2009).

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese per il mancato svolgimento di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA