Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3792 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4589-2015 proposto da:

BANCAPULIA SPA, in persona del suo procuratore speciale dott.ssa

S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FRANCO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

Nonchè da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10,

presso lo studio Legale RIZZO PERSIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAZZARO CONTINI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

BANCAPULIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 805/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;

udito l’Avvocato LAZZARO CONTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del 2

motivo del ricorso principale, assorbiti il primo nonchè il ricorso

incidentale; ex art. 384 c.p.c. e rigetto nel merito

dell’opposizione.

Fatto

VOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 18 novembre 2014, la Corte di appello di Lecce ha accolto l’appello proposto da R.G. nei confronti di BancApulia S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce depositata in data 24 ottobre 2011, con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione, avanzata dal R., ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contro l’espropriazione immobiliare intrapresa dalla banca in forza di cambiale (dell’importo di Euro 1.046,39) rilasciata a garanzia dell’esatto adempimento di un contratto di finanziamento. La Corte d’appello ha ritenuto che a quest’ultimo non fosse applicabile il disposto del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, e che perciò la cambiale, per la quale era stata pagata un’imposta di bollo ridotta ai sensi di questo articolo, non fosse invece in regola col bollo e perciò non costituisse valido titolo esecutivo; per l’effetto, la Corte d’appello ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento eseguito da BancApulia sugli immobili di R.G. e ne ha ordinato la cancellazione; ha compensato le spese del grado.

2. BancApulia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.

R.G. si è difeso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un motivo.

Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in correlazione con l’art. 342 c.p.c. e gli artt. 99 e 112 c.p.c..

La ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe pronunciato oltre i limiti dell’effetto devolutivo del gravame perchè l’appellante non avrebbe impugnato la decisione di primo grado laddove aveva interpretato il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, come norma che riconosce il diritto alle agevolazioni fiscali a prescindere dalla finalità dell’investimento, ma l’avrebbe impugnata soltanto nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che, nel caso concreto, si fosse in presenza di un finanziamento a medio – lungo termine malgrado fosse previsto il rimborso del finanziamento in dieci rate bimestrali. Secondo la ricorrente, la difesa dell’appellante avrebbe censurato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui aveva stabilito che, ai fini dell’individuazione del finanziamento come a medio e lungo termine, è necessario considerare la durata contrattuale dell’operazione di finanziamento, come stabilito dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, u.c.. Pertanto, la Corte d’appello, nell’accogliere il gravame per la diversa argomentazione che la norma non trova applicazione per la finalità non produttiva del finanziamento, avrebbe deciso ultra petita.

3.1. – Il motivo è infondato, in quanto va applicato il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale “A norma dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur essendo limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati; ne consegue che non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte le quali appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico.” (così Cass. n. 443/11, nonchè, di recente, Cass. n. 1377/16).

Nel caso di specie, la questione decisa dal giudice d’appello, concernente l’ambito di applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, costituisce necessario antecedente logico giuridico della questione interpretativa dell’ultimo comma della stessa disposizione, espressamente posta con i motivi di gravame: pertanto, nel decidere la prima in senso favorevole all’appellante, il giudice d’appello non è incorso nell’ error in procedendo denunciato col primo motivo del ricorso principale. Questo va perciò rigettato.

4. – Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15. La ricorrente sostiene che la norma sarebbe stata violata perchè il giudice ha ritenuto erroneamente che essa intenderebbe agevolare solo le operazioni di finanziamento concesso per investimenti produttivi, escluse nel caso di specie, trattandosi di finanziamento concesso per bisogni familiari. Nel criticare la decisione, la ricorrente evidenzia come questa si fonda su una pronuncia di legittimità (Cass. n. 5570/2011), non pertinente, poichè relativa all’ambito di operatività della norma sotto il profilo soggettivo, mentre la sentenza della Cassazione non concerne il diverso aspetto delle finalità del finanziamento, a medio – lungo termine, che consentono di godere delle agevolazioni fiscali.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La decisione della Corte di Appello di Lecce appare conforme all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 4501/09 (secondo la quale “In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di,favore, vanno individuate – in base alla “ratio legis” ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione – in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che il negozio complesso avente ad oggetto un’erogazione di una somma di denaro a titolo di mutuo e la contemporanea costituzione su di essa di un pegno a favore della banca erogatrice, non consentendo un investimento produttivo della somma medesima, esula dall’ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame”), seguita dalla più recente Cass. n. 695/15. La ricorrente si è limitata a censurare la sentenza impugnata solo con riferimento al precedente di questa Corte costituito da Cass. n. 5570/2011 (che affronta la questione dell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, sotto il profilo soggettivo), ma non ha tenuto conto dell’orientamento di cui ai precedenti su citati, ai quali il giudice a quo si è in sostanza uniformato.

Il secondo motivo del ricorso principale va perciò reputato inammissibile (arg. ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1).

5. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si sostiene che il giudice d’appello avrebbe “errato nel compensare le spese dei due gradi di giudizio” e si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., invocando “il principio di causalità”.

5.1. – Il motivo è inammissibile, per mancanza di specificità della censura. La decisione di compensazione delle spese è stata adottata dalla Corte d’appello sia perchè l’interpretazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, è ancora controversa sia perchè l’accoglimento delle domande del R. è stato soltanto parziale.

Nessuna di queste due ragioni della decisione è specificamente censurata, quanto all’idoneità della prima a dare luogo ad eccezionale ragione di compensazione e quanto all’idoneità della seconda a costituire presupposto di compensazione per soccombenza reciproca.

In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione si compensano per reciproca soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, principale ed incidentale, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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