Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37918 del 02/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 02/12/2021), n.37918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18407-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINO

PATERNOSTRO;

– ricorrente –

contro

MA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO EMILIO LETRARI,

MASSIMILIANO GUIDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1384/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ma.Gi. propose innanzi al Tribunale di Treviso opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di M.M. sulla base di scrittura ricognitiva del debito di Euro 1.000.000,00 rilasciata dal Ma. in favore di P.E., che avrebbe poi ceduto il credito al M.. Il Tribunale adito accolse l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello il M.. Con sentenza di data 1 aprile 2019 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, premesso che fondato era il rilievo in appello circa la tardività del disconoscimento della sottoscrizione e della conformità della copia all’originale, che con nota depositata in cancelleria 2 agosto 2013 il procuratore dell’appellante aveva dato atto di depositare il fascicolo di parte della fase monitoria ricostruito “in quanto non reperito in originale”, così riconoscendo che il documento indispensabile ai fini della decisione non era stato prodotto ritualmente in appello (con istanza di data 20 settembre 2018 era stata chiesta la rimessione in termini, di cui l’appellato aveva chiesto il rigetto) e che ricorso, decreto ingiuntivo e documenti della fase monitoria era stati prodotti solo con l’istanza di rimessione in termini, ovvero in assenza di autorizzazione della Corte. Aggiunse che, non contenendo la nota del 2 agosto 2013 l’elenco dei documenti, non era possibile verificare se la sigla apposta dalla cancelleria attestasse l’effettiva produzione, ancorché irrituale, di tutti o alcuni i documenti della fase monitoria e che la scrittura del 13 luglio 2004 era stata inserita nel corpo della citazione di appello, ma rispetto a tale documento incorporato nell’atto di citazione il Ma. aveva effettuato formale disconoscimento, investendo tutti i profili di rilevanza della scrittura ed in particolare la sua conformità al documento prodotto in primo grado (oltre la sottoscrizione, era stata disconosciuta “la conformità all’originale della fotocopia”, “il che equivale a dire che l’appellato ha formalmente contestato che il documento inserito nel corpo dell’appello sia quello prodotto in primo grado”).

Osservò in conclusione la corte territoriale che: i documenti della fase monitoria non erano stati ritualmente introdotti in appello; l’interessato li aveva prodotti senza rimessione in termini per la ricostruzione del fascicolo e senza allegare una ragione concreta da cui desumere la loro perdita incolpevole; non vi era prova che i documenti del monitorio fossero stati prodotti con il deposito di data 2 agosto 2013, né con l’atto di appello, in cui si dava atto genericamente della produzione del fascicolo di parte del primo grado, senza alcun elenco dei documenti della fase monitoria; la scrittura del 13 luglio 2004, inserita nel corpo della citazione in appello, non era utilizzabile stante la contestazione della controparte, che l’aveva qualificata documento nuovo inammissibile ex art. 345.

Ha proposto ricorso per cassazione M.M. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Considerato che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la produzione del documento corrispondente alla scrittura privata non era necessaria ai fini della decisione in quanto non era controverso che il documento fosse stato prodotto con la domanda di ingiunzione e che il Ma. ne avesse preso visione ai fini dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Aggiunge che il Ma. avrebbe dovuto specificatamente indicare i documenti, fra quelli depositati con l’atto di appello, diversi da quelli presenti in primo grado. Osserva ancora che, alla luce dell’art. 347 c.p.c., comma 2, non era necessario depositare con l’appello il fascicolo di primo grado e che l’errore della corte territoriale è stato per un verso quello di ritenere indispensabile ai fini della decisione la scrittura, dato che una volta rilevata la tardività del disconoscimento doveva ritenersi automaticamente riconosciuta la scrittura, e per l’altro quello di non essersi accorta della produzione del documento con l’iscrizione a ruolo della causa in appello.

Il motivo è manifestamente infondato. Nel motivo di censura si confonde il piano della disciplina delle forme di costituzione in appello, che prevede all’art. 347 c.p.c., comma 2, l’inserimento nel fascicolo di parte della sentenza impugnata, con quello dei documenti che il collegio ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e nel caso di specie la corte territoriale, accertata la tardività del disconoscimento operata in primo grado dall’opponente, non è stata in grado di decidere la causa nei termini evocati dall’appellante, reputando così per un verso indispensabile il documento per la decisione, per l’altro che non ne fosse stata fatta rituale produzione in appello. L’avere reputato che non risultava dimostrata la produzione del documento con l’iniziale nota di deposito, per la mancanza di un indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere,

e’ conforme alla prescrizione di cui all’art. 74 disp. att. c.p.c., u.c., (né può attingersi ad un onere di contestazione della controparte circa la divergenza con i documenti prodotti in primo grado, posto che in questione non è la detta divergenza, ma quali fossero i documenti prodotti con la nota di data 2 agosto 2013). Correttamente poi la produzione del documento, così come incorporato in copia nell’atto di appello, è stata ritenuta priva di efficacia stante la contestazione di conformità della copia all’originale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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