Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3791 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8555/2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo

Colavincenzo, per procura speciale in calce al ricorso e domiciliato

presso Avvocato SILVAGNI Luca;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1601/2018 della Corte di appello dell’Aquila,

pubblicata il 06/09/2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella Camera di consiglio del 13/11/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila con la sentenza in epigrafe indicata, respingendo l’impugnativa proposta, ha confermato l’ordinanza con cui il locale tribunale aveva respinto l’opposizione di O.M. avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

La Corte di merito ha ritenuto pur nella credibilità del racconto reso dal richiedente in fase amministrativa l’insussistenza dei presupposti integrativi della protezione invocata.

O.M. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – originario del Lagos State, in Nigeria – che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, raggiungendo la Libia in cui rimaneva per due anni, lavorando in un autolavaggio e da cui si allontanava allo scoppio della guerra civile, sentendosi in pericolo e senza futuro dopo che la madre adottiva aveva tentato di avvelenarlo successivamente la morte del padre – fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 2, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, in ordine ai presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

La Corte di appello aveva valutato, escludendola, una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente in forza di fonti non aggiornate, attingendo informazioni sulla Nigeria risalenti al giugno 2017 pur avendo assunto la decisione nel settembre 2018 e comparando impropriamente, perchè non pertinente elemento di paragone, la situazione del Lagos con quella di “tantissimi altri Paesi” in cui esisteva criminalità comune.

La Corte di merito aveva omesso di valutare la condizione individuale del richiedente. Una serie di altre fonti (Human Rights Watch del 2017) attestavano l’incapacità del governo nigeriano di tutelare i propri cittadini da abusi delle forze di sicurezza scontri intracomunitari, come attestato, anche, dalla scheda di “Viaggiare sicuri” aggiornata al marzo 2019 sugli attacchi di (OMISSIS) concentrati nel nord-est del paese e sulle condizioni del Delta del Niger.

La situazione del paese di origine avrebbe evidenziato l’esistenza di trattamenti inumani e degradanti “in ordine all’emergenza abitativa”.

Il motivo è inammissibile perchè convoglia in una unico contesto una pluralità di censure per violazione di legge relative alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c), ed a quella umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6. In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi che affinchè non risulti elusa la “rado” dell’art. 366 c.p.c., richiede oltre alla indicazione delle norme violate la puntuale indicazione, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, anche di specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (ex multis: Cass. n. 16700 del 05/08/2020; Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Il motivo è ancora inammissibile là dove denunciando la violazione delle norma che onera il giudice di merito a statuire sulla situazione del paese di origine del richiedente in ragione di fonti aggiornate del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, sconfina nella censura di merito là dove deduce l’esistenza di fonti anche più aggiornate senza però puntualizzare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Vd. Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Il motivo manca di contestare quanto alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’esistenza di una violenza generalizzata come definita da questa Corte di cassazione e correttamente ritenuta nell’impugnata sentenza come livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 08/07/2019; Cass. n. 15317 del 17/07/2020).

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla omessa valutazione da parte della Corte di appello dello Stato del Lagos della Nigeria ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in applicazione del criterio di “scala progressiva” che nella fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) cit., non è subordinato per la giurisprudenza della Corte di Giustizia della pronuncia Elgafaji ad una individualizzazione del rischio potendo la violenza indiscriminata che caratterizza un conflitto armato raggiungere un livello così elevato da far ritenere che la sola presenza nel territorio del paese di origine esponga il richiedente a detto rischio.

I motivo è manifestamente infondato e non correlato alla motivazione impugnata in cui i giudici di merito fanno corretta applicazione, come sopra riportato, della giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi anche in esito quella della Corte di Giustizia della Unione Europea.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla condizione del paese di origine, segnatamente della regione, e di quello di transito in relazione alla protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile perchè attraverso la dedotta omissione fattuale la censura mira a contestare le valutazioni fattuali fatte proprie dalla Corte di merito.

In ogni caso il proposto mezzo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata là dove si valorizza dai giudici di appello la mancata allegazione di una condizione di personale vulnerabilità e quindi di rischio specifico, poichè la comparazione propria del giudizio finalizzato ai riconoscimento investe una situazione (quella in cui il cittadino straniero verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali ed il richiedente è tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono tale rischio (Cass. n. 18808 del 10/09/2020; Cass. n. 13573 del 02/07/2020) ivi comprese le situazioni vissute nel paese di transito.

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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