Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3791 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3791 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 5331-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F.
06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DI FORTI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO n.90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA LEGGIO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 391/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 01/02/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,

me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza dalla CTR-Sicilia (sez. Catania) che, in data
01/02/2016, ha dichiarato inammissibile, per l’omesso deposito della
ricevuta di spedizione del gravame dell’ufficio avverso la sentenza della
CTP-Catania n. 251 del 07/04/2011. La parte contribuente resiste con
controricorso.
2. Il ricorso è fondato. Infatti, la difesa erariale, denunciando la
nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 53 e 22 proc.
trib., lamenta che il giudice regionale abbia trascurato la tempestiva
produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento del ricorso, pienamente attestante anche la tempestiva proposizione dell’impugnazione.
2.1 Orbene, va premesso che, nel processo tributario, il termine di
trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione
del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera
equipollente alla ricezione) [Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv.
644364 — 02]

Ric. 2017 n. 05331 sez. MT – ud. 24-01-2018
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costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (co-

2.2 Inoltre, sempre nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinata-

zione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica
ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di
ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria
che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente
dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o
dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza). [Cass., Sez. U., 29/05/2017, n.
13452, Rv. 644364 — 03]
2.3 Infine, va ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo – la Corte è anche giudice del
fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di
specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il
passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis [Sez.
U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del
2002], anche ai fini terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. [Cass. n.
3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743
del 2011]. Ciò è ribadito in sedes materiae dalle recenti decisioni delle seRic. 2017 n. 05331 sez. MT – ud. 24-01-2018
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rio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedi-

zioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” [vedasi §5.13 e §6
delle motivazioni di Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452 e n. 13453].
3. Tanto premesso risulta in atti — non v’è contestazione tra le parti
– che l’appello sia stato ricevuto il 23 maggio 2012; il che, in disparte la
certa datazione della spedizione, dimostra in ogni caso la tempestività e

tenza del 7 aprile 2011 scadeva il 23 maggio 2012, mentre il deposito
del fidefacente avviso di ricevimento è avvenuto, unitamente al ricorso,
il 29 maggio 2012.

P . Q . M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (sez. Catania) in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma il 24 gennaio 2018

la procedibilità del gravame, atteso che il termine per appellare la sen-

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