Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3791 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20260-2015 proposto da:

ISLAND REFINANCING SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, in persona del

Consigliere Delegato Dott. V.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

PIAZZA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., D.B.M. elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 3, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO GALLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE GALIOTO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

G.G., RISCOSSIONE SICILIA SPA P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1023/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito l’Avvocato LUCIANO PIAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso

(Sent. n. 6269/2003) ed in subordine (Cass. Sent. n. 18451/2015)

rimessione alle S.U..

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Island Refinancing s.r.l., e per essa Cerved Credit Management s.p.a., propone un motivo di ricorso per cassazione illustrato da memoria contro D.B.M. e C.P., G.G., Riscossione Sicilia s.p.a. e P.G. per la cassazione della sentenza n. 1023/2015, depositata il 18 dicembre 2015 dal Tribunale di Palermo nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi introdotto dalla ricorrente.

Resistono con controricorso D.B.M. e C.P..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Questi i fatti: la Island Refinancing s.r.l. procedeva ad esecuzione immobiliare, in conseguenza della mancata restituzione di alcuni ratei di un mutuo fondiario concesso, nei confronti dei coniugi D.B.M. e C.P., assoggettando ad esecuzione l’immobile ipotecato a garanzia del credito. Dopo dieci esperimenti di vendita, l’immobile veniva aggiudicato al G., unico partecipante all’asta. Il giudice dell’esecuzione, in accoglimento di istanza dei debitori ex art. 586 c.p.c., revocava però l’aggiudicazione, assumendo che il prezzo di vendita fosse notevolmente sproporzionato rispetto al valore venale dell’immobile e disponendo la restituzione delle somme all’aggiudicatario. Poneva quindi nuovamente in vendita l’immobile, che nei successivi sette tentativi di vendita risultava invenduto.

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla creditrice procedente è stata rigettata con la sentenza qui impugnata, nella quale si conferma la legittimità della ordinanza di revoca della aggiudicazione impugnata, e si accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione dell’aggiudicatario G., costituitosi per evidenziare il proprio interesse a non rimanere ulteriormente vincolato in una aggiudicazione provvisoria, sostenendo anch’egli la legittimità della revoca della aggiudicazione.

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la ricorrente introduce alcuni fatti nuovi, successivi alla proposizione del ricorso: a seguito della ripresa degli esperimenti di vendita, il bene pignorato è stato nuovamente e ormai definitivamente aggiudicato nell’aprile 2016 per un prezzo peraltro inferiore all’originario prezzo di aggiudicazione. La ricorrente sottolinea che la nuova e ormai definitiva aggiudicazione non consentirà di far rivivere gli effetti della prima aggiudicazione, ma che persiste il suo interesse ad una pronuncia della Corte, che in accoglimento del motivo di ricorso accerti la nullità del provvedimento esecutivo impugnato (ai fini sia di provocare una inversione di tendenza nella giurisprudenza territoriale, sia di poter promuovere un’azione risarcitoria nei confronti dei debitori che hanno temerariamente chiesto la revoca della prima aggiudicazione) e al contempo chiede che la Corte si pronunci cassando senza rinvio la sentenza impugnata, con contestuale liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre prendere posizione circa la possibilità o meno di procedere ad un esame nel merito del ricorso, preso atto dei fatti sopravvenuti enunciati in memoria dalla ricorrente, ed in particolare dell’ormai avvenuta vendita del bene assoggettato ad esecuzione immobiliare ad un soggetto terzo.

Deve ritenersi che permanga l’interesse della ricorrente ad un esame della legittimità del provvedimento impugnato, laddove essa indica la sua intenzione, laddove si arrivi ad una cassazione della sentenza, ad intraprendere un’azione risarcitoria nei confronti dei debitori che hanno promosso illegittimamente e temerariamente (nell’assunto della ricorrente) la revoca dell’aggiudicazione, a mero scopo dilatorio.

Con l’unico motivo di impugnazione, la creditrice procedente denuncia la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di merito dell’art. 586 c.p.c., del D.L. n. 152 del 1991, art. 19 bis, introdotto dalla Legge di conversione n. 203 del 1991, nonchè dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Sottolinea la ricorrente che la sentenza impugnata non ha considerato che l’eccezionale potere del g.e. di sospendere la procedura di aggiudicazione sia stato inserito in un provvedimento normativo recante misure urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa, e che come tale non è stato attribuito per porre rimedio ad ogni possibile discordanza tra valore di mercato del bene e prezzo di aggiudicazione, ma è esercitabile solo qualora il giudice dell’esecuzione abbia elementi per ritenere che tale divergenza sia dovuta a illeciti fattori devianti o ad illecite interferenze nel procedimento di vendita.

Inoltre, la ricorrente pone in rilievo che il principio guida della procedura esecutiva individuale è quello della realizzazione dell’interesse del creditore a recuperare in tutto o in parte quanto dovuto, e quindi non quello di assicurare il miglior realizzo potenzialmente ricavabile dalla vendita, ma di consentire al creditore di realizzare in tempi ragionevoli il suo credito.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha consapevolmente disatteso l’orientamento dominante all’interno di questa Corte di legittimità in relazione ai presupposti necessari per dar legittimamente luogo alla revoca dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, ex art. 586 c.p.c., affermando che essa sia consentita anche a prescindere da reali o presunte illecite interferenze o fattori comunque in grado di influenzare le procedure di vendita dell’immobile pignorato, anche laddove si accerti esclusivamente la presenza di una notevole sproporzione tra il valore di stima degli immobili pignorati e il prezzo di aggiudicazione.

Nel far ciò, ha condiviso la posizione espressa dalla ormai isolata pronuncia n. 6269 del 2003, superata da numerose altre pronunce citate dallo stesso giudice dell’opposizione (Cass. n. 1612 del 2012, Cass. n. 4344 del 2010, Cass. n. 23799 del 2007) e successive nelle quali questa Corte ha affermato che in tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 19 bis, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo.

Deve in questa sede ribadirsi che il potere di sospensione della vendita, disciplinato dall’art. 586 c.p.c., è un potere eccezionale conferito al giudice dell’esecuzione non in tutti i casi in cui il prezzo di aggiudicazione risulti sensibilmente inferiore al valore di mercato, ma solo per ipotesi particolari, accomunate dalla alterazione delle regole di legittima determinazione del prezzo stesso; di conseguenza, il suo esercizio è circondato da particolari cautele, allo scopo di evitare che esso si traduca in decisioni arbitrarie, atte a vanificare l’attività esecutiva svolta, a danno del creditore che attende di essere soddisfatto, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Questa Corte, con una recente decisione alla quale si intende in questa sede dar seguito, ha escluso che il potere di cui all’art. 586 c.p.c., sia incondizionatamente esercitabile dal giudice dell’esecuzione, ed ha ancorato i parametri enunciati dalla legge che giustificano l’esercizio di tale potere al verificarsi di una serie di alternative, possibili ipotesi nessuna delle quali verificatesi nella specie neppure sulla base delle allegazioni degli stessi debitori: v. Cass. n. 18451 del 2015:” Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19 bis) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti nè conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione”.

Il ricorso pertanto va accolto, e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

Liquida le spese del giudizio di cassazione in complessivi Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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