Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3790 del 26/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3790 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23409-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MS MA I ERIALI SPECIALI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAURA MAN I EGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO
GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati FULVIA COLI,
MARIACARLA BORSIGLIA, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/02/2016

avverso la sentenza n. 51/5/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 23/04/2013,
depositata il 02/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto.
L’Agenzia delle entrate emetteva a carico della MS Materiali Speciali srl un
avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di vari tributi in
relazione alla natura asseritamente inesistente di fatture emesse dalla Holding
sas di Guidetti Alberto e C. sulla base di un contratto di sponsorizzazione.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla
contribuente, riducendo l’importo della pretesa fiscale, con sentenza riformata
dalla CTR dell’Emilia Romagna.
Il giudice di appello rilevava che sulla base della documentazione agli atti e,
segnatamente, del contratto di sponsorizzazione, delle fotografie relative al
Rally del Frignano al quale la Holding aveva partecipato con una vettura
Subaro recante le scritte pubblicitarie relative al marchio della società
contribuente e dei pagamenti effettuati dalla MS Materiali speciali con assegni,
era emersa la prova della prestazione sponsorizzata e dell’operazione
sottostante, per nulla inficiata da elementi concreti o da meri indizi che
potessero consentire che la somma pagata non fosse congrua rispetto alla
prestazione e che la stessa celasse una sovrafatturazione. Elementi che non
emergevano nemmeno dalla sentenza appellata, sicchè in applicazione del
principio dell’onere della prova l’avviso doveva essere annullato.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi, al quale ha resistito la società contribuente con controricorso e
memoria.
Con il primo motivo l’Agenzia si duole del fatto che la CTR, in spregio ai
principi in tema di onere della prova con riguardo alle operazioni
oggettivamente inesistenti, aveva tralasciato di considerare che le fotografie
non integravano un elemento sufficiente a trasferire sull’ufficio l’onere di
fornire piena prova dell’inesistenza dell’operazione. D’altra parte, la prova del
pagamento non consentiva di dimostrare l’esistenza dell’operazione, come
chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte.
Con il secondo motivo l’Agenzia prospetta il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio e, dopo avere riportato alcuni stralci delle difese esposte
in appello, deduce che la CTR aveva omesso di prendere in esame i fatti
indicati nelle difese concernenti la genericità del contratto di sponsorizzazione,
l’inidoneità delle fotografie a rendere prova del contenuto della prestazione e la
variabilità dei compensi fissati per altre sponsorizzazioni relative ad epoche
successive tra le stesse parti senza motivare sulle ragioni per cui aveva ritenuto
di privilegiare le fonti di conoscenza rappresentate dalle fotografie.
La parte intimata ha dedotto l’infondatezza di entrambe le censure.
Ric. 2014 n. 23409 sez. MT – ud. 03-02-2016
-2-

CONTI;

Ric. 2014 n. 23409 sez. MT – ud. 03-02-2016
-3-

Entrambi i motivi sono manifestamente inammissibili.
Il primo non coglie con precisione la ratio della decisione impugnata che non ha
affatto richiesto in capo all’Ufficio la piena prova dell’esistenza
dell’operazione, semmai ritenendo che a fronte degli elementi offerti dalla parte
contribuente -contratto di sponsorizzazione, fotografie ritraenti l’attuazione del
contratto con specifico riferimento ad un Rally nel quale ima vettura della
società Holding aveva partecipato con il logo della ditta sponsorizzata,
pagamenti con assegni- l’Ufficio non aveva fornito alcun indizio idoneo a
provare il carattere fittizio dell’operazione. Nessuna violazione delle regole in
tema di riparto dell’onere probatorio a proposito delle c.d. operazioni inesistenti
è dato dunque dato ravvisare nel caso di specie. Resta solo da dire che la
censura è inammissibile quando prospetta l’inidoneità delle fotografie a
confortare l’esistenza della sponsorizzazione, attenendo all’evidenza ad un
accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito insindacabile in questa
sede.
Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità vanno fatte con
riferimento al prospettato vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Le censure laddove prospettano un omesso esame delle difese dell’Agenzia non
possono trovare spazio all’interno del vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c. e
si infrangono con gli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR in ordine alla
specificità delle fotografie relative ad una specifica competizione sportiva,
all’esistenza del contratto di sponsorizzazione ed ai pagamenti effettuati con
assegni. A fronte di tale compendio indiziario la CTR ha ritenuto di non
individuare alcun elemento anche solo indiziario idoneo a screditare la ritenuta
esistenza dell’operazione, escludendo di intravedere elementi idonei a ritenere
l’esistenza di una sovrafatturazione.
Orbene, tali valutazioni potevano essere poste in discussione dall’Agenzia sulla
base del mancato esame di elementi decisivi in ordine a quanto ritenuto dalla
CIR. Ma gli elementi offerti dall’Ufficio tendono in realtà a sollecitare questa
Corte ad un riesame della portata probatoria delle fonti di convincimento
esaminate dalla CTR che non sembra possibile proprio per effetto dell’entrata
in vigore della novella di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c. Ed invero, secondo le
Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U. n.8053 e 8054/2014) la riformulazione
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi,
come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Se, dunque, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il
vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con
le risultanze processuali, le censure relative all’omesso esame del fatto
impongono al ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di indicare
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo
restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio
di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,

sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Orbene, nel caso di specie la C’TR ha preso in esame tutte le emergenze
documentali poste al suo cospetto traendone il convincimento dell’esistenza
dell’operazione fatturata. Ciò che impedisce a questa Corte di rivisitare
l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
Resta solo da dire che l’unico elemento rispetto al quale potrebbe prospettarsi il
vizio di omesso esame- correlato all’esistenza di altri contratti di
sponsorizzazione relativi ad importi diversi- non solo prospettata il mancato
esame di un elemento probatorio e non di un fatto decisivo —come tale
inammissibile in relazione alla nuova versione dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c.
applicabile ratione temporis alla vicenda- ma nemmeno è dotato del carattere
della decisività, concernendo sponsorizzazioni concluse per importi superiori a
quelli che hanno avuto ad oggetto il contratto di sponsorizzazione esaminato dal
giudice di appello; documenti che, pertanto, non potevano certo dirsi decisivi
quanto alla sovrafatturazione della prestazione esclusa dalla CTR.
Il ricorso va quindi rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese
processuali della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2500 0 per
compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 3.2.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione ci ile in

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