Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3790 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Marra Alfonso Luigi, per legge

domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 12

settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” G.C. ha proposto ricorso per cassazione il 17 luglio 2007 sulla base di tredici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli in data 12 settembre 2006 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 2.062 – oltre Euro 215 per le spese – per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi dinanzi al TAR di Napoli avente ad oggetto competenze afferenti a rapporto di impiego con ente locale. Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366-bis c.p.c..

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una durata irragionevole del processo di poco meno di tre anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Manifestamente infondato appare il secondo motivo, con cui ci si duole dell’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale.

Difatti, correttamente la Corte di merito si è attenuta al parametro di 1.000 Euro per anno di ritardo, discendente dalla giurisprudenza CEDU, apportandovi una ragionevole riduzione in ragione della mancanza di attività sollecitatoria nel giudizio presupposto da parte dell’istante.

Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anzichè al solo periodo di irragionevole durata. Il motivo è manifestamente infondato, avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. A espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo (Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2.000 in ragione della natura di lavoro della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate. La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause siano necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da Euro mille a Euro millecinquecento, salvo limitato di scostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione, essendo elemento compreso nella valutazione che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con gli altri motivi si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

Alcuni motivi pongono la stessa questione relativa a quali tariffe devono essere applicate al giudizio di equa riparazione. Gli stessi appaiono fondati, dovendosi liquidare le spese del giudizio in materia di equa riparazione in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi.

Altri motivi sono inammissibili, poichè i quesiti non pongono alcuna questione di diritto limitandosi ad una mera domanda sulla sufficienza o meno della liquidazione delle spese nel caso concreto.

Altri ancora, con cui si censura che il giudice di merito ha immotivatamente disatteso la nota spese presentata, appaiono fondati, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, che il giudice può disattendere la nota spese solo con apposita motivazione circa le voci non riconosciute e gli importi modificati”.

Considerato che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio, salvo che per quanto riguarda il dodicesimo ed il tredicesimo motivo, perchè nel caso in esame la parte ricorrente ha omesso di riportare in ricorso la nota specifica relativa alle spese presentata ai sensi dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., tale non potendosi ovviamente considerare quella che vi si trova allegata, in quanto costituita da foglio volante non inserito nel fascicolo di parte e privo di annotazione del cancelliere circa l’avvenuto deposito in fattispecie analoghe, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2009, n. 1814 e n. 1816);

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: fermo restando l’accoglimento della domanda del ricorrente nei termini già decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest’ultima va condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi;

che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese processuali – nell’intero quanto al giudizio di merito e per 1/3 in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra, e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 866 (di cui Euro 100 per esborsi, Euro 450 per onorari ed Euro 316 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 235 (di cui Euro 35 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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