Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3790 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 16/02/2011), n.3790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16618-2009 proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA B. RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato MUGGIA

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRAGGION MARIA, giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARVECSPHARMA SERVICES SRL (OMISSIS) (di seguito per brevità

denominata MARVECS) in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUIGI FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO SIMONETTI, giusta delega a margine

della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 7093/08 del TRIBUNALE di MILANO dell’1.6.09,

depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Roberto Muggia che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO

che:

V.G. impugna con regolamento di competenza l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha sospeso il processo da lui instaurato per ottenere il pagamento di quanto dovutogli a titolo di retribuzione e/o di risarcimento in conseguenza del licenziamento intimatogli dalla Marvecspharma Services s.r.l..

L’intimata ha depositalo memoria di resistenza ex art. 47 c.p.c. e memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Il Tribunale ha giustificato la propria decisione osservando che la sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, posta a fondamento della nuova iniziativa processuale del V., ed impugnata con ricorso per cassazione dal datore di lavoro, non poteva considerarsi esecutiva non contenendo la quantificazione di quel che era dovuto al lavoratore, e non era stata considerata tale neppure dallo stesso V., il quale peraltro aveva rinunziato ad ottenere la quantificazione nello stesso giudizio di impugnazione del licenziamento. Il Tribunale ha aggiunto che , come dedotto dalla convenuta, era opportuna l’applicazione dell’art. 337 c.p.c. essendo l’illegittimità del licenziamento presupposto logico dell’azione diretta alla quantificazione del danno conseguente e risultando comunque quantomeno del 50% la probabilità di accoglimento del ricorso per cassazione, in considerazione dell’opposto esito dei giudizi di merito.

L’istanza di regolamento è articolata su cinque motivi, contenenti tutti, sotto diversi profili, denunzia di violazione di legge.

Nel primo motivo richiamando giurisprudenza di questa Corte si contesta che la pendenza del giudizio sull’an di un credito retributivo possa considerarsi causa di sospensione del giudizio sul quantum.

Nel secondo si fa valere la contrarietà della sospensione al principio del giusto processo ex art. 111 Cost..

Nel terzo si fa valere la contrarietà della sospensione rispetto al preminente interesse del lavoratore, tutelato ex art. 36 Cost..

Nel quarto si critica, sotto vari profili, la prognosi circa l’esito del giudizio di legittimità.

Nel quinto si censura l’affermazione secondo cui il V. non poteva dolersi della sospensione avendo preferito avviare un nuovo processo anzichè concentrare nel primo ogni sua richiesta.

La parte resistente eccepisce l’inammissibilità del regolamento sostenendone l’inapplicabilità alla sospensione ex art. 337 c.p.c., ma l’eccezione è infondata perchè secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che qui si intende ribadire, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata a tutela della garanzia del giusto processo, deve ritenersi che sia impugnabile con il regolamento di competenza necessario il provvedimento di sospensione facoltativa del giudizio, previsto dalla legge nell’art. 337 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la Corte di Cassazione, secondo i poteri d’indagine che le sono riconosciuti anche sul fatto in tema di regolamento di competenza, può sindacare nel merito il provvedimento (Cass. 671/2005; nello stesso senso, Cass. 15794/2005; 21924/2008).

La parte resistente eccepisce poi l’inammissibilità del ricorso per carente formulazione dei quesiti illustrativi dei motivi in cui esso si articola.

In proposito, limitando per ora l’esame al quesito illustrativo del primo motivo, deve rilevarsi che esso lascia pienamente comprendere quale errore venga addebitato alla decisione impugnata e sia quindi conforme al modello apprestato dall’art. 366 bis c.p.c. nell’interpretazione datane da questa Corte.

Ciò premesso va osservato che questa Corte, in un caso analogo a quello ora in esame – i cui estremi, a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio sono stati doverosamente indicati nella relazione sotto il n. 23483/2007, onde non è dato comprendere l’affermazione della memoria illustrativa secondo cui la relazione ex art. 380 bis c.p.c. sarebbe fondata ….. su una “recente pronuncia” non specificata – ha avuto modo di affermare che nell’ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio sul licenziamento e dell’opposizione a decreto ingiuntivo concernente l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, il secondo giudizio non può essere sospeso ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., atteso che avendo i due distinti processi entrambi fondamento nella illegittimità del licenziamento, non ricorre l’ipotesi, disciplinata dal citato art., in cui l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo; nè il secondo dei suddetti giudizi può essere sospeso “ex” art. 295 cod. proc. civ. poichè, essendo provvisoriamente esecutiva la sentenza dichiarativa del licenziamento per effetto dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sospensione del processo che ha per oggetto l’indennità sostitutiva equivarrebbe alla sospensione della provvisoria esecutorietà della suddetta pronuncia; del resto, la mancata sospensione non può determinare contraddittorietà di giudicati, visto che il disposto dell’art. 336 c.p.c., comma 2, comporta che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul “quantum”. (Cass. 23483/2007).

In applicazione di tale principio va quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. L’ordinanza impugnata deve essere cassata e va impartito l’ordine di proseguire il giudizio.

Spese secondo soccombenza a carico della parte resistente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio sospeso; condanna la parte resistente alle spese in Euro 30 oltre ad 2000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA