Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3790 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 15/02/2021), n.3790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10644/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53,

(tel. 06.86203950) presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria

Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1434/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da M.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, cristiano, ha riferito di essere rimasto coinvolto nell’omicidio del custode del negozio dello zio nel quale quest’ultimo vendeva materiale edile. Nell’occasione era intervenuta la polizia ed erano stati accusati sia lo zio del ricorrente sia il fratello del ricorrente che il ricorrente stesso da tre testimoni di cui uno parente del custode. Trattenuti per cinque giorni e successivamente rilasciati, gli fu intimato di partecipare al processo. Anche se lo zio si era assunto tutta la responsabilità, la famiglia decise di fuggire in Senegal, dove la madre trovò la morte per malattia. Poichè nè lui nè il fratello trovavano lavoro se ne andarono prima in Mali, poi in Niger e poi in Libia. Il ricorrente ha dichiarato di non voler fare rientro in Gambia per timore di essere arrestato.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la narrazione sostanzialmente non credibile (v. p. 7 della sentenza), per le incongruenze ed opacità che l’avevano contraddistinta. Pertanto, la Corte territoriale non ha riconosciuto nè lo status di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, avendo, inoltre, la medesima Corte accertato che in Mali non sussiste una situazione di conflitto armato che ponga a rischio qualsiasi cittadino, per il solo fatto di trovarsi sul quel teffitorio. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo di ricorso è inammissibile, perchè generico sul radicamento familiare che non può basarsi sul solo fatto che il fratello risieda in Italia e che gli sia stata riconosciuta la protezione internazionale (in virtù di un giudizio riferito solo alla sua condizione personale e in particolare sulla base della denuncia di avere subito abusi quando era minore, all’interno della scuola coranica, v. p. 7 della sentenza), e perchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

 

 

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