Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3790 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3790 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 15/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 5240-2017 proposto da:
GELORMINI GEROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA VARRICCHIO, e DOMENICO PARRELLA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

controricotrente

avverso la sentenza n. 7127/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,

me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. Il dott. Gerolamo Gelormini ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Campania, che ha confermato interamente la cartella
per il pagamento dell’IRAP per l’anno 2009, laddove il contribuente
aveva chiesto il riconoscimento di non essere tenuto al versamento
dell’imposta accertata in relazione alla parte di attività scindibile e
rivolta alla partecipazione del professionista quale sindaco o revisore di società capitali terze. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.
2. Il ricorrente, mentre erroneamente censura per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. l’autonoma delibazione compiuta ex actis dal
giudice d’appello (motivo 1), fondatamente invece lamenta la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, arti. 2, riguardo all’attività di
sindaco/revisore (motivo 2).
2.1 L’assunto del giudice merito si pone in discontinuità con i
principi regolativi della materia compendiati da Cass. 03103 / 2016, n.

4246 e Cass. 02111 / 2016, n. 22138 nel senso che il professionista,
che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è
soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta
a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella
Ric. 2017 n. 05240 sez. MT – ud. 24-01-2018
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costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (co-

specie, in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il
professionista normalmente operi presso uno studio professionale,
anche se associato, atteso che tale presupposto non integra di per se
stesso il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.

15803 e Cass. 05 10312012, n.3434 si è chiarito – riguardo a fattispecie
nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista
nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente
tecnico – che non sia soggetto a imposizione quel segmento di ricavo
netto consequenziale a quell’attività specifica, purché risulti possibile,
in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti
e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (coni: Cass. del 2310112017, n. 1712). Infatti le cariche
di sindaco/revisore di società terze sono, in tesi generale, riconducibili non allo studio associato di cui il professionista fa parte, ma alle
compagini societarie cui dette cariche si riferiscono, per cd. redditi assimilati ex lege 21 novembre 2000, n. 342, art. 34 (Cass., 28106/ 2017, n.

6206).
2.3 Tale specifico accertamento, che va compiuto in concreto e
spetta al giudice di merito (Cass., 03 / 07 / 2017 n. 16372), è stato del tutto omesso dalla sentenza d’appello, che si trincera dietro enunciazioni
anapodittiche (pag. 5, § 7, 7.1.) e logicamente sconnesse rispetto al perimetro tracciato dai superiori principi di diritto.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo
di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composi-

Ric. 2017 n. 05240 sez. MT – ud. 24-01-2018
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2.2 Già con Cass. 09/05/2007, n. 10594, Cass. 1910712011, n.

zione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le-

gittimità.

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