Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3790 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36340/2018 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

Civile della Suprema Corte di Cassazione e difeso dasll’avvocato

MESSINA NUNZIA LUCIA;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catania, con decreto del 22.10.2018, ha rigettato la domanda proposta da T.B., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, sia a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) per avere lo stesso narrato di essere fuggito dal (OMISSIS) per cercare un lavoro, sia a norma della lett. c) Legge citata, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza, che è quella di (OMISSIS), distretto diverso dal (OMISSIS).

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione T.B. affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è’ stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Catania ha attribuito alla regione di (OMISSIS), luogo in cui è nato e vissuto, una collocazione politico-geografica diversa da quella reale, trovandosi questa zona proprio nella Alta (OMISSIS). Ne consegue che l’impianto motivazione adottato dal giudice di merito è errato.

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha neppure dedotto in quale atto del processo e con quali modalità avrebbe allegato al giudice di merito che la regione del (OMISSIS) fa parte del (OMISSIS) Alta, zona ritenuta pericolosa, non risultando quindi che tali deduzioni abbiano formato oggetto di discussione tra le parti.

3. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame della situazione politica della Libia, paese in cui, dopo essere fuggito dal (OMISSIS), è transitato prima di venire in Italia e dove ha vissuto per circa un anno, subendo un periodo di prigionia della durata di un mese.

4. Il profilo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che, a fronte dell’affermazione del Tribunale secondo cui il richiedente non aveva narrato di aver subito in Libia particolari ripercussioni o eventi traumatici tali da considerarlo un soggetto vulnerabile, il ricorrente neppure ha dedotto in quale atto processuale e con quali modalità avrebbe allegato al giudice di merito di aver subito traumi per la sua detenzione carceraria in Libia.

In ogni caso, questa Corte ha già affermato che l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine del richiedente o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass. n. 31676 del 06/12/2018). Non a caso, infatti, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ai commi 3 e 4, fa esclusivo riferimento, nell’indicare i parametri per l’esame della domanda di protezione internazionale, alla legislazione ed alla situazione generale del solo Paese d’origine, e ciò per l’evidente considerazione che, in caso di rigetto della domanda di protezione, il richiedente non può essere rimpatriato in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza. Ne consegue che il richiedente non può essere inviato in un paese di transito, salvo l’esistenza di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (vedi sempre la citata Cass. n. 31676/2018).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,11,32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32 nonchè vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che non avendo il giudice contestualizzato la sua zona di origine, caratterizzata da estrema povertà e forti tensioni politiche, ha rigettato anche la domanda di protezione umanitaria.

6. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di protezione umanitaria, che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, oltre a non essere stato dedotto assolutamente nulla dal ricorrente in ordine alle condizioni personali di vita prima della sua partenza dal paese d’origine (se non con riferimento ai motivi del suo allontanamento, dovuto, secondo quanto riportato dal decreto impugnato, alla necessità di cercare un lavoro), è stata dedotta la violazione dei diritti fondamentali in modo molto generico ed assertivo.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 35 bis, comma 9.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha errato nella valutazione del suo luogo di nascita e di origine, sbagliando, altresì, nel considerare nelle sue valutazioni solo il suo paese di nascita e non quello da cui proveniva effettivamente prima di approdare in Italia.

8. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha formulato censure di merito – come tali non consentite in sede di legittimità – con riferimento al suo luogo di nascita e palesemente infondate ed inammissibili, come già illustrato al punto 4, con riferimento alla Libia.

9. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e art. 6, par. 4 della direttiva CE n. 115/2008.

Reitera il ricorrente la sua doglianza per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

10. Il motivo è assorbito in relazione alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non essendosi il Ministero intimato costituito in giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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