Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3790 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 16/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29454/2014 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CARBONE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 602/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RAGUSO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.T. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, T.D., la s.r.l. To. e la F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale egli, mentre si trovava sul predellino di un autocarro condotto dal T. sul posto di lavoro, era caduto all’indietro finendo sotto le ruote del mezzo, partito improvvisamente in retromarcia.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, espletata prova per interpello e per testi e fatta svolgere una c.t.u., accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni determinati in Euro 56.673,06, oltre interessi, rivalutazione e con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società assicuratrice e la Corte d’appello di Bari, espletata un’ulteriore c.t.u., con sentenza del 22 aprile 2014, ha riformato quella del Tribunale, rigettando la domanda del P. e condannandolo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte d’appello che, alla luce delle conclusioni della c.t.u. svolta in grado di appello, integralmente condivise dal Collegio, l’entità ed il genere di lesioni lamentate non erano compatibili con la dinamica dell’incidente così come descritto dall’attore.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso P.T. con atto affidato ad un solo motivo ed affiancato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’ammissione della c.t.u. in grado di appello.

Osserva il ricorrente che la sentenza avrebbe ammesso la c.t.u. in palese violazione dell’art. 345 cit., posto che nell’atto di appello nessuno aveva sollecitato l’ammissione della nuova consulenza.

2. Il motivo non è fondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte insegna che la c.t.u. non è un mezzo di prova, per cui il giudice di merito può decidere se e quando ammetterla, anche a prescindere dalla sollecitazione eventualmente proveniente da una delle parti. Nel caso di specie la Corte d’appello ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali, in considerazione dei dubbi relativi alla dinamica del sinistro ed alla compatibilità delle lesioni subite dalla vittima in rapporto al tipo di incidente descritto nell’atto di citazione, ha ritenuto di disporre una ulteriore c.t.u., sicchè nessuna violazione dell’art. 345 c.p.c., è prospettabile per il fatto che una nuova c.t.u. non fosse stata richiesta dall’appellante.

Altrettanto errato è, poi, il richiamo (contenuto alla p. 7 del ricorso) alle regole sull’onere della prova, posto che il ricorrente era attore e quindi l’onere della prova era pacificamente a suo carico.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, che neppure il ricorso contesta, la motivazione della Corte è ampia e contiene valutazioni di merito non più censurabili in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono peraltro le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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