Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 379 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 10/01/2011), n.379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GARUFI Salvatore,

elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell’Avv. Anna

Castagnola, circonvallazione Clodia, n. 167;

– ricorrente –

contro

C.O. e L.R.C., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

LOMBARDO ANTONINO CATANZARO, elettivamente domiciliati in Roma, Via

Portuense, n. 104, presso Antonia De Angelis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 176 in data

16 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Lombardo Antonino Catanzaro;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 17 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 19 febbraio 2004, il Tribunale di Messina trasferiva, ex art. 2932 cod. civ., ai coniugi C. O. e L.R.C. l’immobile sito in (OMISSIS), piano seminterrato palazzina corpo (OMISSIS), già oggetto di preliminare di vendita stipulato in data (OMISSIS) con la convenuta F.F. in veste di promittente venditrice, e condannava la convenuta alla restituzione della somma di Euro 7.165,83, costituente il deprezzamento del 15% subito dall’immobile per effetto di vizi conseguenti alla destinazione a parcheggio di un’area esterna confinante con l’appartamento, che ne aveva comportato diminuzione di luce, aria, panoramicità e privacy, nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 1.970,00 per esborsi, Euro 1.700,00 per diritti ed Euro 3.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

La Corte di Messina, con sentenza pubblicata il 16 marzo 2009, ha accolto il gravame della F. e, in parziale riforma della gravata pronuncia, ha cosi provveduto: 1) ha subordinato l’efficacia del trasferimento ex art. 2932 cod. civ., dell’immobile per cui è causa da potere di F.F. a potere di C.O. e L.R.C. al versamento del residuo prezzo di Euro 2.582,28, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 2) ha escluso l’obbligo della promittente venditrice di risarcire il danno per vizi causati dall’immobile da proprio inadempimento contrattuale, revocando la condanna contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata; 3) ha confermato nel resto la decisione gravata; 4) ha dichiarato compensate tra le parti le spese dell’appello.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la F., sulla base di un unico motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Con l’unico motivo la ricorrente si duole che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., perchè, pur avendo accolto l’appello e riformato in parte la sentenza impugnata, avrebbe omesso di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali per il primo grado.

Il motivo è manifestamente fondato.

In base al principio fissato dall’art. 336 cod. proc. civ., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronunzia (parzialmente riformata) che ha statuito sulle spese di lite, con la conseguenza che il giudice d’appello deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della lite (Cass., Sez. 2^, 10 ottobre 2000, n. 13485; Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass., Sez. Lav., 4 aprile 2006, n. 7846).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria dei controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che le critiche ad essa mosse non colgono nel segno;

che va preliminarmente escluso che la sentenza d’appello contenga una statuizione sulle spese del giudizio di primo grado: è vero, infatti, che nel dispositivo, al punto 3), si “conferma nel resto la decisione gravata”, ma nella parte relativa ai “motivi della decisione” non v’è alcun passo da cui si possa desumere che la Corte territoriale – benchè investita con un motivo (il settimo) sul punto – abbia pronunciato anche sulle spese di primo grado;

che i controricorrenti sostengono, anche nella memoria illustrativa, che nel caso di riforma soltanto parziale della sentenza di primo grado il giudice avrebbe il potere, ma non l’obbligo, di procedere ad un nuovo regolamento delle spese di primo grado;

che, in realtà, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o (come nel caso di specie) in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26985);

che il ricorso deve, pertanto, essere accolto;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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