Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3789 del 26/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3789 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23324-2014 proposto da:
ZUCCA RENZO, ZUCCA MARIANTONIETTA, CAMUGLIA
SESSA GIUSEPPINA, in qualita’ di eredi di ZUCCA Francesco
Ercole, ex socio accomandatario e legale rappresentante della societa’
EDIL TRE SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CIVITAVECCHIA 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
CIANNAVEI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RINO TADDI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 26/02/2016

- controricorrente avverso la sentenza n. 312/24/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO DEL 14/01/2014,
depositata il 14/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CONTI;
udito l’Avvocato ANDREA CIANNAVEI, difensore dei ricorrenti,
che si riporta agli scritti e alla memoria.
In fatto e in diritto
L’Ufficio fiscale di Novara ha emesso nei confronti degli eredi di Zucca
Francesco Ercole quale legale rappresentante della Edil TRE sas di Zucca
Francesco e c. un avviso di accertamento in rettifica del reddito dichiarato dalla
società nell’anno 2005, disconoscendo i costi non documentati.
Gli eredi dello Zucca Francesco- Zucca Renzo, Camuglia Sessa Giuseppa e
Zucca Mariantonietta — impugnavano l’atto innanzi al giudice di primo grado
che accoglieva il ricorso. La decisione veniva riformata dalla CTR del
Piemonte con sentenza n.312/24/14, depósitata il 14.2.2014. Secondo il giudice
di appello nella fase di adesione successiva all’emissione dell’accertamento
spettava al contribuente dimostrare la deducibilità di una componente negativa
del reddito. Nel caso di specie il contribuente, a fronte delle fatture prodotte
nella fase di adesione, solo parzialmente ritenute probanti dall’ufficio, non
aveva offerto nel corso del giudizio la prova dell’esecuzione delle operazioni
contestate e dell’inerenza del costo. Da qui l’errore nel quale era incorso il
giudice di primo grado che si era fermato a valutare la cartolarità delle fatture
senza approfondire gli altri elementi fattuali evidenziati dall’Ufficio.
Le parti soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione affidato
ad un unico motivo al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con
contoricorso. E’ stata depositata memoria dai ricorrenti.
Sostengono i ricorrenti la “violazione o falsa applicazione di norme di
diritto(art.360 n.3 c.p.c.)” Deducono, in particolare, che la CTR non si era
avveduta dell’ampliamento della materia del contendere operata dall’Ufficio nel
corso del giudizio, specificamente contestato in sede di appello dagli appellati
che non avevano accettato il contraddittorio, avendo quest’ultimo inserito temi
nuovi rispetto a quelli esposti nell’avviso di accertamento, e segnatamente le
questioni relative all’inerenza e veridicità sostanziale delle operazioni.
Rappresentano che non erano state nemmeno esaminate le eccezioni
concernenti la legittimità dell’atto emesso e che sotto tale profilo la sentenza era
priva di motivazione congrua circa un punto decisivo della controversia,
richiamando l’art.360 c.1 n.5 c.p.c. Concludono nel senso che “la sentenza
impugnata è illegittima per violazione dei principi circa la delimitazione della
materia del contendere e non può che essere cassata”.
Ric. 2014 n. 23324 sez. MT – ud. 03-02-2016
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03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

Ric. 2014 n. 23324 sez. MT – ud. 03-02-2016
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L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza del
ricorso.
Il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. La censura, sotto il
paradigma della violazione di norme sostanziali, prospetta una pluralità di
possibili violazioni che vanno dall’omesso esame di eccezioni poste nel corso
del giudizio di merito con riguardo all’ampliamento del thema decidendi alla
violazione “dei principi legali circa la delimitazione della materia del
contendere”, pure lamentando il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il
giudizio rispetto al mancato esame di non meglio indicate eccezioni proposte
nel corso del giudizio di merito.
Peraltro, detta censura, se interpretata come volta a contestare il novum in
appello che l’Agenzia e dunque indirizzata a prospettare un vizio di natura
processuale, avrebbe introdotto pretendendo l’esame sull’inerenza dei costi, è
infondata.
Ed invero, dalla lettura della sentenza di primo grado riprodotta dalla stessa
pronunzia qui impugnata emerge inequivocabilmente che fu già la CTP di
Novara ad evidenziare che l’oggetto del contendere era rappresentato dalla
natura inesistente dei costi indicati dalla parte contribuente che la stessa aveva
documentato in sede di istanza di adesione. La CTP, pertanto, individuava
l’onere che incombeva sull’Amministrazione circa la prova dell’inesistenza
dell’operazione in seguito alla produzione della fattura, aggiungendo che nel
caso di specie era stata dimostrata l’effettività delle operazioni, a fronte di
documenti che attestavano la certezza del costo, l’inerenza dello stesso e la
‘competenza’ dell’operazione —così espressamente si esprime la sentenza di
primo grado riportata a pag.7 della sentenza della CTR-. Sulla base di tali
presupposti il giudice di primo grado riteneva che i costi sostenuti dalla parte
contribuente erano stati provati e ben determinati.
Deve allora escludersi che l’Agenzia, ricorrente in appello, abbia ampliato il
tema d’indagine devoluto al giudice di primo grado- recte, esaminato dallo
stesso senza che la parte contribuente — che in appello depositò tardivamente la
propria costituzione(cfr.pag.5 sent.impugnata)-avesse impugnato in via
incidentale la decisione del giudice di prima istanza che aveva individuato i
termini della controversia nel modo sopra riportato, così disattendendo quanto
già la stessa parte aveva eccepito in primo grado per effetto del postulato
ampliamento del tema d’indagine correlato alla produzione di documenti in
sede di istanza di adesione da parte del contribuente, in seguito ai quali
l’Ufficio aveva contestato già in sede di contraddittorio l’inerenza dei costicfr.pag.9 ricorso per cassazione-.
Tanto è sufficiente per escludere che l’appello dell’ufficio sia incorso nel vizio
di inammissibilità per avere ampliato l’indagine che già era stata indicata dal
giudice di primo grado.
Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi
della parte ricorrente esposti in memoria, il ricorso va quindi rigettato. Segue la
condanna alle spese della parti ricorrenti.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle
spese processuali in favore dell’agenzia delle entrate che liquida in euro
2500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del
dPR n.115/2002 per il versamento da parte del . ricorrenti dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a no a del
comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in orna il
3.2.2016.

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