Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3789 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 15/02/2021), n.3789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10638/2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53, (tel.

06.86203950) presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria

Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1476/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da M.P., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, cristiano, ha riferito di essere vittima della guerra in Nigeria prima dovuta a conflitti tra abitanti di diversi villaggi per questioni fondiarie, poi alla violenza esistente nel nord della Nigeria, dove si era trasferito presso lo zio che aveva un negozio nel mercato centrale, violenza dovuta alla attacchi terroristici che colpivano i luoghi frequentati da cristiani (in particolare, le chiese). Quindi, nel (OMISSIS), il ricorrente lasciava la Nigeria, prima per la Libia e poi per l’Italia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la narrazione sostanzialmente non credibile, per le contraddizioni e le lacune presenti nel racconto, in particolare, in riferimento ai luoghi dove il ricorrente aveva dichiarato di aver abitato. Pertanto, non poteva essere riconosciuto nè lo status di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, avendo la medesima Corte accertato che in Nigeria nell’Ambra State (da dove proviene il ricorrente) non sussiste una situazione di conflitto armato che ponga a rischio qualsiasi cittadino, per il solo fatto di trovarsi sul quel territorio. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il richiedente non credibile; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè, erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso la presenza di una situazione di violenza indiscriminata nell’Anambra State, basandosi su report risalenti; sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso in riferimento alla valutazione della credibilità del richiedente, che è una valutazione discrezionale da parte del giudice del merito, anche se non arbitraria ma, nella specie, il tribunale appare aver rispettato i parametri di “genuinità soggettiva” di cui alla normativa di riferimento (v. Cass. n. 3340/19). Il secondo motivo è inammissibile, perchè censura l’accertamento di fatto relativo alla situazione dell’Anambra State, censurando le fonti consultate dalla Corte d’appello in maniera del tutto generica.

Sulla protezione umanitaria, va premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, quale disposizione transitoria così espressamente statuisce: “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (modifica art. 5, comma 6, TUI), e) (art. 19 TUI) ed f) (modifica art. 20 bis TUI) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2 (cassazione con rinvio)”. L’interpretazione testuale della norma, confortata dall’esame della relazione illustrativa induce ad escludere l’applicazione immediata della novella ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione, in quanto espressamente esclusa dall’indicazione delle autorità amministrative e giurisdizionali davanti alle quali invece si applica. Il richiamo all’art. 384 c.p.c., comma 2, ed al conseguente giudizio di rinvio conferma tale interpretazione perchè introduce l’unica deroga normativa conseguente alla natura del giudizio chiuso della fase di rinvio alla predetta immediata vigenza della novella nei giudizi di merito.

Il motivo è, nel merito, infondato, infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non sussistendo problemi di salute, mentre il percorso d’integrazione non può rilevare di per sè).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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