Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3789 del 15/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2018, (ud. 24/01/2018, dep.15/02/2018),  n. 3789

Fatto

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. La S.a.s. Tecnorestauri del geom. V.L. & C. (4474/17) ricorre per la cassazione della sentenza n. 6491/16, assumendo che, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito della S.a.s. ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non andava dichiarata dalla CTR-Campania la nullità per essere stati i giudizi celebrati dinanzi alla CTP-Caserta senza la contemporanea partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e due soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma andava, invece, disposta la riunione in appello.

1.1 Adducendo le medesime ragioni, il socio accomandatario V.L. (9832/17) e la socia accomandante L.S. (9834/17) ricorrono per la cassazione rispettivamente delle sentenze n. 8891/16 e 1446/17.

1.2 L’Agenzia delle entrate resiste con controricorsi.

2. Preliminarmente i ricorsi della società e dei due soci devono essere riuniti non solo per garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, ma anche per la presenza di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso litisconsortile (v. infra) e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass., 31.10.2011, n. 22631 in gen.).

3. I tre ricorsi riuniti sono fondati.

3.1 Nei giudizi relativi a tributi imputati per trasparenza nei rapporti tra società di persone ed i suoi soci, ma decisi separatamente nonostante il litisconsorzio tributario (Cass. Se. U, 20.6.2012, n. 10145 e 4.6.2008, n. 14815), la riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità può avvenire nel giudizio d’impugnazione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da identità oggettiva (causa petendi) dei ricorsi, proposizione degli stessi avverso un accertamento sostanzialmente unitario con sostanziale identità di difese, simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi al giudice di merito, identità sostanziale delle decisioni adottate (Cass., 18.2.2010, n. 3830 sul processo di cassazione).

3.2 Nella specie i tre appelli erariali contro le tre sentenze dei primi giudici sono stati tutti depositati il 3 luglio 2015, così come sostanzialmente simultanei e similari erano stati i tre ricorsi introduttivi depositati il 31 ottobre 2013 con n.r.g. sequenziali e sequenziali erano stati pure i n.r.g. delle tre decisioni depositate dalla CTP in pari data (16 dicembre 2014) e adottate dalla medesima sez. 5, lo stesso giorno (4 novembre 2014) e con unico relatore; inoltre similari erano stati i contenuti delle tre pronunzie a favore della società e dei due soci.

3.3 L’inosservanza della CTP all’obbligo di riunire in unico procedimento, già in primo grado, tutti i ricorsi separatamente proposti in fattispecie fiscale d’imputazione per trasparenza, non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto chiamate nello stesso giorno, nonchè contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicchè si resti nell’ambito della mera redazione separata di più pronunce per una decisione di tipo praticamente unitario. Dunque, la ricomposizione dell’unicità della causa avrebbe dovuto attuare in appello il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), così evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al primo giudice, si determinasse un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 3830/2010, cit.). Infatti, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate e applicate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi e/o regressivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale e solo in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Corte EDU, 24.2. 2009, CGIL vs. Italia).

Pertanto, una volta accolti i ricorsi riuniti e cassate le sentenze d’appello, la vertenza va unitariamente rinviata alla competente Commissione tributaria regionale, per nuovo esame e per provvedere sulle spese.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei termini di cui in motivazione; cassa le sentenze in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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