Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3789 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3789 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 22337 2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2012
2528

contro

ASSOCIAZIONE CASA D’ACCOGLIENZA LIONS ONLUS in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10,
presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MASSIMO,

Data pubblicazione: 15/02/2013

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

ACCARINO

FRANCESCO giusta delega a margine;
– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 94/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/12/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato ACCARINO,
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

28/06/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. Con sentenza del 28 giugno 2007 la CTR-Campania
(sez.Salerno)

ha accolto l’appello proposto dalla

Onlus “Associazione Casa d’Accoglienza Lions” nei

provvedimento di diniego del rimborso IVA richiesto
per l’anno d’imposta 2002.
B. Ha motivato la decisione ritenendo che la gestione di
una casa-alloggio, destinata a ospitare “a pagamento”
pazienti in cura presso una locale struttura sanitaria e i loro parenti, fosse attività soggetta alla
disciplina sull’IVA, trattandosi di somministrazione
di prestazioni di natura sostanzialmente alberghiera,
dunque, assoggettata al regime d’imposizione e deduzione. In proposito ha precisato che tale attività
non era contemplata nelle disposizioni esonerative di
cui all’art.10 d.iva, non concretandosi in prestazione socio-sanitaria (n.27ter) ovvero diretta ad arrecare benefici a individui svantaggiati (art.10 c.3
d.lgs. 460/97); sicché essa era da ricondursi a prestazione alberghiera (n.20, tab.A, parte III, d.iva).
C. Propone ricorso per cassazione, affidato a un solo
motivo, l’Agenzia delle entrate; la contribuente resiste con controricorso.

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confronti dell’Agenzia delle entrate, annullando il

MOTIVI DELLA DECISIONE

D. Con unico mezzo e relativo quesito (entrambi molto
stringati ma comunque sufficienti a delineare il thema decidendum), la ricorrente denuncia la violazione

111ter TUIR e dell’art.26 d.lgs. 460/97.
Sostiene che la contribuente è ente non commerciale e
che la sua attività di accoglienza alberghiera a pazienti e Loro parenti, ancorché astrattamente non esente da IVA, non è dunque assoggettata a imposta; ne
deriva che non può neppure detrarre l’IVA

– a monte”

non trattandosi di collaterali attività commerciali o
agricole.
E. Il ricorso non è fondato. L’art.10 d.iva, nel testo

vigente “ratione temporis”, esenta da imposta sub
n.19 “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso

con

perso-

nalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto,
nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti
termali”.
La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che le prestazioni di ricovero esentabili sono quelle di ospe-

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degli artt. 1, 4, 19, 19ter d.p.r. 633/72, dell’art.

dalizzazione inscindibilmente connesse alle cure mediche e alle prestazioni terapeutiche e diagnostiche
(cfr. sent. Ygeia, §24).
F. La stessa norma sub n.21 esenta da imposta “le pre-

case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e
ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo
1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto,
indumenti e medicinali, le prestazioni curative e
le altre prestazioni accessorie”
G. Sempre la medesima disposizione sub n.27-ter) esenta
da imposta “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,

in comunità e

simili, in favore degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità e da ONLUS di assistenza sociale”.

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stazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili,

H. Orbene, la somministrazione di alloggio a pazienti in

cura presso un vicino ospedale e a loro parenti in
cd. servizio di foresteria (a) non rientra tra le
prestazioni di ricovero e cura, mancando il nesso in-

zioni mediche terapeutiche e diagnostiche; (b) non
rientra tra le prestazioni “simili” a quelle “proprie
dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per

atteso

che

l’esenzione

dall’imposizione sulla cifra d’affari mira a garantire un trattamento fiscale agevolato per i servizi
forniti a soggetti “ospiti” (cfr. ris. 9/9/2002
n.290), che, per l’obiettività del loro stato, hanno
peculiari bisogni di protezione, assistenza, sostegno
e cura (cfr. ris. 28/2/1992 n.431409 sui servizi di
prima accoglienza agli extracomunitari); (c) non
rientra tra le prestazioni “socio-sanitarie”, mancando il requisito oggettivo richiesto dalla legge, cioè
la fruizione del servizio da parte dei soggetti disagiati espressamente contemplati dalla norma (anziani
e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di
AIDS, handicappati psicofisici, minori anche disadattati o devianti), mentre la locuzione “e simili” si
riferisce alla fornitura del servizio in luoghi assi-

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scindibile con la contemporanea fornitura di presta-

milabili (es. cd. “unità di strada”; cfr. ris.
9/8/2007 n.219/E).
I. Infine, per l’art.10 c.2 lett. a) d.lgs. 460/97 in
materia di ONLUS, “Si intende che vengono perse-

sioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attività statutarie nei settori dell’assistenza
sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello
sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o
partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.
J. La nozione di “svantaggio” individua categorie di
persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale.
K. Perciò nella prassi amministrativa (Circolare del
26/06/1998 n. 168), condivisa e ripresa dalla dottrina tributarista, le situazioni di svantaggio rilevan-

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guite finalità di solidarietà sociale quando le ces-

ti sono individuate, in via esemplificativa, riguardo
a: disabili fisici e psichici affetti da malattie
comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosuffi –

bandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o
devianza; profughi; immigrati non abbienti.
L. Tale esemplificazione, tratta da quella stessa prassi
dell’amministrazione finanziaria valorizzata nella
sentenza d’appello (pag.2 ult. cpv.) e neppure confutata nell’odierno ricorso per cassazione, rende palese come la fattispecie del servizio di foresteria a
favore di pazienti e loro parenti di un vicino ospedale sia completamente estranea alla nozione ristretta di “persone svantaggiate” accolta nell’art.10 del
d.lgs. 460 e resti confinata nell’ambito di prestazioni di natura sostanzialmente alberghiera.
M. Concludendo, se le prestazioni socio-solidaristiche
rese nei confronti di soggetti non menzionati e nelle
situazioni non considerate nelle disposizioni di cui
sopra non godono del trattamento di esenzione ivi
previsto, esse restano assoggettate a imposta e
l’ONLUS contribuente può recuperare l’IVA assolta sugli acquisti.

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cienti in condizioni di disagio economico; minori ab-

F,SENT
.
AI
N. 131 TAB. •1,1.._ -N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
N. Respinto il ricorso, le spese del giudizio di legit-

timità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (cfr. S.U. n.17405 del 2012).
P.Q.M.

alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in E =4500= per compensi ed C =200= per esborsi,
oltre agli oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente

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