Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3789 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 16/12/2012, dep.14/02/2017),  n. 3789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16906-2014 proposto da:

ARTA ABRUZZO, in persona del Direttore Generale, Dott. A.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 184, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO ZACCARETTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati SABATINO CIPRIETTI, PIERLUIGI TENAGLIA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARTA ABRUZZO, in persona del Direttore Generale, Dott. A.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 184, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO ZACCARETTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati SABATINO CIPRIETTI, PIERLUIGI TENAGLIA giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

D.R.A.;

– intimati –

Nonchè da:

D.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 909,

presso lo studio dell’avvocato SABRINA PRIMAVERA, rappresentata e

difesa dagli avvocati VALTER DE CESARE, FRANCESCO DE CESARE giusta

procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

e contro

ARTA AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 239/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato SABATINO CERQUETTI;

udito l’Avvocato PIERLUIGI TENAGLIA;

udito l’Avvocato VALTER DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Chieti D.R.A. convenne in giudizio l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente per l’Abruzzo (d’ora in poi ARTA) e – sulla premessa che i suoi danti causa avevano locato un immobile ad uso di laboratorio di igiene e profilassi, con due successivi contratti del (OMISSIS), in favore della USL di Chieti e poi della ASL di Chieti, e che nel contratto era succeduta l’Agenzia convenuta la quale aveva inteso recedere anticipatamente dal medesimo – chiese che l’ARTA fosse condannata, come da previsione contrattuale, alla restituzione dell’immobile previa esecuzione dei lavori necessari per ricondurlo nello stato antecedente la data del primo contratto suindicato. Chiese, inoltre, che l’ARTA fosse condannata, in caso di mancata esecuzione dei lavori, al versamento della somma corrispondente, previo riconoscimento della legittimità del rifiuto opposto dalla ricorrente all’offerta formale di riconsegna dell’immobile, oltre che al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla mancata tempestiva consegna con le modalità concordate.

Si costituì in giudizio l’Agenzia convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata una c.t.u., il Tribunale condannò l’ARTA al pagamento delle somme di Euro 131.718,94 a titolo di risarcimento, in via sostitutiva, per la mancata riduzione in pristino dell’immobile, di Euro 639.748,16 per danno da mancata percezione dei canoni di locazione in conseguenza della mancata restituzione e di Euro 3.343,70 per oneri condominiali, il tutto con il carico delle spese.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dall’ARTA e in via incidentale dalla D.R. e la Corte d’appello di L’Aquila, fatta svolgere una nuova c.t.u, con sentenza del 2 aprile 2014, ha respinto l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato l’ARTA al pagamento delle somme di Euro 259.668,63 a titolo sostitutivo della restituzione dell’immobile previo ripristino dello status quo ante, di Euro 864.059,20 a titolo di risarcimento del danno consistente nei canoni di locazione non percepiti a causa della mancata restituzione dell’immobile, nonchè di ulteriori Euro 8.189,77 mensili dal settembre 2013 fino allo scadere dei 230 giorni necessari per l’esecuzione degli interventi di ripristino; il tutto con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado.

2.1. Ha premesso la Corte territoriale che nell’originario contratto di locazione del 20 giugno 1970 si erano succedute prima la USL e poi la ASL di Chieti e che nel secondo contratto del (OMISSIS) era previsto che il conduttore avrebbe dovuto restituire l’immobile nel pristino stato, tale intendendosi quello esistente in data antecedente il primo contratto di locazione. Subentrata l’ARTA nel contratto di locazione, questa aveva esercitato il recesso anticipato ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27 recesso ritenuto legittimo in base a sentenza passata in giudicato. Nel frattempo, però, la stessa ARTA aveva provveduto a compiere un’offerta formale di restituzione dell’immobile, offerta rifiutata dalla locatrice.

2.2. Tanto premesso – dopo aver rilevato che le condizioni dell’immobile nel 2013 erano sostanzialmente le stesse del 2003, momento nel quale c’era stata l’offerta reale di restituzione, salvo l’incremento di vetustà e lo stato di abbandono – la Corte abruzzese ha affermato che l’ARTA, pur avendo legittimamente esercitato il diritto di recesso anticipato in rapporto al contratto nel quale era succeduta, era inadempiente in relazione all’obbligo contrattuale di restituire l’immobile nel pristino stato. D’altra parte, il locatore può rifiutare di ricevere l’immobile in restituzione qualora, come nella specie, vi sia un obbligo del conduttore di restituzione del bene locato nella sua situazione originaria, e nel caso in esame l’immobile aveva subito una vera e propria trasformazione, per cui la riduzione in pristino implicava la spesa, liquidata dal c.t.u., di Euro 259.668,63. In altre parole, la legittimità del recesso anticipato non faceva venire meno l’inadempimento del conduttore, per cui il rifiuto del locatore non poteva essere ritenuto strumentale ed oppositivo.

2.3. Così respinto l’appello principale, la Corte d’appello ha ritenuto fondato quello incidentale, rilevando che la locatrice aveva diritto a percepire la somma suindicata per l’esecuzione dei lavori necessari alla riduzione in pristino, nonchè l’ulteriore somma di Euro 864.059,20 “a titolo di risarcimento del danno patito per effetto della mancata restituzione dell’immobile nelle condizioni pattiziamente previste”, pari alla somma che la locatrice avrebbe potuto conseguire mettendo l’immobile sul mercato, qualora fosse stato restituito alle concordate condizioni. Non vi erano dubbi, infatti, sulla spettanza dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c..

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila propone ricorso principale l’ARTA, con atto affidato a sei motivi.

Resiste D.R.A. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

L’ARTA resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Rileva la parte ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, da ritenere rilevabile d’ufficio e comunque individuata nella memoria autorizzata del 13 febbraio 2014, secondo cui il contratto di locazione fatto valere tra le parti sarebbe nullo per difetto di forma scritta ad substantiam. Nell’ambito dei rapporti tra i precedenti conduttori e l’ARTA non c’è stata alcuna vicenda successoria nel rapporto giuridico; pertanto, poichè nei contratti in questione vale il principio formalistico di tutti i contratti nei quali è parte una Pubblica Amministrazione, l’ARTA sostiene di non essere mai subentrata alla ASL di Chieti nel contratto di locazione per mancanza del requisito essenziale della forma scritta. La Corte d’appello avrebbe perciò omesso di dare rilievo al fatto storico costituito dall’inesistenza di un contratto di locazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Rileva la parte ricorrente che la sentenza impugnata nulla avrebbe statuito in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva prospettato in sede di merito. Anche questo profilo sarebbe rilevabile d’ufficio e sarebbe stato comunque prospettato dall’ARTA nella suindicata memoria autorizzata del 13 febbraio 2014.

3. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi, quando non inammissibili, privi di fondamento.

Rileva la Corte, innanzitutto, che la questione della presunta nullità, per difetto di forma scritta ad substantiam, del contratto di locazione tra le odierne parti in causa resta assorbita e superata dalla pacifica circostanza per cui fu proprio l’ARTA a comunicare il recesso anticipato da quel contratto, poi oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato che accertò la legittimità del recesso. Ne consegue che la ricorrente invoca oggi vizi ignorati nel corso del rapporto contrattuale, con una linea difensiva in tutto incompatibile con la sua precedente condotta, anche processuale. Il passaggio in giudicato della sentenza di cui al precedente giudizio fa stato sia in ordine alla sussistenza della legittimazione dell’odierna ricorrente che al presupposto implicito di quella vicenda, costituito appunto dalla piena validità del contratto in questione.

Oltre a ciò è da rilevare, come correttamente è stato osservato nel controricorso, che non c’era alcun bisogno di un nuovo contratto, posto che la L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 64, nell’istituire l’Agenzia oggi ricorrente, ha stabilito che ad essa siano assegnati personale e beni necessari per lo svolgimento delle relative funzioni (artt. 25, 26 e 27 Legge citata); è da ritenere, perciò, che l’ARTA, essendo succeduta alle ASL in tutte le funzioni di tutela ambientale a queste affidate, sia di necessità subentrata nei contratti strumentali all’esercizio di quelle funzioni, fra i quali rientra anche il contratto di locazione in questione.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1421 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva l’Agenzia ricorrente che la sentenza non avrebbe affrontato l’ulteriore punto, decisivo e rilevabile d’ufficio, relativo all’esistenza di una “esiziale incompatibilità tra lo stato fisico nonchè la destinazione urbanistica dell’immobile e l’oggetto stesso della locazione”. Poichè le domande di sanatoria per variazione della destinazione d’uso dell’immobile locato non risultano essere state accolte, l’immobile stesso continua ad avere una destinazione urbanistica (appartamenti al primo piano, negozi, rimessa e magazzini al piano terra) incompatibile con la destinazione ad uffici e laboratori, necessaria per lo svolgimento, da parte dell’ARTA, delle proprie funzioni di protezione dell’ambiente e sicurezza del lavoro. La Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di esaminare la questione e tale omissione avrebbe portata decisiva, perchè la non consentita utilizzazione del bene “secondo le esigenze dell’uso contrattualmente previsto rende nullo il contratto per impossibilità dell’oggetto”; e comunque, l’esistenza di una nullità contrattuale sarebbe rilevabile anche d’ufficio.

4.1. Il motivo non è fondato.

Fermo quanto già detto a proposito dei due motivi precedenti, osserva la Corte che costituisce circostanza pacifica in causa che il bene oggetto della locazione fu usato per un lunghissimo tempo dai conduttori succedutisi (circostanza ormai irreversibile) e che l’ARTA chiese poi di poter recedere anticipatamente, facoltà riconosciuta con la sentenza di cui si è detto. Ogni questione relativa alla presunta inidoneità dell’immobile è, pertanto, ormai ininfluente, tanto più che i conduttori che hanno preceduto l’ARTA nel contratto realizzarono le profonde trasformazioni che hanno poi dato ulteriore spunto alla causa (in ordine al problema delle spese di ripristino).

E’ appena il caso di aggiungere, poi, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non ogni vizio dell’immobile locato giustifica una pronuncia di nullità del contratto; sicchè è evidente che la parte ricorrente avrebbe dovuto sottoporre la questione al giudice di merito (dalle conclusioni trascritte in epigrafe alla sentenza impugnata non pare che ciò sia avvenuto), fornendo adeguata dimostrazione del proprio assunto, il che non è avvenuto.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1590, 1591, 1175, 1375, 1176 e 1218 c.c., degli artt. 1206 e 1209 c.c. e dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2.

Osserva la parte ricorrente che la sentenza sarebbe incorsa in numerose violazioni di legge. Vi sarebbe, innanzitutto, una violazione dell’art. 1227 cit., in quanto la Corte di merito, ritenendo che il locatore non fosse tenuto all’attività di rimessione in pristino, ha stabilito che il rifiuto di ricevere la restituzione del bene non integrasse violazione della menzionata norma. Per poter, invece, procedere al ripristino della situazione dell’immobile preteso dalla locatrice sarebbe stato necessario un nuovo permesso di costruzione che il conduttore non poteva ottenere; il che comporta che nessuna responsabilità potrebbe essere posta a carico della ricorrente in relazione all’attività di ripristino. L’impossibilità, per l’ARTA, di restituire l’immobile con le modalità previste nel contratto determinerebbe la violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c., perchè la locatrice non avrebbe diritto alla percezione dell’indennità ivi prevista. Richiamando, poi, il contratto di locazione del 1970, la parte ricorrente evidenzia che era lì previsto un canone quinquennale comprensivo delle spese di adattamento e di ripristino dell’immobile, in tal modo dimostrando che i futuri ripristini erano a carico della parte locatrice, sicchè la somma riconosciuta in sentenza dovrebbe essere almeno diminuita in modo significativo; il tutto senza considerare che il passaggio in giudicato della sentenza che ha stabilito la legittimità del recesso anticipato avrebbe riconosciuto anche la sussistenza di un obbligo di accettazione della riconsegna in capo alla locatrice.

5.1. Il motivo non è fondato.

Osserva questo Collegio, innanzitutto, che non è affatto chiaro dalla lettura delle conclusioni rassegnate dall’ARTA davanti alla Corte d’appello di L’Aquila – conclusioni trascritte nell’epigrafe della pronuncia impugnata – nè se nè dove e come le doglianze qui proposte siano state già avanzate davanti al Giudice di merito; il che ben potrebbe condurre ad un preliminare rilievo di inammissibilità conseguente alla novità della censura.

Ciò premesso, si rileva che la complessa serie di doglianze formulate nel motivo in esame si scontra con un’osservazione in fatto della Corte d’appello, non contestata in ricorso, e cioè che la conduttrice dell’immobile presentò nel 1986 al Comune di Chieti una richiesta di sanatoria per variazione della destinazione d’uso dell’immobile, relativa al piano terra ed al primo piano, richiesta che fu assentita nel 2004. Già questo dovrebbe essere sufficiente a dimostrare come l’ARTA ben avrebbe potuto attivarsi per chiedere i permessi necessari allo svolgimento dei lavori di rimessione in pristino che erano stati contrattualmente pattuiti.

Quanto alle rimanenti censure, si osserva semplicemente che le stesse si risolvono tutte, sia pure con diversità di argomenti, in un’evidente sollecitazione di questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, come risulta dal continuo richiamo ai contratti di locazione, agli accertamenti tecnici svolti in sede di merito e alla documentazione che, comunque, la Corte di merito ha vagliato e considerato. In realtà, è del tutto corretta l’argomentazione di fondo sulla quale si regge la sentenza impugnata, e cioè che la legittimità del recesso anticipato non ha alcuna influenza sull’inadempimento dell’obbligo contrattuale di riconsegnare il bene alla scadenza e previa rimessione in pristino.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo censura la liquidazione compiuta dalla Corte d’appello della somma spettante per i lavori di ripristino dell’immobile; alla luce delle previsioni di cui al contratto del 1970, la parte ricorrente rileva che il riconoscimento del diritto al rimborso anche per le spese di adattamento e ripristino dei divisori delle pareti, già pagate dal conduttore con il canone quinquennale, si risolverebbe in una “illegittima locupletazione” ai danni della parte conduttrice. Il contenuto del successivo contratto del 1984, quindi, sarebbe almeno paradossale, posto che l’obbligo di ripristino dei divisori interni viene ribaltato a carico del conduttore, in modo incomprensibile (si richiamano i conteggi del c.t. di parte, che ha quantificato l’importo necessario al ripristino in una somma minore). L’eccezione di indebito arricchimento sarebbe proponibile anche in grado di appello.

6.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Occorre rilevare, innanzitutto, che al presente ricorso si applica il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), attualmente vigente, per cui il perimetro dell’impugnazione in sede di legittimità per vizi di motivazione è delimitato dai criteri fissati dalla nota sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte. E poichè la doglianza è rivolta, almeno in parte, a contestare l’interpretazione compiuta dalla Corte di merito dei contratti di locazione stipulati, la stessa potrebbe, a rigore, essere ritenuta inammissibile, posto che tali documenti sono stati ampiamente considerati ed interpretati nella sentenza in esame.

Va poi osservato, ad abundantiam, che la censura è probabilmente nuova, poichè non risulta dalle conclusioni formulate con l’atto di appello; che il richiamo all’azione di indebito arricchimento – censura che avrebbe dovuto essere posta, semmai, come violazione di legge – è del tutto fuor di luogo, stante l’esistenza sicura di un’azione contrattuale; e che, comunque, l’intero motivo si risolve in un’evidente sollecitazione di questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La censura ha ad oggetto la liquidazione, compiuta dalla Corte di merito, dell’indennità corrispondente al valore locativo dell’immobile per tutto il periodo nel quale il bene non è stato consegnato. La sentenza avrebbe liquidato tale somma assumendo come valore locativo quello del bene destinato ad uso ufficio – come avveniva durante la locazione senza considerare che si sarebbe dovuto assumere come parametro il valore del bene nella sua destinazione originaria, cioè così come il conduttore si era impegnato a restituirlo. Richiamando, sul punto, la c.t.u. e la c.t. di parte, l’ARTA pone in luce che la somma da liquidare sarebbe stata quella, indicata anche dal c.t.u, di Euro 475.923,76, assai inferiore a quella invece riconosciuta dalla sentenza.

7.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, esaminando l’impugnazione incidentale della locatrice, è pervenuta alla conclusione che alla stessa doveva essere riconosciuta la somma di Euro 864.059,20 a titolo di indennità di cui all’art. 1591 c.c., in conseguenza dell’inadempimento della parte conduttrice all’obbligo, contrattualmente previsto, di restituzione dell’immobile previa rimessione in pristino. Detta somma è stata così liquidata calcolando il valore locativo che la locatrice avrebbe potuto conseguire ponendo il bene sul mercato, “qualora fosse stato restituito (…) debitamente riportato in pristino”. La motivazione della sentenza non è chiara sul se, nella determinazione di quel valore locativo, il c.t.u., alla cui valutazione la Corte si è attenuta, abbia assunto come parametro la destinazione dell’immobile ad uso ufficio ovvero quella, diversa, che esso aveva prima che la locazione avesse inizio (nell’ormai lontano 1970).

Tuttavia dalla lettura del ricorso – che trascrive sul punto le conclusioni del c.t.u. (v. p. 74) – nonchè dalle stesse ammissioni della D.R. (v. controricorso a p. 31) può trarsi la ragionevole certezza che si sia pervenuti alla somma suindicata assumendo come parametro locativo la destinazione che il complesso immobiliare aveva nel momento in cui la locazione ebbe fine, e cioè quella ad uso ufficio.

Tale criterio, però, non è corretto. Se, infatti, il conduttore era tenuto per contratto a restituire l’immobile nello status quo ante – tant’è che la locatrice ha preteso ed ottenuto la condanna dell’ARTA al pagamento della somma corrispondente ai lavori necessari per la riduzione in pristino non eseguita – è evidente che il riconoscimento alla D.R. di un’indennità ai sensi dell’art. 1591 c.c. rapportata alla destinazione finale si risolve in un’indebita locupletazione che non trova alcuna giustificazione. L’indennità in questione dovrà essere calcolata, invece, assumendo come parametro la destinazione del complesso immobiliare in data antecedente a quella in cui la locazione ebbe inizio. Ed è evidente che la censura non si risolve, come vorrebbe la controricorrente, in una sollecitazione ad un nuovo esame del merito, trattandosi di un evidente errore logico che si traduce nella violazione di legge contestata.

A tale diverso calcolo provvederà il Giudice di rinvio, se del caso espletando una nuova consulenza tecnica.

Ricorso incidentale.

8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale D.R.A. lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1224 e 1449 c.c., sostenendo che la sentenza sarebbe nulla in relazione alla mancata decisione circa la sussistenza del diritto a percepire anche gli interessi sulle somme liquidate.

Rileva la ricorrente che alla Corte d’appello era stata avanzata domanda di liquidazione, in aggiunta alle somme rivalutate, anche degli interessi compensativi, trattandosi di illecito contrattuale. Ne consegue che la sentenza impugnata, dopo aver disposto la rivalutazione dei crediti, avrebbe dovuto anche liquidare gli interessi, punto sul quale la sentenza tace del tutto.

8.1. Osserva il Collegio che l’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, cui segue la cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, comporta l’assorbimento della doglianza posta con il presente motivo di ricorso incidentale, posto che il Giudice di rinvio dovrà comunque procedere ad un nuovo conteggio delle spettanze della R., con obbligo di provvedere anche sugli accessori del credito.

9. In conclusione, sono rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale, è accolto il sesto ed è dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad un nuovo conteggio dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c., così come indicato al punto 7.1. della presente pronuncia.

Al Giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale, accoglie il sesto, con assorbimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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