Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3788 del 18/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3788 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 11998-2008 proposto da:
D’URSO
DEVOTINA
DRSDTN47S58H5011,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso
lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
GIAMPETRUZZI LUIGI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16287/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 29/08/2007, R.G.N. 31/2004 e
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Data pubblicazione: 18/02/2014
66640/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per delega;
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/8/2007 il Tribunale di Roma, in
accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. Luigi
Giampietruzzi in relazione al precetto notificatogli ad istanza
della sig. Devotina D’Urso per un credito di euro 10.953,79
abusivamente riempiti, dichiarava l’insussistenza del diritto
della precettante ad agire esecutivamente nei confronti
dell’opponente.
Avverso la suindicata pronunzia la D’Urso propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione degli
artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 4, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: «Vero che la
concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della
decisione deve ricomprendere necessariamente una disamina logica
e giuridica del fatto controverso tale da rendere possibile un
qualsiasi controllo delle ragioni che stanno alla base della
decisione ?>>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 14 r.d. n. 1669/1933, in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.
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giusta 4 titoli cambiari da lui sottoscritti in bianco ed
Formula al riguardo il seguente quesito: «Vero che la
corretta applicazione dell’art. 14 dl R.D. n. 1669/1933,
riguardante l’emissione del titolo cambiario in bianco,
presuppone che la regolarità e l’efficacia formale del titolo
possa essere contestato dall’emittente, quale debitore
e l’eventuale violazione di esso>>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
10 co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini
invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione /
degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del
merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di
diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici,
privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività,
tale cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v.
Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n.
3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n.
8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza
impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.
Cass.,
Sez.
Un.,
n.
19/5/2008,
12645;
Cass.,
Sez.
Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
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cambiario, solo con precise prove circa l’accordo di riempimento
relativo accoglimento o rigetto
(cfr.,
Cass.,
Sez.
Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta,
una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro
(cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona
sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
Tanto più che nel caso essi risultano formulati in
violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito [ es., all’<
D’Urso, al <
all’<
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur
individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al
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fondatezza della propria tesi difensiva.
riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso
la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame
(v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione
quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua essa non deduce le formulate censure in modo
da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del
solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
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(anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in
(v.
Cass.,
24/3/2003,
n.
3158;
Cass.,
25/8/2003,
n.
12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
serie 4 al
versate
IL IZ1NARIO
Roma, 4/12/2013
Il Consigliere est.
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argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la