Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3788 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3788 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA

E fu

sul ricorso 2951-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ZAPPETTIFICIO MILIONE S.R.L.;
– intimato avverso la sentenza n. 84/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Data pubblicazione: 15/02/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motiva-

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza dalla CTR-Calabria che, in data 26 gennaio
2016, ha dichiarato inammissibile, per l’omesso deposito della ricevuta
di spedizione del gravame dell’ufficio avverso la sentenza della CTPCosenza n. 217 del 2012. La parte contribuente, Soc. Zappettificio Milione, non spiega difese.
2. Il ricorso è fondato. Infatti, la difesa erariale, denunciando la
nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 53 e 22 proc.
trib., lamenta che il giudice regionale abbia trascurato la tempestiva
produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento del ricorso, pienamente attestante anche la tempestiva proposizione dell’impugnazione.
2.1 Orbene, va premesso che, nel processo tributario, il termine di
trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione
del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera
equipollente alla ricezione) [Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv.
644364 — 02]
2.2 Inoltre, sempre nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di
Ric. 2017 n. 02951 sez. MT – ud. 24-01-2018
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zione semplificata:

trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica
ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di

che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente
dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o
dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza). [Cass., Sez. U., 29/05/2017, n.
13452, Rv. 644364 — 03]
2.3 Infine, va ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo – la Corte è anche giudice del
fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di
specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il
passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis [Sez.
U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del
2002], anche ai fin i terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. [Cass. n.
3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743
del 20111. Ciò è ribadito in sedes materiae dalle recenti decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” [vedasi §5.13 e §6
delle motivazioni di Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452 e n. 13453].
Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la “nullità
della sentenza”, ai fini della produzione di nuovi documenti consentita
Ric. 2017 n. 02951 sez. MT – ud. 24-01-2018
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ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria

dall’art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali
della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento
che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima [es. Cass. n.
3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004,

anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria/segreteria del
giudice d’appello circa l’effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito [Cass. n.
22246 e n. 23100 del 2017].
3. Tanto premesso, dalla documentazione in atti, prodotta ex artt.
369 e 372 cod. proc. civ. dall’Agenzia ricorrente, emerge che l’appello,
ricevuto il 3 luglio 2013, è stato però spedito dall’ufficio postale il 1°
luglio 2013, così come risulta dalla “cartolina” recante numerazione,
datazione e indicazioni officiose mediante stampigliatura meccanografica; il che dimostra la tempestività e la procedibilità del gravame, atteso che il termine per appellare la sentenza del 15 maggio 2012, scadente domenica 30 giugno 2013, si è prorogato ex lege al 1° luglio 2013,
mentre il deposito del fidefacente avviso di ricevimento è avvenuto,
unitamente al ricorso, il 25 luglio 2013 giusta attestazione in atti.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma il 24 gennaio 2018

ETTO ‘ CI ILLO

n. 19977 del 2005, n. 13535 del 20071. In tal senso vanno valorizzate

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