Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3788 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 16/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28188-2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

388, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PESELLI ANTONIO ZAPPI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PICCIOLI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GROENLANDIA

5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSIO MENCONI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI per delega;

udito l’Avvocato CLAUDIA PACINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Massa, Sezione distaccata di Carrara, C.M. convenne in giudizio B.A. e – sulla premessa di essere conduttore di un immobile di proprietà del convenuto in base ad un contratto del (OMISSIS) per la somma mensile di Euro 207, contratto cessato nel 2009 – chiese che il locatore fosse condannato a rimborsagli le somme versate in eccesso a titolo di interessi per l’aggiornamento del canone, nonchè a restituirgli la cauzione.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c., sul rilievo che il conduttore aveva rilasciato l’immobile solo in data 4 dicembre 2009 anzichè nell’agosto 2009, in tal modo facendo sfumare l’opportunità di concludere un altro contratto di locazione con un diverso conduttore.

Espletata l’istruttoria il Tribunale, previa compensazione dei reciproci crediti e debiti, condannò C.M. al pagamento della somma di Euro 1.837,04 con gli interessi e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dal B. in punto di spese e dal C.M. in relazione al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c. e la Corte d’appello di Genova, con sentenza dell’8 aprile 2014, ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato il locatore al pagamento della somma di Euro 603,78, nonchè delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che dall’espletata istruttoria era rimasto accertato che l’immobile oggetto del contratto era stato sgombrato già nel settembre 2009, non potendo ritenersi idonee a dimostrare il contrario le testimonianze de relato actoris, siccome non supportate da altri elementi. A conferma di ciò stava anche la circostanza che il conduttore, nell’impossibilità di mettersi in contatto con il locatore, gli aveva fatto pervenire una lettera raccomandata da parte del proprio sindacato (il SUNIA) in data 8 ottobre 2009; pertanto, quando il B. aveva depositato il ricorso di sfratto per finita locazione (13 ottobre 2009), il C. aveva già rilasciato l’appartamento, com’era confermato anche dalla circostanza che l’ufficiale giudiziario, nel notificare lo sfratto con la richiesta di citazione per la convalida, in data 22 settembre 2009, non aveva reperito nessuno nell’abitazione.

Pertanto, poichè il conduttore aveva provato di aver compiuto, ai sensi dell’art. 1220 c.c., “un’offerta seria e affidabile, ancorchè non formale, della prestazione dovuta, liberando l’immobile locato”, il rifiuto ingiustificato del locatore di ricevere la prestazione escludeva che questi potesse avere diritto alla richiesta indennità di cui all’art. 1591 del codice civile.

Doveva pertanto essere respinta la domanda riconvenzionale del locatore di pagamento dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c., con conseguente rigetto dell’appello principale in punto di spese e condanna del B. al pagamento della somma complessiva di Euro 603,78 (a titolo di cauzione e di canoni versati in eccedenza), peraltro già riconosciuta dal Tribunale e compensata in senso atecnico con il maggior credito del locatore.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso B.A. con atto affidato a tre motivi.

Resiste C.M. con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Rileva il ricorrente che risultava pacificamente in causa, come da atto tempestivamente prodotto, che l’effettiva restituzione delle chiavi da parte del conduttore era avvenuta solo in data 4 dicembre 2009 e non nel settembre di quello stesso anno. La dichiarazione attestante la consegna in quella data, sottoscritta da entrambe le parti, avrebbe valenza confessoria e solo da quella data potrebbe ritenersi che il locatore sia realmente rientrato in possesso dell’immobile di sua proprietà. Ne conseguirebbe l’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione fino alla data suindicata, come riconosciuto dal Tribunale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione per omessa applicazione dell’art. 1591 c.c..

La doglianza, connessa a quella del precedente motivo, rileva che dall’errore sulla data di restituzione discenderebbe anche la mancata applicazione della norma indicata.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione per falsa applicazione dell’art. 1220 c.c..

Risulta dagli atti, secondo il ricorrente, che la lettera dell’8 ottobre 2009 fu inviata non dal conduttore, bensì dal sindacato SUNIA, che non era legittimato, in mancanza di delega, a spendere il nome altrui e a gestire gli interessi in relazione ad un procedimento giudiziario.

4. I tre motivi di ricorso, nonostante l’apparente diversità, sono da esaminare insieme, perchè ruotano tutti intorno alla stessa questione, cioè l’effettiva data di riconsegna dell’immobile da parte del conduttore, rilevante ai fini della spettanza o meno al locatore dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c., riconosciuta dal Tribunale e negata dalla Corte d’appello; sicchè fondamentali appaiono il primo ed il terzo motivo, mentre il secondo non è che un’appendice del primo.

4.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che i motivi siano tutti privi di fondamento.

Essi, infatti, dimostrano di non considerare la motivazione della sentenza impugnata nella sua globalità e di non coglierne, quindi, l’autentica ratio decidendi. La Corte genovese, con un accertamento di merito motivato in modo corretto e senza contraddizioni, nè vizi logici, ha ritenuto dimostrato che il conduttore aveva sgombrato l’appartamento già nel mese di settembre 2009. A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base della valutazione delle prove testimoniali e dei documenti acquisiti in atti. In particolare, la sentenza ha considerato provato che il locatore si era, in sostanza, reso non collaborante nell’offerta non formale di restituzione valida ai sensi dell’art. 1220 c.c., tant’è che il conduttore si era dovuto servire del sindacato (il SUNIA) per comunicare al locatore la sua intenzione di restituzione. E che lo strumento di comunicazione tramite il sindacato fosse in uso tra le parti in causa è comprovato dalla circostanza, della quale la sentenza dà conto, che anche il locatore se ne era in precedenza servito.

Sulla base di tale ricostruzione della vicenda – che questa Corte di legittimità non è in potere di contestare o modificare – il problema della consegna delle chiavi, sul quale il ricorso lungamente si sofferma nei motivi primo e terzo, appare evidentemente del tutto secondario. La circostanza per cui tale riconsegna avvenne solo nel mese di dicembre 2009 è del tutto coerente con l’atteggiamento non collaborativo del locatore; tra l’altro, per quanto è dato dedurre dal testo della sentenza impugnata, si tratta di circostanza riconosciuta anche dal conduttore fin dall’atto introduttivo del giudizio, il che è coerente con una linea difensiva incentrata sul rifiuto del locatore di ricevere l’offerta non formale.

La sentenza impugnata, del resto, è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, cui l’odierna pronuncia intende dare continuità, secondo cui in tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui all’art. 1216 c.c. e art. 1209 c.c., comma 2, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purchè serie, concrete e tempestive e semprechè non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 c.c. (sentenza 3 settembre 2007, n. 18496, ordinanza 20 gennaio 2011, n. 1337, e sentenza 27 novembre 2012, n. 21004).

4.2. Il primo motivo, quindi, non è fondato ed altrettanto è da dirsi del secondo, ad esso inscindibilmente connesso. Quanto al terzo, è evidente che la valutazione circa la serietà dell’offerta non formale ai fini di evitare la mora del conduttore costituisce il frutto di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione, tuttavia, degli alterni esiti dei giudizi di merito, questa Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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