Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3787 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3787 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 11900-2008 proposto da:
MALET OSVALDO, elettivamente domiciliato in RON1A, VIA
SIIVI() PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato BUSCENII
CORRADO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FIORI’, CRISTIANO ANGITO giusta procura in atti;

– ricorrente contro
TABASSO ENRICA, TABASSO GIANFRANCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CECCON FRANCO giusta procuraa in atti;

Data pubblicazione: 18/02/2014

- controrkorrenti avverso la sentenza n. 3333/2007 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 06/02/2008 R.G.N. 2179/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che con sentenza del 23 maggio 2000, passata in giudicato, la
Corte di appello di Milano, accogliendo l’impugnazione proposta da
Nlalet Osvaldo nei confronti della sentenza di primo grado, dichiarava
la simulazione, per interposizione fittizia di persona, del contratto) di
locazione stipulato in data 1° febbraio 1978 e dichiarava che il
contratto dissimulato, intercorso tra “fabasso Franco Alessandro
(locatore) – deceduto nel corso del giudizio poi riassunto nei confronti
dei suoi eredi, ‘fabasso Gianfranco e Tabasso Enrica — e Malet
Osvaldo (conduttore), era soggetto alla disciplina di cui alla legge n.
392 del 1978, il Malet, con ricorso depositato nel 2002, chiedeva la
condanna degli eredi di Tabasso Alessandro Franco alla restituzione di
quanto da lui versato in eccesso rispetto al canone legale nel periodo 1°
febbraio 1979 — 30 ottobre 1985.
I resistenti eccepivano l’intervenuta prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito e la mancanza di prova dei pagamenti che il
NIalet assumeva di aver effettuato.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 22 giugno 2004, rigettava la
domanda per intervenuta prescrizione del diritto.

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello, cui
resistevano gli appellati che proponevano, a loro volta, appello)
incidentale.
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 8
febbraio 2008, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

per cassazione sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso Gianfranco ed Enrica Tabasso.
Con atto di “costituzione e contestuale dichiarazione di rinuncia al
ricorso per cassazione” dell’ottobre 2013 – depositato in cancelleria il
25 novembre 2013, con procura in calce e notificato a Eisenberg
Anita, Tabasso Alessandra, Tabasso Marco I ,t1rico, quali eredi di Malet
Osvaldo, deceduto il 1° ottobre 2012, nonché a Tabasso Enrica e al
Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione – Sensi
Maria ved. Nlalet e Malet Catherine, premesso di essere le uniche eredi
di Malet Osvaldo, deceduto il 12 gennaio 2009, si sono costituite nel
presente giudizio di legittimità e hanno dichiarato di rinunciare al
ricorso, con integrale compensazione delle spese.
Con atto di “dichiarazione di costituzione e accettazione di rinuncia al
controricorso”, depositato in cancelleria il 25 novembre 2013, con
procura in calce, Tabasso Enrica e i predetti unici eredi di Tabasso
Gianfranco si sono costituiti e hanno dichiarato di accettare la rinuncia
al ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DI CISIONl
Rileva il Collegio che gli eredi delle parti hanno fatto pervenire i
sopraindicati atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa; tali
atti, tuttavia, non sono rituali ai fini della pronuncia di cui all’art. 391
c.c., dovendo, ai predetti fini, la rinuncia farsi con atto sottoscritto
dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di
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Avverso la sentenza della Corte di merito il Malet ha proposto ricorso

mandato speciale a tale effetto. Nella fattispecie all’esame i difensori
delle parti che hanno rinunziato ed accettato detta rinuncia non sono
però muniti di rituale procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., nella
formulazione

ratione ternporis

applicabile, trattandosi di procedimento

iniziato prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.

cui all’art. 391 c.p.c., in ogni caso, sono atti idonei a dimostrare la
sopravvenuta carenza di interesse delle parti all’impugnazione.
Ed invero, l’impugnazione deve essere assistita da interesse non solo al
momento della sua proposizione ma anche al momento della sua
decisione.
La rilevata sopravvenuta carenza di interesse determina
l’inammissibilità del ricorso, che va, pertanto, dichiarata.
Stante la concorde richiesta delle parti in tal senso, va disposta
l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte 5 ema di Cassazione, il 4 dicembre 2013.

La rinuncia e l’accettazione in parola, pur non producendo gli effetti di

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