Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3787 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. II, 17/02/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I. — rappresentato e difeso in virtu’ di procura

speciale in calce al ricorso dall’avv. Caffu’ Giovanni, domiciliato

in Vigevano, alla via Madonna Sette dolori, n. 11;

– ricorrente –

contro

M.M. — rappresentata e difesa in virtu’ di procura

speciale in calce al controricorso dall’avv. Cionti Ferdinando,

presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Milano, al corso di

P.ta Vicentina, n. 1;

– controricorrente –

E sul ricorso n. 1958/05 proposto il 14 gennaio 2005 da:

M.M. — rappresentata e difesa in virtu’ di procura

speciale in calce al controricorso dall’avv. Ferdinando Cionti,

presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Milano, al corso di

P.ta Vicentina, n. 1;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

M.I. — rappresentato e difeso in virtu’ di procura

speciale in calce al ricorso dall’avv. Giovanni Caffu’, domiciliato

in Vigevano, alla via Madonna Sette dolori, n. 11;

– ricorrente principale controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1561 dell’1

giugno 2004 – notificata il 14 ottobre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20

gennaio 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;

uditi l’avv. M.I. per delega dell’avv. Giovanni Caffu’ e

l’avv. Ferdinando Cionti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilita’ di

entrambi i ricorsi e, in subordine per il rigetto di quello

principale e l’inammissibilita’ di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13 dicembre 2004 M.I. ha esposto che:

“In forza di scrittura privata sottoscritta dalla moglie M. M. in data (OMISSIS), chiedeva la retrocessione a suo favore dell’immobile sito in (OMISSIS)”.

“La M.M. disconosceva la sottoscrizione, per cui veniva disposta dal Tribunale di Vigevano idonea CTU, affidata alla Dott. Contessini, che concludeva per l’autografia della firma”.

“A fronte delle contestazioni del C.T. di parte M.M., due Giudici Istruttori dichiaravano esaustiva la CTU, mentre, subentrato ad essi di GOA, lo stesso disponeva la rinnovazione della CTU, affidata alla Rag. B., che concludeva in senso contrario alla precedente CTU”.

“Il Goa emetteva quindi sentenza con la quale respingeva le domande del M.I. (ed anche quelle riconvenzionali della M. M.).” “Avverso tale sentenza veniva interposto appello da ambedue le parti, ma la Corte d’Appello di Milano confermava in loto la sentenza di primo grado”.

Tanto esposto, il M.I. ha chiesto la “cassazione della impugnata sentenza per “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, nonche’ OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE”.

L’intimata M.M. ha resistito con controricorso, proponendo contestuale ricorso incidentale, limitatamente al rigetto del suo appello incidentale.

Il M.I. ha notificato controricorso al ricorso incidentale ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza. Precede l’esame dei ricorsi il rilievo della loro inammissibilita’.

Dispone l’art. 366 c.p.c., che, a pena di inammissibilita’, il ricorso per Cassazione deve contenere, oltre i motivi per i quali e’ chiesta la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (n. 3), anche l’esposizione sommaria dei fatti della causa (n. 4), che costituisce un requisito indispensabile per intendere correttamente, non solo il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, ma, altresi’ la rilevanza e decisivita’ delle medesime.

Per soddisfare tale requisito, il ricorso deve riportare, pur se non necessariamente in una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, una descrizione chiara ed esauriente delle vicende processuali, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, l’articolazione delle fasi del giudizio e, infine, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Nella specie, non e’ dato desumere dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale e, neppure, dall’esame delle tre censure in cui si articola, il tenore della scrittura privata, in ordine all’autenticita’ della cui sottoscrizione e’ insorta controversia tra le parti, e l’impossibilita’ di apprezzare il contenuto di essa non consente alcuna verifica sulla natura determinante dell’atto, e della sua attribuibilita’ della sua sottoscrizione alla convenuta, ai fini del giudizio sulla fondatezza della domanda di retrocessione dell’immobile formulata dall’attore e, di riflesso, sull’interesse all’impugnazione da lui proposta. Il ricorso incidentale, a sua volta, difetta integralmente dell’esposizione del fatto, anche per esso prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e dall’art. 371 c.p.c., e dal suo contesto non sono desumibili gli elementi indispensabili alla precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, sia pure con solo riferimento alla domanda riconvenzionale della controricorrente.

Il principio di autosufficienza del ricorso, inoltre, non consente alle parti di eludere la sanzione dell’inammissibilita’ che l’art. 366 c.p.c., ricollega alla sua violazione, mediante il recupero dell’esposizione del fatto eventualmente contenuta nelle memorie depositate ex art. 378 c.p.c., in quanto le stesse sono dirette ad assolvere la sola funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici, anche in fatto, di motivi gia’ enunciati in un ricorso validamente proposto (cfr.: cass. civ., sez. 1^, sent. 31 gennaio 2007, n. 2097; cass. civ., sez. 3^, sent. 29 marzo 2006, n. 7237).

All’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi segue la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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