Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3787 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL�UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12843-2014 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO,

211, presso lo studio dell’avvocato FABIO CRISCUOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE BRUNO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA a mezzo della propria mandataria e rappresentante

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona dei legali

rappresentanti p.t. PASCOLI VITTORIO e DIGITO GIOVANNI quali

procuratori speciali di GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO CAMPISE giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 694/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato RAFFAELE BRUNO;

udito l’Avvocato VERIA PALOMBO per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003, T.A. convenne in giudizio M.A. e M.A.R., nonchè la compagnia assicuratrice Assitalia Assicurazioni, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente avvenuto nel (OMISSIS).

Espose che la responsabilità di tale incidente era da addebitare esclusivamente alla condotta di guida di M.A. che con l’autovettura di proprietà di M.A.R., assicurata con la compagnia convenuta, aveva invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi con il ciclomotore guidato dal T.; di aver riportato gravi lesioni a causa dell’incidente, subendo lunghi periodi di malattia, con inabilità sia totale che temporanea parziale, e di aver riportato postumi invalidanti permanenti di rilevante entità.

Si costituirono in giudizio i signori Magro contestando la domanda avversaria e spiegando domanda riconvenzionale per essere risarciti dei danni materiali subiti dalla autovettura, nonchè di quelli fisici patiti dal conducente. In considerazione del fatto che il motociclo guidato da T.A. risultava sprovvisto di copertura assicurativa, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il proprietario del mezzo, T.M., nonchè l’INA Assitalia, quale fondo vittime della strada, affinchè fossero condannati in solido con l’attore.

I terzi chiamati non si costituirono in giudizio e ne fu dichiarata la contumacia.

Alla prima udienza si costituì la Assitalia Assicurazioni, sostenendo l’infondatezza della domanda, sia in ordine all’an che al quantum debeatur. Sotto il primo profilo, in particolare, evidenziò che la responsabilità per l’incidente andava ricercata, quantomeno a titolo di concorso, nella condotta del T.. Proponeva infine domanda di garanzia nei confronti dei convenuti, in rivalsa.

La causa venne istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, i rilievi dei carabinieri intervenuti nell’immediatezza, l’espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica di ufficio sulla persona del T..

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1488/2010, accertata la esclusiva responsabilità di M.A. nella causazione del sinistro, condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del T. della complessiva somma di Euro 265.578, già detratto l’acconto pagato da Assitalia di Euro 74.000, a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, oltre interessi legali sulla detta somma dovuta alla data del sinistro e via via rivalutata annualmente fino alla data di deposito della sentenza. Rigettò la domanda riconvenzionale e condannò i convenuti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 694 del 21 maggio 2013.

Per quel che qui ancora interessa, la Corte ha rilevato che, dal raffronto tra le dichiarazioni rese dai testi, i danni riportati dai veicoli, quali risultanti dalla descrizione operata dai carabinieri, e lo schizzo planimetrico in atti, si desume che il T. non avrebbe tenuto rigorosamente la propria destra, non avrebbe percorso la strada a velocità particolarmente moderata (altrimenti avrebbe avuto certamente il tempo di evitare l’urto sterzando sulla propria sinistra) e non avrebbe prestato la dovuta attenzione nell’effettuare la manovra di partenza, che la velocità del M., invece, non doveva essere sostenuta (considerato che una eccessiva velocità avrebbe fatto sbalzare la moto all’indietro) e che il T. indossava il casco al momento del sinistro.

Ha pertanto ritenuto che il T. avesse contribuito nella causazione del sinistro nella misura del 30%, mentre il M. andasse riconosciuto responsabile nella misura maggiore del 70% in quanto, immettendosi nella strada senza dare la dovuta precedenza e senza prestare la dovuta attenzione, avrebbe innescato l’evento così integrando il suo comportamento la causa prima del sinistro.

La Corte di Appello ha inoltre ridotto la liquidazione del risarcimento, ritenendo che non vi fosse alcuna prova relativa al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, non essendo stata in alcun modo dimostrata la circostanza secondo la quale al momento del sinistro il T. svolgeva l’attività di elettricista, nè essendo stata provata una riduzione, dopo l’incidente, della capacità di attendere ad altri eventuali lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di altre fonti di reddito. Inoltre, in base alla relazione del c.t.u., i postumi a carattere permanente avrebbero una modesta incidenza sulle normali attività del vivere quotidiano e quindi anche su altri possibili lavori diversi da quello di elettricista. Di conseguenza, secondo la Corte, tali postumi inciderebbero sulla sola capacità lavorativa generica, quale danno non reddituale incluso nella valutazione operata dal Tribunale nel liquidare il danno biologico complessivo.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione T.A., sulla base di due motivi.

3.1 Resiste con controricorso la Generali Business Solutions S.c.p.a. in qualità di mandataria e rappresentante della Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia S.p.a.), la quale formula ricorso incidentale fondato su di un solo motivo. Deposita anche memoria.

3.2. Gli intimati A. e M.A.R., T.M. e Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia S.p.a.), in qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2697, 2043 e 2054 c.c. e art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – manifesta illogicità della decisione posta in essere senza un’approfondita disamina logico giuridica – obiettiva deficienza del procedimento logico che ha condotto il giudice al suo convincimento – eccesso di potere”.

La Corte d’Appello di Catanzaro avrebbe operato un’arbitraria ricostruzione del sinistro sulla base di mere valutazioni personali che disattenderebbero gli elementi oggettivi ed empirici della dinamica dell’incidente risultanti dal verbale redatto dai carabinieri – prova precostituita avente fede privilegiata ex art. 2700 c.c. che non poteva essere disattesa se non in forza di querela di falso, mai proposta – e confermati dai testi escussi.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico (cfr., ex multis, Cass. n. 13085/2007; Cass. n. 4009/2006; Cass. n. 15434/2004).

Il ricorrente, lungi dal prospettare con le censure ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – quest’ultimo profilo non nel senso prospettato dal ricorrente, ormai inammissibile alla luce della riforma del 2012, ma inteso come “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” – si limita a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa.

Peraltro, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha ritenuto che la condotta di guida del ricorrente avesse concorso alla causazione dell’incidente. Così operando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei canoni in tema di ripartizione dell’onere probatorio.

Nè sussiste la dedotta violazione dell’art. 2700 c.c. A parte il rilievo che il ricorrente non esplicita quali sarebbero gli “elementi oggettivi ed empirici della dinamica dell’incidente risultanti dal verbale redatto dai carabinieri” in tesi contrastanti con la ricostruzione effettuata dal giudice di merito – il che già basterebbe a determinare l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza – si deve ricordare che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. Civ. n. 38/2014).

Nel caso di specie, i carabinieri della compagnia di Catanzaro sono intervenuti sul luogo del sinistro dopo che lo stesso è avvenuto ed hanno ricostruito in via esclusivamente ipotetica la dinamica del medesimo sinistro, come si desume dall’utilizzo ripetuto dell’avverbio “probabilmente” (“probabilmente la suddetta tentava di immettersi… probabilmente viaggiando a velocità non particolarmente moderata”).

Pertanto, del tutto congruamente il giudice di merito, prendendo in esame il contenuto del suddetto verbale, lo ha valutato, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, alla luce del complesso delle risultanze processuali.

4.2. Con il secondo motivo, si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 1223, 2043, 2056, e 2059 c.c. e art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, manifesta illogicità della decisione”.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il diritto al risarcimento per il danno di natura patrimoniale per mancanza di prova.

La riduzione della capacità lavorativa specifica sarebbe infatti desumibile, quale conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, dall’accertamento di un’invalidità permanente al 30%.

Secondo la giurisprudenza infatti la rilevante incidenza di un danno grave alla persona sulle attitudini fisiche del danneggiato non potrebbe non diminuire oggettivamente anche le sue normali in idoneità lavorative, quantomeno tutte quelle che richiedono un minimo di prestanza fisica, con la conseguenza che la perdita della capacità lavorativa specifica sarebbe in re ipsa.

Il danno in questione, pertanto, avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, di svolgere, al momento dell’infortunio, un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. n. 2758/2015; Cass. n. 10074/2010).

Nella specie, il giudice di secondo grado ha ritenuto non dimostrata nè la circostanza secondo la quale al momento del sinistro il T. svolgeva attività lavorativa (risultando anzi tale circostanza smentita dallo stesso ricorrente, che ha affermato di essere disoccupato), nè la pretesa riduzione, dopo l’incidente, della capacità di attendere ad altri eventuali lavori.

Di conseguenza, la Corte di Appello ha correttamente escluso la sussistenza ed il risarcimento di un danno di natura patrimoniale, sotto il profilo del lucro cessante.

5. La ricorrente incidentale denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2054 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto un concorso di colpa del 70% in capo al M..

Ciò sarebbe in contrasto con le risultanze dell’attività istruttoria espletata, le quali porterebbero il riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al T..

Inoltre, il giudice del secondo grado non avrebbe motivato le ragioni per le quali il T. avrebbe dato prova del superamento della presunzione di colpa a suo carico nella misura del 50% di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Tale presunzione potrebbe essere superata solo laddove il soggetto provi di aver posto in essere ogni condotta di guida utile ad evitare l’evento e che la colpa esclusiva dell’evento è da addebitare alla controparte.

Il motivo è infondato.

In tema di circolazione stradale, la regola posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass. n. 20982/2011).

La norma, invece, consente al giudice di merito di graduare le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica, qualora ritenga che il conducente di uno dei mezzi coinvolti abbia una responsabilità prevalente in relazione alle positive risultanze processuali (Cass. n. 9040/2010). Come appunto è avvenuto nel caso di specie.

6. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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