Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3786 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3786 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

R.G.N.

sul ricorso 11846-2008 proposto da:
MARZORATI

MAURIZIO MRZMRZ57E17B6391,

11846/2008

Cron. 3ZgG

considerato Rep.

65

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA Ud. 04/12/2013
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso pu
dall’avvocato BERTANZETTI OSCAR con studio in 23900
LECCO, VIA CAVOUR 74 giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BASSO LUISA, BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A
R.L.;
– intimati –

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Data pubblicazione: 18/02/2014

avverso la sentenza n. 473/2007 del TRIBUNALE di
COMO, depositata il 16/04/2007, R.G.N. 1526/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/4/2007 il Tribunale di Roma dichiarava
inammissibile, per tardività, l’opposizione agli atti esecutivi
proposta dal sig. Maurizio Marzorati in relazione all’ordinanza
del 6/10/2005 di assegnazione in suo favore, quale terzo datore

somma residuata dopo la soddisfazione della creditrice
procedente Banca Popolare di Sondrio all’esito della vendita
forzata di immobile in comproprietà con la sig. Luisa Basso. Con
concessione di termine per proporre opposizione ex art. 512
c.p.c.
Avverso la suindicata pronunzia il Marzorati propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.
510 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: «Assoggettato ad
espropriazione un bene immobile non divisibile in comproprietà
paritaria tra il debitore ed il terzo datore d’ipoteca, la somma
ricavata dalla vendita rimane di spettanza in parti uguali in
capo al debitore ed in capo al terzo datore d’ipoteca. La quota
di ricavo di spettanza del debitore esecutato deve essere
prioritariamente utilizzata per il pagamento delle spese della
procedura esecutiva e distribuita all’unico creditore pignorante
senza intervento di altri creditori. Se detta quota della

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di ipoteca, non già dell’intero bensì della mera metà della

debitrice esecutata viene integralmente utilizzata a tali fini,
la somma residuata è di spettanza esclusiva del terzo datore
d’ipoteca che ha subito l’espropriazione ed a quest’ultimo va
consegnata a norma dell’art. 510, comma 3 0 , c.p.c. (nella
versione applicabile,

ratione temporis,

fino al 20 febbraio

dell’esecuzione. Nel caso di unico creditore pignorante senza
intervento d altri creditori, non è in ogni caso prevista la
possibilità di applicare l’art. 512 c.p.c.>>.
Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt. 366,
10 co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Esso reca un quesito di diritto formulato in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non
contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli
aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito
li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto
la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale
stregua appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità
al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non
consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un.,
27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di
individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di
precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;
Cass.,

Sez.

Un.,

n.

28/9/2007,

4

20360),

nonché di poter

2006). Detta consegna è un atto dovuto da parte del giudice

circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento
o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più
parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n.
17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a

difensiva.
Tanto più che nel caso esso risulta formulato in violazione
dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito E es.,
all’atto di acquisto di <>, alla quote di prezzo
nella specie versate dagli acquirenti, al mutuo stipulato dalla
<>, all’<>,
alla <>,
all’<>, alla <>, all’acquisto dell’immobile <>, all’<>, alla «proposta di distribuzione della
somma redatta dal Custode Giudiziario dott. Guido Bocchetti>>,
alla domanda del <>
di <>, all’opposizione della <>, al <>, al «provvedimento con cui il
G.E. aveva accantonato il 50% della somma a lui spettante,
assegnati i termini per il radicando giudizio ex art. 512 c.p.c.
fissando l’udienza del 25 gennaio 2006 ex art. 180 c.p.c.
sospeso il procedimento esecutivo perché “mancante dei requisiti

(doc. n. 2 ° )>>, all’atto di costituzione della Basso 1,
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente
per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur
individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al
riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso
la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame
(v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione
(anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in
quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).

6

indispensabili per il raggiungimento del suo scopo” – pag. 7 –

A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,

2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
(v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Con il 2 ° motivo il ricorrente denunzia violazione degli
artt. 510, 512 c.p.c. e «abnormità e/o inesistenza giuridica
del provvedimento del G.E>>.
Si duole che il giudice dell’esecuzione abbia concesso
termine per la proposizione dell’opposizione ex art. 512 c.p.c.,
pur essendoci nel caso un unico creditore pignorante.
Lamenta che erroneamente si è ritenuto applicabile l’art.
512 c.p.c. al terzo datore d’ipoteca, che non è parte del

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20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,

processo esecutivo, sicché il «provvedimento assunto dal
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c.
all’udienza del 6.10.2005, da un lato è stato emesso in assoluta
carenza di potere, dall’altro lato è inidoneo a raggiungere lo
scopo per cui è posta detta norma e si pone in contrasto con

che lo investe integralmente, rendendolo estraneo alla tipologia
dei provvedimenti previsti dall’ordinamento positivo>>, sicché
non opera nel caso il termine di 5 gg. ai fini della relativa
impugnazione.
Con il 3 ° motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.
617 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.
Si duole non essersi dal giudice dell’esecuzione considerato
che «l’opposizione avverso un atto esecutivo giuridicamente
inesistente è proponibile anche oltre il termine previsto
dall’art. 617 c.p.c.>>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono infondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in base al
disposto dell’art. 510, l ° co., c.p.c. <>.
Il provvedimento è adottato dal giudice dell’esecuzione con
ordinanza ( art. 487 c.p.c. ) e questa ordinanza, che realizza

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l’intero sistema processuale per una totale anomalia funzionale

nel processo il diritto per cui è stato iniziata l’azione
esecutiva, è atto esecutivo, contro cui è esperibile
l’opposizione prevista all’art. 617, 2 ° co., c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi è d’altro canto esperibile
quando è rivolta contro provvedimenti del giudice

contrasto dell’atto con norme che disciplinano il suo
procedimento di formazione, ma anche per far valere vizi
derivati dal contrasto dell’atto con norme che ne disciplinano
il contenuto, in quanto regolano il potere esercitabile dal
giudice dell’esecuzione nell’adottare quel tipo di provvedimento
( v. Cass., 20/2/1993, n. 2072 ).
Risponde per altro verso a principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità che l’identificazione del mezzo di
impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale
deve essere fatta in base al principio dell'”apparenza”, cioè
con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione data
dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla
sua esattezza e dalla qualificazione fornita dall’attore o dalla
parte impugnante ( v. Cass., 16/11/1994, n. 9696 ), per cui il
regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme
relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati
in base alla qualificazione che il giudice

a quo

abbia dato

all’azione proposta in giudizio e non in base al rito
applicabile ( cfr. Cass., 30/8/2013, n. 19970; Cass.,

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dell’esecuzione, non solo per far valere vizi derivati dal

11/1/2012, n. 171; Cass., 9/6/2010, n. 13928; Cass., 27/4/2010,
n. 9998 ).
Orbene, nell’osservare come sia rimasto nella specie
<>;
e nell’affermare che <<è ampiamente decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c. per contestare il provvedimento assunto all'udienza dal G.E.>>, facendo al riguardo altresì
espressamente riferimento al principio secondo cui in materia di
esecuzione forzata deve ritenersi giuridicamente inesistente
l’atto esecutivo che sia carente dei requisiti indispensabili
per il raggiungimento del suo scopo, e siffatto vizio,
rilevabile d’ufficio dal giudice, può essere fatto valere dalla
parte interessata mediante l’opposizione agli atti esecutivi,
proponibile oltre il termine di cinque giorni dal compimento
dell’atto, ma non oltre il termine di cinque giorni dalla
conoscenza dell’atto che chiude il processo ( in ordine al quale
v. la richiamata Cass., 16/5/2003, n. 7710 ), dei suindicati
principi il giudice dell’opposizione ha nell’impugnata sentenza
fatto sostanzialmente applicazione.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso.

10

visto comparire anche l’odierno opponente ma il ricorso in

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

Roma, 4/12/2013

Il P e,Sidente

Il Consigliere est.
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Fmuiorario

CANCFUERIA
– — — —

A idiz’zrio
innoc-nzo

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411111P

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

La Corte(dichiara inammíssibil il ricorso.

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