Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3786 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 16/02/2011), n.3786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11090-2009 proposto da:

A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 435/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

3.4.08, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO

che:

Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Messina ha riconosciuto a A.C. il diritto all’indennità di accompagnamento compensando interamente le spese del giudizio.

La A. propone ricorso affidato a due motivi con i quali denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo) assumendo essenzialmente che la decisione di compensare le spese contrasterebbe con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e sarebbe comunque priva di motivazione.

Il ricorso è infondato.

Premesso che non risulta violato nel caso di specie il divieto di porre le spese del giudizio a carico della parte interamente vittoriosa, va notato che nella sentenza impugnata la compensazione è giustificata con il rilievo che la prestazione sarà riconosciuta da una data successiva a quella del ricorso introduttivo.

Tale ragione non è nè illogica nè manifestamente pretestuosa.

Quindi la censura proposta è priva di fondamento.

In conclusione, i ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in relazione alla natura della controversia.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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