Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3786 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3786 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 2509-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE di DE PIETRI GIAN
PAOLO & C. S.A.S.(già Immobiliare Orsa Maggiore di Armarli
Emanuela & C. s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, ARMANI EMANUELA, in proprio, DE PIETRI GIAN
PAOLO, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro
tempore della IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE di DE PIETRI
GIAN PAOLO & C. S.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 15/02/2018

BORGOGNONA n.47, presso lo studio dell’avvocato G.
BRANCAD ORO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO
VINCENZI;

– contraticorrenti –

TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE
CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della
sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 1693/2016 nei
confronti della Sas Immobiliare Orsa Maggiore di De Pietà Gian
Paolo & C., già Sas Immobiliare Orsa Maggiore di Armani Emanuela
& C; la società resiste con controricorso e memoria, unitamente ai soci
Gian Paolo De Pietri ed Emanuela Armani.
1.1 Il giudice d’appello – riguardo all’impugnazione di un avviso di
accertamento emesso (IRES; IRAP; IVA) dalla società, a seguito di
recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta
2006, in esito al rinvenimento di copiosa documentazione ed
all’esame dei movimenti bancari della stessa e dei soci — ha
confermato la decisione della CTP, che aveva accolto il ricorso della
Ric. 2017 n. 02509 sez. MT – ud. 24-01-2018
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avverso la sentenza n. 1693/9/2016 della COMMISSIONE

parte contribuente. La CTR ha

affermato

che le rilevate

movimentazioni sui conti bancari, attribuite dall’Ufficio alla società,
non si riferivano ad attività sociale, ma all’attività personale svolta
dai due soci, marito e moglie (l’una psicologa e l’altro consulente
aziendale).

24700/ 2016) assunte sulla scorta di costante giurisprudenza di
legittimità (Cass. 8081/2010, 25502/2011, 6595/2013, 2066826829/2014, 2781/2015, 16697/2016), ha chiarito che, «in tema di
accertamento IVA, relativo a società di persone a ristretta base familiare,
l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri
attribuitili dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le
risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, nfèrendo alla medesima
società le operazioni ivi riscontrate (..), tenuto conto della relazione di parentela
tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa
on:gine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e
societari nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla
società con quelli stessi dei soci».
2.1 Inoltre ha precisato che «i movimenti bancari operati sui conti
personali di soggetti (anche terzi), legati al contribuente da stretto rapporto
familiare o da particolari rapporti contrattuali, possono essere n:feriti al
contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i
maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano
elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il
soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle
somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a
quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale» (conf. ult. cit.).
2.2 Infine ha stabilito che, «alfine di vincere la presunzione legale di cui
al D.P.R n. 600 del 1973, art. 32, la prova contraria a carico del contribuente
Ric. 2017 n. 02509 sez. MT – ud. 24-01-2018
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2. La Corte, con ripetute decisioni inter partes (Cass. 24698-24699-

può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, “da sottoporre comunque
ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare
analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio
(purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui
significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto

cumulative» (conf. ult. cit.).
3. Nella specie, il giudice d’appello, con ragionamento
giuridicamente scorretto e logicamente anapodittico, si è limitato ad
affermare genericamente, che

«l’Ufficio non è stato in grado di

compiutamente provare, se non adducendo indizi non esaustivi, la riferibilità al
soggetto societario destinatario della verifica e della conseguente rettifica delle
operazioni ‘imitanti dai conti intestati» e a concludere che «l’attribuzione alla
Sas verificata delle movimentazioni bancarie sui conti dai soci, entrambi liberi
professionisti (l’una psicologa e l’altro consulanete) non risulta suffraga da alcun
supporto logico giuridico che possa dare accesso alla possibilità di un utilizzo
preventivo dei dati bancari delle società verificata»
3.1 Però, così facendo, il giudice di merito è incorso in quella
valutazione sommaria e cumulativa, del tutto inidonea, per la
giurisprudenza di legittimità a far ritenere superata la prova presuntiva
derivante dalle movimentazioni bancarie riscontrate
dall’amministrazione finanziaria, attesa la quasi inesistenza di redditi
dichiarati dai soci e le documentate relazioni bancarie con persone
fisiche e società terze, di cui v’è traccia autosufficiente in ricorso. La
sentenza d’appello va dunque, cassata con rinvio, discostandosi
palesemente dai principi giuridici e regolativi sopra richiamati. Al
giudice di rinvio è demandata pure la regolamentazione delle spese

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 02509 sez. MT – ud. 24-01-2018
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complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, cui

demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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