Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3785 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. II, 17/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L.M. (OMISSIS), PI.LU.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARILE FRANCO;

– ricorrenti –

e contro

Z.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 186/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lu. e P.L.M., n.q. di procuratori generali della loro madre, P.G. ved. P., con atto notif.

in data 4.11.1994 citavano avanti il tribunale di Ancona Z. C. chiedendo l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data (OMISSIS), avente ad oggetto l’appartamento di proprieta’ del convenuto sito in (OMISSIS). Deducevano gli attori che lo Z., al momento della stipula del rogito, nella data prevista del (OMISSIS), si era indebitamente rifiutato di accettare in pagamento un assegno circolare comprensivo del residuo prezzo da corrispondere (L. 10.000.000), in quanto tale titolo era intestato alla stessa emittente, con la clausola “non trasferibile”, e che egli non aveva inteso prestare la sua collaborazione per la riscossione del titolo e si era comunque dichiarato non disponile all’immediata consegna dell’immobile.

Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice, sostenendo la legittimita’ del proprio rifiuto di accettare l’assegno suddetto in quanto non negoziabile, per cui non era stato versato il prezzo della compravendita nel termine stabilito nel contratto, che dunque doveva ritenersi risolto di diritto; pertanto chiedeva in via rincovenzionale la condanna della Paletti al pagamento della penale di L. 30.000.000 pattuita per la risoluzione, oltre al risarcimento del danno ulteriore.

Previo espletamento dell’istruttoria, l’adito tribunale di Ancona, con sentenza n. 882/02 depos. in data 23.5.2002 accoglieva la domanda attrice disponendo il trasferimento della proprieta’ dell’immobile in capo alla P.G., subordinandone l’efficacia del pagamento del residuo prezzo con gli interessi legali dal 28.2.1994; rigettava l’ulteriore domanda di risarcimento del danno conseguenti al comportamento del convenuto; compensava le spese del giudizio.

La suddetta sentenza era appellata da Lu. e P.L. M. quali eredi di P.G. – nel frattempo deceduta – nella parte in cui aveva disposto la data di decorrenza degli interessi sulla somma ancora da versare, non essendo configurabile in capo all’attrice la mora debendi e per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni. Si costituiva l’appellato contestando l’avversa impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione al mancato accoglimento della propria domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento della P.G. e la conseguente condanna della medesima al pagamento della penale convenuta.

L’adita Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 186/2004 depos. in data 6.3.2004 rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale, dichiarando risolto di diritto il contratto preliminare per inadempimento della P.G., e condannando gli appellanti al pagamento della somma di Euro 2.582,28 – oltre interessi legali – a titolo di penale; con compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Lu. e P.L.M. ricorrono per la cassazione di tale pronuncia, sulla base di n. 3 censure; l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 e 86; deducono che il pagamento con assegno circolare non trasferibile e’ pur sempre un mezzo di pagamento valido, perche’ facilmente monetizzabile (ad esempio ove inserita la clausola “per conoscenza e garanzia”).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358 e 1375 c.c. nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta buona fede del promittente venditore. Ribadiscono che il rifiuto dello Z. alla stipula del rogito non era sorretto da buona fede perche’ l’assegno ricevuto era facilmente monetizzabile ed anche con riferimento al sua indisponibilita’ a rilasciare l’immobile. Entrambi i motivi – esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione – non hanno alcun fondamento, atteso il grave inadempimento della promissoria acquirente che in effetti non aveva corrisposto il prezzo residuo; invero di fronte alla sua pretesa di “pagare” con assegno circolare con clausola d’intrasferibilita’, legittimamente l’intimato si e’ rifiutato di stipulare il contratto definitivo. Ne’ puo’ evidentemente ritenersi che il titolo in questione equivalesse a danaro liquido in quanto “facilmente monetizzabile” (cio’ che peraltro non corrisponde alla realta’) , ne’ risulta invero che la P.G., di fronte al comprensibile rifiuto dello Z., si fosse attivata a cambiare prontamente l’assegno stesso o comunque a procurarsi il danaro contante. D’altro canto, del tutto inconferente e’ poi il richiamo all’uso invalso di incassare il titolo apponendovi la clausola “per conoscenza e garanzia” che avrebbe “la funzione di stabilire un rapporto fiduciario di garanzia tra il girante per l’incasso e la banca”.

Secondo questa Corte la clausola di intrasferibilita’ degli assegni, disciplinata dall’art. 43 Legge Assegno, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con l’unica eccezione costituita dalla possibilita’, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso, mentre non e’ legittimo l’inserimento nella circolazione dell’assegno del sottoscrittore di esso “per garanzia e conoscenza”, in quanto in tal caso la clausola verrebbe utilizzata con funzione di girata piena in favore del sottoscrittore, in violazione del disposto dell’art. 43, e cio’ determinerebbe una responsabilita’ a carico della banca” (Cass. n. 7633 del 16/05/2003).

Con il 3 motivo del ricorso, denunciano infine gli esponenti “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e art. 1282 c.c. in relazione alla penale”. Deducono che la Corte di merito non ha tenuto conto che lo Z., aveva ricevuto acconti di L. 30 milioni, versato in conto prezzo e contrattualmente previsto come penale per inadempimento, oltre a L. 10.000.000 versate il 31.1.1994.

Pertanto il giudice a quo non poteva condannare …”a pagare a titolo di penale cio’ che, in misura peraltro superiore, allo stesso titolo il creditore gia’ riteneva e men che meno poteva condannare a corrispondere gli interessi su di una somma che il creditore aveva gia’ nella sua disponibilita’”.

Anche tale doglianza e’ priva di fondamento.

Invero il giudice dell’appello, avvalendosi del potere di riduzione ad equita’ della penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., ha drasticamente ridotte l’importo della pena stessa (portandola da L. 30.000.000 ad Euro 2.5282,28), tenendo conto di vari fattori, tra cui – appunto – all’avvenuto pagamento di gran parte del prezzo convenuto da parte della promissoria acquirente. Peraltro la condanna riguarda solo il pagamento della penale e non si riferisce di certo alle altre somme incamerate dallo Z.. D’altra parte non risulta che i ricorrenti hanno avanzato alcuna domanda di restituzione della somma corrisposta “in eccesso” all’altro contraente, per cui anche il discorso sugli interessi e’ privo di giuridico pregio.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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