Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3785 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3785 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 2478-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE di DE PIETRI GIAN PAOLO & C. S.A.S.(già Immobiliare Orsa Maggiore di Armani Emanuela
& C. s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, ARMANI EMANUELA, in proprio, DE PIETRI GIAN PAOLO, in
proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della
IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE di DE PIETRI GIAN PAOLO & C. S.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BORGO-

Data pubblicazione: 15/02/2018

G-NONA n.47, presso lo studio dell’avvocato G. BRANCADORO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

controticortend

avverso la sentenza n. 1694/2016 della COMMISSIONE TRIBUTA-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 1694/2016 nei confronti
della Sas Immobiliare Orsa Maggiore di De Pietri Gian Paolo & C., già
Sas Immobiliare Orsa Maggiore di Armani Emanuela & C; la società
resiste con controricorso e memoria, unitamente ai soci Gian Paolo De
Pietri ed Emanuela Armani.
1.1 Il giudice d’appello – riguardo all’impugnazione di un avviso di accertamento emesso (IRES; IRAP; IVA) dalla società, a seguito di recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta 2005, in
esito al rinvenimento di copiosa documentazione ed all’esame dei
movimenti bancari della stessa e dei soci — ha confermato la decisione
della CTP, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente. La
CTR ha affermato che le rilevate movimentazioni sui conti bancari, attribuite dall’Ufficio alla società, non si riferivano ad attività sociale,
Ric. 2017 n. 02478 sez. MT – ud. 24-01-2018
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RIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 16/06/2016;

ma all’attività personale svolta dai due soci, marito e moglie (l’una psicologa e l’altro consulente aziendale).
2. La Corte, con ripetute decisioni inter partes (Cass. 24698-2469924700/2016) assunte sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 8081/2010, 25502/2011, 6595/2013, 20668-26829/2014,

IVA, relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio
finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri
attribuitili dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le
risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla
medesima società le operazioni ivi riscontrate (…), tenuto conto della
relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo
facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli
stessi dei soci».
2.1 Inoltre ha precisato che «i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti (anche terzi), legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali, possono essere
riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di
determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti
di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare
del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate
o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a
quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale» (conf. ult.
cit.).
2.2 Infine ha stabilito che, «al fine di vincere la presunzione legale di
cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, la prova contraria a carico del
Ric. 2017 n. 02478 sez. MT – ud. 24-01-2018
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2781/2015, 16697/2016), ha chiarito che, «in tema di accertamento

contribuente può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, “da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai
quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave,
preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui si-

contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche,
generiche, sommarie o cumulative» (conf. ult. cit.).
3. Nella specie, il giudice d’appello, con ragionamento giuridicamente
scorretto e logicamente anapodittico, si è limitato ad affermare genericamente, che

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