Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3785 del 14/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8275/2014 proposto da:

P.N., D.M.F., DE.MI.FR.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G SAVONAROLA 39, presso lo

studio dell’avvocato PIER PAOLO POLESE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARLO ZAULI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, incorporante ALLEANZA

TORO SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante GENERALI

BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona dei legali rappresentanti Dr.

P.V. e Dr. D.G. quali procuratori speciali di

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35 presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE COLIVA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

B.G., BI.GR., PM PROCURA GENERALE PRESSO CORTE

APPELLO BOLOGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE COLIVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1996 D.M.F. e P.N., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore De.Mi.Fr., convennero in giudizio B.G. e Gr., quali eredi di B.A., nonchè la Lloyd Italico s.p.a. per sentirli condannare in solido tra loro, ovvero ciascuno per il rispettivo ed autonomo titolo di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti per la morte di D.M.E., rispettivamente figlia e sorella dei ricorrenti, avvenuta in conseguenza di un sinistro stradale. Gli attori chiesero anche l’ammissione di consulenza tecnica cinematica dinamica per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Ravenna con la sentenza numero 636/2001 respinse la domanda attorea per essersi l’incidente verificatosi per colpa esclusiva della D.M.. Ritenne il giudice di primo grado decisivo il verbale redatto dalla polizia stradale che intervenne in loco dopo l’incidente. Con l’appello i D.M. proposero anche querela di falso del verbale di polizia. Quindi dopo aver dichiarato l’ammissibilità della querela la Corte d’Appello rimetteva la causa avanti al Tribunale di Ravenna per il giudizio relativo alla querela di falso e sospendeva il giudizio.

Pertanto instaurata la causa tra le stesse parti avanti il Tribunale di Ravenna i D.M. chiesere che fosse dichiarata la falsità del verbale di polizia e che l’evento di danno si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva o prevalente del B.. Chiesero anche l’ammissione di prove testimoniali e di CTU cinematico dinamica.

Il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 973/2006 non accolse l’azione di querela di falso.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 22 del 9 gennaio 2014. La Corte ha ritenuto la querela di falso inammissibile riguardando affermazioni, constatazione o giudizi che non avendo valore di pubblica fede, non sono vincolanti per il giudice che può liberamente disattenderli e possono essere contrastati con ogni mezzo di prova.

3. Avverso tale pronunzia D.M.F. e Fr. e P.N. propongono ricorso per cassazione sulla base di 7 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso, illustrato da memoria Generali Italia S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Sostengono con i primi due motivi che sul punto della ammissibilità della querela e sulla qualificazione dei verbali della Polizia Giudiziaria si sia formato il giudicato in quanto i giudici della Corte d’appello di Bologna dichiararono ammissibile la querela e rimisero la causa avanti al competente Tribunale di Ravenna sospendendo il giudizio. Pertanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con quanto statuito precedentemente nel giudizio poi sospeso.

I motivi sono infondati.

Sul punto non si è formato alcun giudicato. La Corte d’Appello, davanti alla quale sia stata ritualmente proposta ex novo querela di falso è tenuta ai sensi dell’art. 355 c.p.c., a compiere un’indagine preliminare diretta ad accertare l’esistenza o meno dei due presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso. Infatti in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l’ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l’istante (Cass. n. 6793/2012; Cass. n. 12130/2011). Pertanto correttamente i giudici della corte territoriale hanno valutato la rilevanza del documento ai fini della decisione nel giudizio di merito, ma non anche a ritenere ammissibile e/o infondata l’impugnazione di falsità. Giudizio che spetta ad altro giudice.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrente lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si dolgono che dalla dinamica ricostruttiva del sinistro, eseguita dai verbalizzanti, emergerebbe come i fatti siano avvenuti in presenza degli stessi. E che tali circostanze si sarebbero potute smentire esclusivamente attraverso una querela di falso. Pertanto se il Tribunale avesse realmente ritenuto inammissibile la querela di falso non avrebbe dovuto neppure accogliere le istanze istruttorie che tra l’altro concludono per la falsità del verbale di p.g..

Il motivo è infondato.

E’ principio di questa Corte che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. n. 25676/2009). La fede privilegiata, infatti, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Nel caso di specie, i giudici del merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, hanno ritenuto che nel rapporto di p.g. redatto in occasione del sinistro stradale all’origine della causa principale pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi e dagli accertamenti o rilievi tecnici e che pertanto presentano una rilevanza probatoria ordinaria che può essere infirmata da prova contraria.

4.4. Con il quarto motivo, deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Lamentano che i giudici del merito hanno dichiarato inammissibile la querela omettendo di valutare le istanze istruttorie che se valutate secondo il prudente apprezzamento avrebbero condotto all’accoglimento delle domande attoree ovverossia all’accertamento della falsità del verbale di p.g..

Il motivo è infondato.

La valutazione richiesta al giudice della querela di falso non può riguardare l’accertamento delle modalità del sinistro e la valutazione delle emergenze istruttorie. Queste sono riservate al giudizio relativo al sinistro stradale.

4.5. Con il quinto motivo, i ricorrente lamentano la “nullità della sentenza abnorme, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

4.6. Con il sesto motivo, denunciano “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il quinto e sesto motivo si dolgono sotto profili diversi che la Corte d’appello ha errato perchè la decisione di ammissibilità della querela di falso spettava esclusivamente al giudice istruttore, id est Corte di Appello di Bologna. Pertanto ritenuta ammissibile la querela il Tribunale di Ravenna avrebbe dovuto valutare esclusivamente la sussistenza dei presupposti per dichiarare la falsità dell’atto. Quindi il Tribunale prima e la Corte d’Appello dopo non avrebbero potuto statuire sulla inammissibilità della querela.

I motivi sono infondati.

Il giudice può statuire anche sulla ammissibilità o meno della domanda. In ogni caso tale motivo è assorbito dal rigetto del primo e secondo motivo.

4.7. Con il settimo motivo, si dolgono della “violazione dell’art. 132 c.p.c., nella parte in cui non motiva in ordine alla condanna delle spese processuali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Anche tale motivo è infondato.

La corte territoriale ha applicato il principio della soccombenza.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.800,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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