Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37844 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. III, 01/12/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5608/2019 R.G. proposto da:

FALLIMENTO “(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS)” E ” M.A.”,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Gracchi 187, presso lo

studio dell’avvocato Marcello Magnano Di San Lio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Sebastiana Aitala;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA, DIVISIONE SICILCASSA, oggi UNICREDIT S.P.A.;

CREDITO EMILIANO S.P.A.; DO BANK S.P.A.; FALLIMENTO

V.A., in persona del curatore avv. T.L.; INCOM S.P.A.;

LINEA FONTANI S.R.L.; NPL NON PERFORMING LOANS S.P.A.;

P.M.; ZEUS FINANCE S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3439/2018 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositata

il 18/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/9/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Curatela del Fallimento “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” e del socio M.A. proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di Catania che, dichiarando esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal professionista delegato, assegnava “definitivamente” al creditore Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (poi, DoBank S.p.A.) la somma di Euro 25.412,57 a parziale soddisfazione del suo credito ipotecario; la contestazione si fondava sulla mancata insinuazione al passivo fallimentare del credito fondiario vantato nei confronti del fallito M.;

– il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del riparto in ragione del privilegio processuale spettante alla creditrice ex art. 41 T.U.L.B. e fissava termine per introdurre il giudizio di merito;

– il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3439 del 10/8/2018, respingeva l’opposizione della Curatela per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., poiché la natura squisitamente processuale del privilegio riconosciuto al creditore fondiario nell’espropriazione forzata comportava un’attribuzione soltanto provvisoria delle somme e, dunque, in esito alla definitiva ripartizione in sede fallimentare il curatore avrebbe comunque potuto ottenere provvedimenti restitutori;

– avverso tale decisione il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi;

– gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In data 7/9/2021 il Fallimento ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta dal curatore fallimentare e dal suo avvocato.

Non essendosi costituiti gli intimati, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sulle spese, né sul raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte;

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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